IL MINISTRO DELL'INTERNO
    Vista  la  domanda  in data 28 ottobre 2002 con cui la «Vassale &
Figli  S.r.l.»,  con  sede  in La Spezia ha chiesto l'approvazione di
tipo  del  contenitore  corazzato per lo stoccaggio e il trasporto di
detonatori denominato «VAS/6»;
    Sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle
armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed
infiammabili - nella seduta n. 8/03E del 25 marzo 2003;
    Visto il punto 6, capitolo II dell'allegato C del regolamento per
l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
                              Decreta:
    Il contenitore «VAS/6», rispondente alle caratteristiche indicate
nell'istanza  del  28 ottobre  2002  e  nella  relazione  tecnica con
disegni  e  documentazione  fotografica  presentata  dalla «Vassale &
Figli S.r.l.», acquisita e custodita agli atti, e' dichiarato di tipo
approvato per lo stoccaggio e il trasporto, via terra, via mare e via
aerea,  anche  in  presenza  di esplosivi di altre categorie, di otto
detonatori  del  tipo  ordinario,  elettrico,  Nonei,  a percussione,
ovvero  tra loro commisti, aventi potenza non superiore al n. 8 della
scala  «Sellier-Bellot», oppure di un numero di detonatori di potenza
superiore  a quelli del n. 8 della scala «Sellier-Bellot», purche' il
quantitativo complessivo di esplosivo in essi contenuto non superi il
valore  netto  presente  in otto detonatori del n. 8. I detonatori, i
relativi   reofori   e   i   tubicini   dei   detonatori  Nonel  sono
opportunamente  inseriti  ciascuno in appositi fori disposti a corona
intorno  alla  cavita'  cilindrica  centrale del contenitore; in essa
possono essere stivati anche i tubicini dei detonatori Nonel.
    Il  contenitore  in  argomento e' altresi' idoneo a trasportare i
detonatori  in  acqua,  in  superficie  o  in  immersione  fino  alla
profondita'  di  70  metri;  ad  essere  lanciato,  con  i detonatori
inseriti,  da  aereo  o elicottero secondo le seguenti modalita': con
l'operatore, durante un lancio con il paracadute; assieme a materiali
di  ogni  altro  tipo,  durante  un  lancio con il paracadute di soli
materiali;  con l'operatore, durante un rilascio in mare del medesimo
da elicottero stazionante in hovering da una quota non superiore a 12
metri.
    Il  contenitore  si  intende  altresi'  approvato  alle  seguenti
condizioni:
      a) che  il  contenitore  corrisponda  alle  misure dimensionali
(cilindro  Ø=120  mm  ed  h=290  mm),  nonche'  alle  caratteristiche
strutturali  di  cui  ai  disgni  costruttivi  (allegati  in copia al
presente  decreto)  ed  alla  relazione  tecnica depositati presso il
Ministero dell'interno all'atto della presentazione della domanda;
      b) che  ogni contenitore risulti registrato dal fabbricante con
l'indicazione del numero progressivo di fabbricazione e la data delle
revisioni  periodiche che devono essere eseguite ogni cinque anni per
accertarne l'integrita';
      c) che  su  ogni  contenitore  risultino  indicati  a  mezzo di
apposita targhetta metallica apposta in modo ben visibile, indelebile
e  non  asportabile, il nome del fabbricante, il numero progressivo e
gli estremi del decreto di approvazione. I dati di cui sopra dovranno
risultare,  unitamente all'indicazione dell'utilizzatore intestatario
della  licenza  di trasporto ed alle date delle revisioni effettuate,
su  un apposito libretto che dovra' accompagnare in ogni trasporto il
contenitore stesso.
    Il  presente  decreto,  con  gli allegati, sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 6 giugno 2003
                                            p. Il Ministro: Mantovano