IL MINISTRO DELL'INTERNO

    Visto  l'art. 42, terzo comma del T.U.L.P.S., approvato con regio
decreto  18 giugno 1931, n. 773, il quale da' facolta' al questore di
dare  licenza  per  porto  d'armi  lunghe  da fuoco ed al prefetto di
concedere,   in  caso  di  dimostrato  bisogno,  licenza  di  portare
rivoltelle  o  pistole  di qualunque misura, o bastone animato la cui
lama non abbia una lunghezza inferiore a sessantacinque centimetri;
    Visto  l'art. 61 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.,
approvato   con  regio  decreto  6 maggio  1940,  n.  635,  il  quale
stabilisce  che  la licenza di porto d'armi e' rilasciata su apposito
libretto  personale  formato  da  una  copertina  conforme  al modulo
annesso  al  regolamento  di esecuzione contenente la fotografia e la
firma  del  richiedente  e  l'indicazione delle sue generalita' e dei
suoi  connotati,  nonche'  da  uno  o piu' fogli di carta bollata sui
quali sono riprodotti i modelli annessi allo stesso regolamento;
    Visto  l'art. 71 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.,
il  quale  stabilisce  che  la  licenza  di porto d'armi alle guardie
particolari  giurate  e'  rilasciata  su apposito libretto personale,
formato da una copertina conforme al modulo annesso al regolamento di
esecuzione, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle
generalita'  e dei connotati del richiedente, nonche' quelle relative
al decreto di nomina e da uno o piu' fogli sui quali sono riportati i
modelli annessi allo stesso regolamento;
    Visti  i  modelli 1, 4  e 9  dell'allegato E  del regolamento per
l'esecuzione  del  T.U.L.P.S.,  relativi  rispettivamente al libretto
personale  per  licenze  di  porto  d'armi, al libretto personale per
licenze di porto di fucile ed al libretto per licenza di porto d'armi
per  difesa  personale  a  guardie  particolari giurate e le relative
versioni bilingue per la provincia di Bolzano;
    Visti  i  decreti  ministeriali  di  modifica del modello 1 e del
modello 9,  rispettivamente datati 12 aprile 1986 e 16 febbraio 1987,
con  i  quali  e'  stata  sostituita la dicitura «il Questore» con la
dicitura «il Prefetto», apposta in calce ad entrambi i modelli;
    Considerato  che  i  libretti  di porto d'armi necessitano di una
revisione  generale  in  quanto  le  «avvertenze» poste a tergo degli
stessi  sono  ampiamente  datate e non piu' rispondenti alle numerose
modifiche normative intervenute nel corso degli anni;
    Rilevata     l'esigenza     di    adottare    opportune    misure
anticontraffazione nei libretti di porto d'armi;
    Visto l'art. 366, secondo comma, del regolamento per l'esecuzione
del   T.U.L.P.S.,  che  da'  facolta'  al  Ministro  dell'interno  di
modificare   i  modelli  contenuti  nell'allegato E  del  regolamento
stesso;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1. I  libretti  di  porto  d'armi  modelli 1, 4 e 9 e le relative
versioni  bilingue  sono modificati come da modelli a stampa conformi
al  tipo in allegato, che costituiscono parte integrante del presente
decreto.
    2. I   modelli   a   stampa  sono  prodotti  con  caratteristiche
anticontraffazione comprendenti l'utilizzazione di:
      a) carta  speciale  filigranata  contenente  fibrille  colorate
visibili;
      b) inchiostri di sicurezza;
      c) fondino di sicurezza con microscrittura;
      d) numerazione  tipografica  di ciascun esemplare con caratteri
alfanumerici;
      e) pellicole  olografiche di protezione dei dati identificativi
e della fotografia del titolare.