IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  C.E.  n. 1065/97 del 12
giugno  1997,  con  il  quale  l'Unione  europea  ha  provveduto alla
registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta
olio  extravergine  di  oliva  «Colline  Teatine»  nel  quadro  della
procedura  di  cui  all'art.  17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il  decreto  13  luglio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 1° agosto 2000, con il
quale  l'organismo  di  controllo  «Camera  di  commercio, industria,
artigianato  ed  agricoltura di Chieti», con sede in Chieti, via G.B.
Vico  n.  3,  e'  stato  autorizzato  ad effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline
Teatine»;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  1° agosto 2000, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette  della  filiera  oli  di  oliva sul quale ha espresso parere
positivo  il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione
dell'art.  53,  comma  1,  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito,  e  in  relazione  al quale dovranno essere riformulati i
piani  di  controllo  di  tutti  gli  oli di oliva a denominazione di
origine  protetta,  al  fine  di  soddisfare  l'esigenza  di  fissare
modalita'  uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle
rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  13  luglio  2000  per  la  denominazione  di origine
protetta  olio di oliva extravergine «Colline Teatine» venga adeguato
allo schema tipo di controllo sopra indicato;
  Considerato  che  la  regione  Abruzzo con nota del 3 marzo 2003 ha
comunicato  di  aver  deliberato  il rinnovo della designazione della
«Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  di
Chieti»,  con  sede in Chieti, via G.B. Vico n. 3, quale organismo di
controllo  e  di  certificazione  ai  sensi  del  citato  art. 10 del
regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline
Teatine»,  allo  schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota
ministeriale del 13 marzo 2003, protocollo n. 61512;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di  origine  protetta olio
extravergine   di   oliva   «Colline   Teatine»   anche   nella  fase
intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta autorizzazione e il
rinnovo  della  stessa,  per  consentire  all'organismo  di controllo
l'adeguamento  del  piano  di controllo allo schema tipo di controllo
citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  di
Chieti»,  con  sede  in Chieti, G.B. Vico n. 3, con decreto 13 luglio
2000,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di origine
protetta  olio extravergine di oliva «Colline Teatine» registrata con
il  regolamento  della Commissione (CE) n. 165/97 del 12 giugno 1997,
e' prorogata di centoventi giorni con far data dal 31 luglio 2003.