IL DIRETTORE GENERALE
                         delle risorse umane
                    e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  sig.  Arsov  Spase  cittadino
macedone,   ha   chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  medico
veterinario conseguito a Belgrado (Serbia), ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di medico veterinario;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003, ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto  disposto  dall'art.  6,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto   il  D.D.  del  16  maggio  2003,  con  il  quale  e'  stato
disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformita' a
quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 giugno
2003,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  gia'  citato decreto
legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Arsov Spase e'
risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico veterinario;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1. Il  titolo  di  medico veterinario rilasciato in data 15 ottobre
1987  dalla  facolta'  di veterinaria dell'Universita' di Belgrado al
sig.  Arsov Spase, nato a Crn Kamen (Macedonia) il 25 aprile 1962, e'
riconosciuto  quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di medico veterinario.
  2.  Il  dott.  Arsov  Spase e' autorizzato ad esercitare in Italia,
come  lavoratore  dipendente  o  autonomo,  la  professione di medico
veterinario,    previa    iscrizione    all'ordine   dei   veterinari
territorialmente  competente  ed  accertamento  da  parte dell'ordine
stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286,  e  successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 giugno 2003
                                    Il direttore generale: Mastrocola