IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visti  i  decreti  28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002,
20 novembre   2002  e  11  marzo  2003,  con  i  quali  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato «Certiprodop S.r.l.», con decreto del 18 dicembre 1998, e'
stata prorogata fino al 31 luglio 2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine  protetta  «Taleggio»,  allo  schema tipo,
trasmessogli con nota ministeriale del 7 dicembre 2001, protocollo n.
65281;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Taleggio»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un ulteriore periodo di centoventi giorni, a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 18 dicembre 1998;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n.
26,  con  decreto  18 dicembre  1998, ad effettuare i controlli sulla
denominazione  di  origine  protetta  «Taleggio»,  registrata  con il
regolamento  della commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia'
prorogata  con  decreti  28 dicembre  2001,  22 aprile 2002, 2 luglio
2002,  20 novembre 2002 e 11 marzo 2003 e' ulteriormente prorogata di
centoventi giorni a far data dal 31 luglio 2003.