Al Ministero delle politiche agricole e
                            forestali - Direzione generale delle
                            politiche comunitarie e internazionali

                            Al Ministero delle politiche agricole e
                            forestali - Direzione generale del Corpo
                            forestale dello Stato

                            Al Corpo forestale dello Stato della
                            regione siciliana

                            Agli assessorati regionali agricoltura

                            Agli assessorati prov. autonome Trento
                            e Bolzano

                            Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA -
                            Organismo pagatore Lombardia

                            All'Ente nazionale risi

                            Alle organizzazioni professionali
                            agricole: Coldiretti - Confagricoltura -
                            C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. -
                            Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I.
                            - Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA

                            Ai C.A.A. riconosciuti

1 PREMESSA

   L'AGEA  intende divulgare le modalita' dei criteri applicativi del
Regime  Semplificato,  in  modo  tale  che  le informazioni utili per
l'adesione  al nuovo regime di aiuto, vengano fornite non soltanto ai
produttori,  gia'  individuati  come  potenziali  fruitori,  ai quali
l'AGEA  si  rivolgera'  direttamente,  ma  anche  a  tutti  gli altri
produttori che ne facessero richiesta.
   Tali   produttori,   qualora  non  aderenti  ad  uno  dei  (Centri
Autorizzati  di  Assistenza  Agricola)  CAA,  potranno manifestare la
volonta'  di  aderire  al  regime  di  aiuto,  inviando  direttamente
all'AGEA  - Ufficio P.A.C. seminativi e foraggi - Regime semplificato
2003  - via Palestro, 81 - 0185 Roma -, richiesta scritta entro e non
oltre  il  30 luglio 2003. Gli altri produttori potranno acquisire le
informazioni occorrenti presso i CAA cui aderiscono.
   Per  consentire  la piu' ampia, puntuale e rapida diffusione delle
informazioni   necessarie,   e'  indispensabile  che  il  mandato  di
rappresentanza di un produttore ad un CAA sia univocamente conferito.
I  produttori,  che  hanno  conferito  mandato di rappresentanza, che
abbiano presentato nell'ultima campagna, domande per i diversi regimi
di  aiuto,  ricompresi nel regime semplificato, per il tramite di CAA
diversi,  sono  tenuti  a  conferire  un  nuovo  ed  unico mandato di
rappresentanza.   In   caso   contrario,   tali  produttori  verranno
considerati  non  aderenti  ad alcun CAA riconosciuto, abilitato alla
presentazione delle domande di aiuto all'AGEA.

   2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

   Reg. CE 1259/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio, che stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della
politica agricola comune;
   Reg.  CE  1244/2001  del  19  giugno  2001  del Consiglio, recante
modifica  del  Reg. CE 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative
ai  regimi  di  sostegno  diretto nell'ambito della politica agricola
comune;
   Reg.  CE  1/2002  del  28 dicembre 2001, della Commissione recante
modalita'  di  applicazione  del  Reg.  CE 1259/1999 del Consiglio in
ordine  al  regime  semplificato  per  i  pagamenti agli imprenditori
agricoli previsti da taluni regimi di sostegno;
   Decreto  Ministero  delle  Politiche  Agricole  e Forestali del 25
febbraio  2002 (G.U.R.I. n. 53 del 3 marzo 2002), che affida all'AGEA
la regolamentazione delle procedure da seguire per l'applicazione del
regime semplificato;
   Reg.  CE  2419/2001,  che  detta  le modalita' di applicazione del
sistema integrato di gestione e controllo relativo a taluni regimi di
aiuto  comunitari  istituito  dal  Reg.  CE 3508/92 del Consiglio, in
materia di controlli in loco;
   Direttiva  del  Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la
quale  sono state impartite disposizioni relative all'identificazione
e   alla   registrazione  degli  animali,  con  particolare  riguardo
all'articolo  5,  nonche'  al  Reg.  CE  1760/2000  del Consiglio che
istituisce  un  sistema  di  identificazione  e  di registrazione dei
bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti
a base di carni bovine e suoi regolamenti di applicazione;
   Reg.  (CE)  n. 1251/1999 articoli 2, 4 e 5, in materia di aiuto ai
seminativi,  inclusi  i  foraggi insilati, aiuti supplementari, aiuti
supplementari per il ritiro dalla produzione, aiuto supplementare per
il frumento duro e aiuto speciale;
   Reg.  (CE)  n.  1577/96 art. 1, concernente l'aiuto per superficie
per i legumi da granella;
   Reg.  (CE) n. 3072/95 art. 6, concernente l'aiuto compensativo per
superficie per il riso;
   Reg.  (CE)  n. 1254/1999 articoli 4, 6, 10, 13 e 14, in materia di
premio  speciale  bovini maschi, premio per il mantenimento per vacca
nutrice,  premio  complementare  per  le  vacche  nutrici, premio per
l'estensivizzazione, premio supplementare;
   Reg. (CE) n. 2529//01 artt. 4 e 6, in materia di premio per pecora
e capra e supplementi per le zone svantaggiate;
   Delibera  commissariale  606/99 del 30 aprile 1999, che istituisce
il fascicolo aziendale.
   Disposizione   AIMA  195/2000  del  4  agosto  2000,  che  apporta
modifiche alla delibera 606/99.
   Circolare  AGEA  n.  35 del 24 aprile 2001, Istruzioni concernenti
adempimenti  specifici  derivanti dalla vigente normativa comunitaria
in  ordine  ai  settori:  seminativi,  zootecnia,  sviluppo  rurale e
settore vitivinicolo.
   Circolare  AGEA  n.  23  del  24  aprile  2003  (Suppl. ord. n. 92
G.U.R.I.  n. 129 del 6 giugno 2003), PAC seminativi - Raccolto 2003 -
Istruzioni   applicative   generali   per   la   compilazione   e  la
presentazione delle domande di pagamento per superfici.
   Legge  7  agosto  1990,  n.  241  -  "Nuove  norme  in  materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi".
   D.P.R.  1  Dicembre  1999,  n. 503 - Regolamento recante norme per
l'istituzione   della   Carta  dell'agricoltore  e  del  pescatore  e
dell'anagrafe  delle  aziende  agricole,  in attuazione dell'art. 14,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
   Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta dell'11 luglio 2002.

3 DEFINIZIONI

   Il  Regolamento  (CEE)  N.  3508/92  fissa, all'art. 1 comma 4, le
seguenti definizioni:

- imprenditore:  il  singolo  produttore  agricolo,  persona fisica o
  giuridica   o   associazione   di  persone  fisiche  o  giuridiche,
  indipendentemente   dallo  stato  giuridico  conferito  secondo  il
  diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda
  si trova nel territorio della Comunita';
- azienda:    l'insieme    delle   unita'   di   produzione   gestite
  dall'imprenditore  che  si  trovano  nel  territorio  di  uno Stato
  membro;
- parcella  agricola:  una  porzione  continua di terreno sulla quale
  un'unica coltura e' effettuata da un unico imprenditore.

   Il  medesimo  Regolamento, inoltre, all'art. 4 recita: "Il sistema
alfanumerico   di   identificazione  delle  parcelle  agricole  viene
elaborato  in  base a mappe e documenti catastali e altri riferimenti
cartografici  o  su base di fotografie aeree o immagini spaziali o in
base ad altri appropriati riferimenti giustificativi equivalenti o in
base a parecchi di tali elementi".
   L'art. 2 bis del Reg. CE n. 1251/1999 stabilisce in merito alla:

- superficie  vincolata:  i  richiedenti  si impegnano a mantenere le
  terre  in buone condizioni agronomiche. Possono utilizzare le terre
  per  qualsiasi  uso  agricolo esclusa la produzione della canapa di
  cui al codice NC 5302 10 00.

   Il   Regolamento  (CE)  n.  2419/2001  recita,  nel  punto  2  dei
"considerando":
   "Ai  fini  di un efficace controllo e per evitare la presentazione
di  molteplici  richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello
stesso  Stato  membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema
unico   per   l'identificazione   degli   imprenditori  agricoli  che
presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato". L'art. 3
del citato Regolamento dispone che:
   "gli  stati  membri  introducono  un  sistema unico per registrare
l'identita'  degli  imprenditori  che presentino una domanda di aiuto
nell'ambito dal sistema integrato".
   L'art.  4  del  citato  Regolamento, "Identificazione e dimensione
minima delle parcelle agricole", recita:
   "1.  lI  sistema  d'identificazione  di  cui  all'articolo  4  del
Regolamento  (CEE)  n.  3508/92 e' stabilito a livello delle parcelle
agricole.  Gli  Stati  membri  possono  prevedere  l'utilizzazione di
un'unita' diversa dalla parcella agricola, come la parcella catastale
o  l'appezzamento.  In tal caso, gli Stati membri garantiscono che le
parcelle  agricole  siano identificate in modo attendibile, esigendo,
in  particolare,  che  le  domande  di  aiuto  per  superficie  siano
corredate  dagli  elementi  o dai documenti definiti dalle competenti
autorita',  al  fine  di  localizzare  e  misurare  ciascuna parcella
agricola.
   2.  Ciascuno  Stato  membro  determina  la dimensione minima delle
parcelle  agricole  che  possono  formare  oggetto  di una domanda di
aiuto. Tale dimensione minima non puo' tuttavia superare 0,3 ha".
   L'anagrafe  delle  aziende  agricole  e'  istituita  dal  D.P.R. 1
Dicembre 1999, n. 503.
   L'art. 1, comma 2 del D.P.R 1 Dicembre 1999, n. 503, individua nel
codice  fiscale  il  Codice  Unico  di  identificazione delle Aziende
Agricole  (CUAA),  mentre  l'art.  8  ne  stabilisce  le modalita' di
utilizzo:  "In  ogni  comunicazione  o domanda dell'azienda trasmessa
agli  uffici  della pubblica amministrazione il legale rappresentante
e'  obbligato  a  indicare  il  CUAA  dell'azienda.  Gli uffici della
pubblica  amministrazione  indicano  in  ogni  comunicazione il CUAA.
Qualora  nella  comunicazione  il CUAA fosse errato, l'interessato e'
tenuto  a  comunicare  alla  pubblica  amministrazione  scrivente  il
corretto CUAA".
   L'art.  1,  comma 3 del D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503, recita: "A
ciascuna  azienda fa capo una o piu' unita' tecnico-economiche (UTE),
di  seguito  denominata  unita';  per unita' si intende l'insieme dei
mezzi  di produzione, degli stabilimenti e delle unita' zootecniche e
acquicole  condotte  a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una
specifica attivita' economica, ubicato in una porzione di territorio,
identificata  nell'ambito  dell'anagrafe  tramite il Codice ISTAT del
comune  ove  ricade  in  misura  prevalente,  e  avente  una  propria
autonomia produttiva".
   Il  Regolamento  (CE)  n.  2419/2001  all'art. 2 fissa le seguenti
definizioni:


- punto h):

    irregolarita': qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che
    disciplinano la concessione degli aiuti;

- punto i):

    domanda di aiuto: una domanda per il versamento di aiuti nel
    quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
    lettera a) e lettera b), punto iii), del Regolamento (CEE) n.
    3508/92, comprendente la dichiarazione di ogni altro uso della
    superficie, in particolare la dichiarazione di superficie
    foraggera ai fini delle domande di aiuto per animale;

- punto k):

    uso: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di
    copertura vegetale o la mancanza di coltura;

- punto r):

    superficie determinata: la superficie in ordine alla quale sono
    soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione
    degli aiuti;

- punto t):

    periodo di erogazione del premio: periodo a cui si riferiscono
    le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della
    presentazione.

Altre definizioni:

- controlli  oggettivi:  si  tratta  di  controlli  che completano la
  procedura  di  verifica  eseguita  dall'AGEA;  sono  effettuati  in
  contraddittorio  presso  le  aziende  o  attraverso telerilevamento
  aereo  o da satellite. I risultati di tale controllo, relativamente
  alle  aziende campionate, possono rilevare degli scostamenti tra la
  superficie    rilevata    e    quella   dichiarata   e,   pertanto,
  all'applicazione  delle  relative  sanzioni  adottando  gli  stessi
  criteri   utilizzati  per  gli  scostamenti  rilevati  in  sede  di
  controlli sulle particelle.
- CAA Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- UT:  Ufficio  del  Territorio  del  Ministero dell'Economia e delle
  Finanze.
- S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): II Reg. (CEE)
  n.  3508/92  del  Consiglio  del  27  novembre 1992 ha istituito un
  sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti
  comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione
  e  controllo  appropriati  alla  complessita'  e  numerosita' delle
  domande di aiuto.
- G.I.S.:  Sistema  informativo  geografico  che associa e referenzia
  dati   qualitativi   e/o   quantitativi  a  punti  del  territorio.
  Nell'ambito  del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato
  un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno
  strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di
  aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000.
- Dupla:  rappresenta la base fotocartografica principale del G.I.S..
  E'  il  prodotto  della  sovrapposizione  informatica  della  mappa
  catastale alla fotografia aerea ed e' il documento fondamentale per
  la   consultazione,   l'identificazione   e  la  misurazione  degli
  appezzamenti agricoli oggetto di verifica.

4 CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

   Nella  campagna 2003 sono diventati operativi i Centri Autorizzati
di  Assistenza  Agricola  (CAA), previsti dall'art. 3 bis D. Lgs. 165
del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni:
   ..."Il   CAA   ha,   in   particolare,  la  responsabilita'  della
identificazione  del  produttore  e  dell'accertamento  del titolo di
conduzione  dell'azienda,  della  corretta  immissione  dei dati, del
rispetto  di  quanto  di  competenza  delle disposizioni comunitarie,
nonche'   la   facolta'   di  accedere  alle  banche  dati  del  SIAN
esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati".
   L'art.  15  del  D.M.  27  marzo 2001 recita: "Il CAA e' tenuto ad
acquisire,  dall'utente,  apposito mandato scritto ad operare nel suo
interesse,  da  cui  deve  risultare  l'impegno, da parte dell'utente
stesso, di:

a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
b) collaborare  con  il  CAA  ai  fini del regolare svolgimento delle
   attivita' affidate;
c) consentire  l'attivita'  di  controllo  del  CAA  nei  casi di cui
   all'art. 2, comma 2 del presente decreto".

   I  CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno
conferito  loro  mandato,  la  partecipazione  al  procedimento ed il
diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi limitatamente alle
attivita'  demandate  alle  medesime  in esecuzione delle convenzioni
stipulate, nelle forme e con le modalita' previste dalla legge n. 241
del  7  agosto 1990. In tale ambito l'AGEA e' pertanto esonerata, nei
confronti  dei  produttori  agricoli associati ai CAA, dagli obblighi
previsti dalla legge n. 241/90.
   Si   rammenta  che  ai  sensi  della  deliberazione  commissariale
dell'AGEA.  n.  115  del  12  maggio 2003, concernente l'adozione del
Regolamento  di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, in corso
di  pubblicazione,  e  con specifico riferimento all'art. 4 - comma 5
(comunicazioni   relative   al   procedimento)  "per  i  procedimenti
amministrativi  ad  istanza  di  parte,  laddove  la medesima risulti
inoltrata  tramite  organismi  mandatari e/o delegati, tutti gli atti
relativi  al  procedimento ed il provvedimento finale sono comunicati
al  mandatario  e/o delegato con effetto di adempimento nei confronti
dei destinatari".

   5 DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITA'

   5.1 Superficie eleggibile

   Le  superfici che il produttore intende vincolare, nell'ambito del
regime semplificato, dovevano essere superfici a seminativo alla data
del  31/12/91,  come  previsto  dall'art.  7  del  Reg.  CE  1251/99.
Tuttavia,  per  tali  superfici, il Regolamento CE 1/2002 non prevede
per  il  produttore  l'obbligo  della  coltivazione,  ma  quello  del
mantenimento dei terreni nel rispetto della buona pratica agronomica.
Sono  intese  come non eleggibili tutte quelle superfici destinate al
pascolo permanente, a colture permanenti, o a colture forestali o usi
non  agricoli  (art. 7 Reg. CE 1251/99). L'art. 2 del Reg. CE 2316/99
definisce e seguenti destinazioni colturali:

- pascoli permanenti: terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati
  in  modo  permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee,
  seminate o naturali.
Rientrano in questa classe i pascoli di montagna, gli alpeggi e tutte
  le   superfici   destinabili   ad   esclusivo  uso  foraggero  (per
  altitudine, per coltivabilita' del terreno, ecc.);
- colture  permanenti:  colture  escluse dall'avvicendamento, diverse
  dal  pascolo  permanente, che occupano il terreno per almeno cinque
  anni  e  producono  ripetuti  raccolti,  ad eccezione delle colture
  pluriennali;
- colture  forestali:  boschi,  coltivazioni arboree specializzate da
  legno;
- usi non agricoli: fabbricati, strade, acque, cave ecc.

5.2  Determinazione del numero di ettari e del numero di capi/diritti
animali

   Ai  sensi  dell'art.  4,  del  Reg. CE 1/2002, l'AGEA determina il
numero  degli  ettari  e  dei  capi/diritti  animali sulla base delle
condizioni di miglior favore per il produttore, per il riconoscimento
delle  superfici  e dei capi oggetto di vincolo nel corso del periodo
2003-2005,  in  funzione delle quantita' riconosciute nel corso delle
tre  campagne  che precedono la domanda. In particolare, gli elementi
del calcolo si fondano su due distinte modalita':

a) la media del numero di ettari e/o di diritti al premio per animale
   che  hanno  beneficiato  della  concessione  di un aiuto nelle tre
   campagne precedenti l'anno della domanda;
b) il numero di ettari e/o di diritti al premio per animale che hanno
   beneficiato   della   concessione   di  un  aiuto  nella  campagna
   precedente l'anno della domanda.

   Nel  caso  dei  seminativi,  il  numero  di  ettari  e'  calcolato
separatamente  per  ciascuna  coltura  per  la  quale e' stabilita in
Italia  una  superficie di base a norma dell'articolo 3 del Reg. (CE)
n. 1251/1999 del Consiglio.

   5.3 Determinazione degli importi massimali per singolo produttore

   L'AGEA, ai sensi dell'art. 4, par. 6 del Reg. CE 1/2002, determina
gli  importi  massimi, al limite dei 1.250,00 euro per produttore. Il
produttore  puo'  percepire  nel  quadro  del  regime semplificato un
importo  pari a quello piu' elevato degli importi calcolati in base a
quanto di seguito indicato:

a) alla  media  degli  importi  concessi  ai sensi di ciascuno e/o di
   tutti  i regolamenti comunitari in materia di aiuto ai seminativi,
   ai bovini, agli ovicaprini, per le tre campagne precedenti (2000 -
   2001 - 2002) alla domanda di aiuto del regime semplificato;
b) al totale degli importi concessi ai sensi di ciascuno e/o di tutti
   i  regolamenti  comunitari  in  materia di aiuto ai seminativi, ai
   bovini,  agli ovicaprini, per l'ultima campagna (2002) che precede
   la domanda di aiuto del regime semplificato.

   L'AGEA  provvede  alla  rideterminazione degli importi massimi per
produttore,  qualora  quest'ultimo  non disponga di superfici o di un
numero di diritti/capi sufficiente, negli anni 2003 - 2005.
   Se  l'importo  determinato  e'  superiore  ai  1.250.00  euro,  il
produttore  deve indicare alla voce riportata nella domanda di premio
l'opzione prescelta sulla base del criteri di seguito indicati:

- se  la  riduzione  si  applica  prioritariamente  alla quantita' di
  superficie e conseguentemente alla quantita' di premio per animale;
- se  la  riduzione  si  applica  prioritariamente  alla quantita' di
  premio per animale e conseguentemente alla quantita' di superficie.

   In quest'ultimo caso il produttore puo' ulteriormente specificare,
nell'ambito dei premi per animale, le modalita' per ridurre l'importo
eccedente,  assegnando  delle  priorita'  aggiuntive. Nel caso in cui
tali  ulteriori priorita' non vengano specificate, l'AGEA provvede ad
applicare, ai premi per animale, una riduzione proporzionale.
   Vengono riportati di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo,
alcuni  esempi  di calcolo, relativi alle modalita' di determinazione
dell'importo  spettante,  ai produttori aventi diritto, nel regime e'
semplificato.
   Caso a - produttore che per le campagne di riferimento (2000-2001-
2002)  ha  maturato  il  diritto  al  premio  semplificato  uguale  o
inferiore all'importo massimo di 1.250,00 euro.


===================================================================
                     2000        2001        2002     calcolo media
===================================================================
grano duro (ha)      2,30        2,30                          1,53
importo            975,50    1.126,68                        700,73
                                                                 -
-------------------------------------------------------------------
Foraggi (ha)         1,45                                      0,48
Bovini
importo            290,10                                     96,70
Capi                    2                                      0,67
-------------------------------------------------------------------
Pecore
importo                                  1.155,89            385,30
Capi                                           57             19,00
-------------------------------------------------------------------
TOTALE superficie    3,75        2,30           -              2,02
importo          1.265,60    1.126,68    1.155,89          1.182,72
capi                    2           -          57              19,7
-------------------------------------------------------------------

   Caso  b  -  produttore  che per le campagne di riferimento (2000 -
2001-  2002)  ha  maturato il diritto al premio semplificato maggiore
all'importo massimo di 1.250,00 euro.


===================================================================
                     2000        2001        2002     calcolo media
===================================================================
grano duro (ha)      2,30        2,30                          1,53
importo          1.129,50    1.326,68                        818,73
                                                                 -
-------------------------------------------------------------------
Foraggi (ha)         1,45                                      0,48
Bovini
importo            290,10                                     96,70
Capi                    2                                      0,67
-------------------------------------------------------------------
Pecore
importo                                  1.355,89            451,96
Capi                                           57             19,00
-------------------------------------------------------------------
TOTALE superficie    3,75        2,30           -              2,02
importo          1.419,60    1.326,68    1.355,89          1.367,39
capi                    2           -          57             19,67
-------------------------------------------------------------------

Ipotesi 1
Riduzione per superfici

euro 1367,30   (media degli anni 2000 - 2001 - 2002 piu' favorevole
                rispetto all'ultimo anno - 2002)

euro 117,39    (eccedenza rispetto al letto massimo di 1.250,00
                euro)

grano duro (euro)   818,73    701,34 (- 117,39)
Bovini     (euro)    96,70     96,70
Ovicaprini (euro)   451,96    451,96
                  1.367,39  1.250,00

Ipotesi 2
Riduzione per animali

           euro   1367,39 (media degli anni 2000 - 2001 - 2002 piu'
                           favorevole rispetto all'ultimo anno -
                           2002)

          euro     117,39 (eccedenza rispetto al tetto massimo di
                           1.250,00 euro)

grano duro (euro)   818,73    818,73
Bovini (euro)        96,70    76,01  (in questa ipotesi e' stato
Ovicaprini (euro)   451,96   355,26  utilizzato il criterio
                  1.367,39 1.250,00  proporzionale per la riduzione
                                     dell'importo per animali)

   La  determinazione degli importi viene effettuata con le modalita'
sopraindicate  sulla  base  degli importi concessi entro il 30 giugno
2003.

   5.4 Incompatibilita' con il Regime semplificato

   L'art.  8 del Reg. CE 1/2002 prevede che "per una superficie o per
una  produzione  per  la  quale  sia  presentata una domanda di aiuto
semplificata  non possono essere presentate domande relative ad altri
aiuti  diretti  elencati  nell'allegato  del Reg. CE 1259/99". A tale
proposito si riporta di seguito un elenco dettagliato degli aiuti non
compatibili con le superfici oggetto di vincolo:


Seminativi - Reg. CE 1251/99;
Fecola di patate - Reg. CEE 1766/92;
Cereali - Reg. CEE 3653/90;
Olio di Oliva - Reg. CEE 136/66;
Legumi da granella - Reg. CE 1577/96;
Lino - Reg CEE 1308/70;
Canapa - Reg CEE 1308/70;
Bachi da seta - Reg CEE 845/72;
Banane - Reg CEE 404/93;
Uve secche - Reg CE 2201/96;
Tabacco - Reg CEE 2075/92;
Luppolo- Reg CEE 1696/71, Reg CEE 1098/98;
Riso - Reg CE 3072/95;
Latte e prodotti - Reg CE 1256/99;
Ovini e caprini - Reg CE 2467/98.

   Il  produttore  che aderisce al regime semplificato ha facolta' di
trasferire  a  disponibilita'  delle quantita' eccedenti le superfici
e/o  la  quota  da  vincolare,  ovvero  ha  facolta' di utilizzare le
eccedenze  di superficie e/o di quote per presentare domanda in altri
regimi  di  intervento, purche' non si tratti di misure di intervento
previste  nell'ambito  del  regime  semplificato (seminativi, risone,
lino, canapa, legumi da granello, bovini e ovicaprini)

   5.5 Comunicazioni dell'AGEA

   L'AGEA,  ai  sensi dell'articolo 4 par. 1 del Reg. CE 1/2002 della
Commissione,  comunica  sulla  base  di  quanto esposto al precedente
paragrafo,  entro  il  30  luglio  ai fini del rispetto della data di
scadenza per la presentazione della domanda di adesione, direttamente
al  produttore  o per tramite dei CAA riconosciuti, e informazioni di
seguito  riportate, utili per la compilazione della domanda di aiuto,
per il regime semplificato, nel limite di 1.250,00 euro:

- il  numero  di  ettari arrotondato a due decimali, corrispondente a
  ciascun  tipo  di  aiuto  per  superficie  compreso nell'importo da
  concedere nel quadro del regime semplificato;u'
- il numero di animali e/o degli eventuali diritti al premio relativi
  alla  parte  di  premio  per  animale.  Il  numero di diritti per i
  bovini,  e' arrotondato ad un decimale e per gli ovini e caprini si
  applica  l'articolo  16  del  Regolamento  (CE)  n. 2550/2001 della
  Commissione;
- per  l'imprenditore  che  abbia  beneficiato  di  un  pagamento per
  l'estensivizzazione,   il  numero  di  ettari,  arrotondato  a  due
  decimali,    corrispondente    alla   parte   del   pagamento   per
  estensivizzazione;
- l'importo massimo, cui ha diritto il produttore a norma dell'art. 2
  bis del Reg. 1259/2001, distinto ai sensi di' ciascuno e/o di tutti
  i  regolamenti  comunitari  in  materia  di aiuto ai seminativi, ai
  bovini, agli ovicaprini.

   Se il produttore non dispone, per gli anni 2003-2005, di superfici
o  di  un  numero  di  diritti/capi  pari  alle  quantita' comunicate
dall'AGEA,   e'   autorizzato   a   vincolare  le  quantita'  di  cui
effettivamente  dispone,  fermo  restando  che  non e' ammessa alcuna
forma  di  compensazione  tra i diversi regimi. In questo caso l'AGEA
procede  alla  riduzione  proporzionale  dell'importo  e  provvede  a
comunicare il nuovo importo ai produttori interessati.

   6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

   Il produttore che aderisce al regime di premio semplificato per la
prima  volta  nell'anno  2003, deve presentare una domanda di premio,
redatta   secondo   il   modello  predisposto  dall'AGEA  (fac-simile
allegato).
   Le  domande  devono  pervenire,  a  mezzo  raccomandata  postale o
mediante  consegna  effettuata  direttamente  o  per  tramite  terzi,
all'AGEA  - Ufficio P.A.C, seminativi e foraggi - Regime semplificato
-   via  Palestro,  81  -  00185  Roma,  a  partire  dalla  data  di'
pubblicazione  delle  presenti  istruzioni  fino al 1 settembre 2003,
alle ore 17,00.
   I  produttori  che  hanno  conferito  mandato al CAA troveranno la
modulistica  necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA
stesso,  che avra' l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso
i propri locali appositamente predisposti a tal fine.
   L'AGEA provvede a ricalcolare l'aiuto da attribuire al produttore,
comunque  nei  limiti di 1.250,00 euro, qualora siano state apportate
variazioni,  in  termini  di  superfici  e/o  di capi/diritti ai dati
comunicati dall' AGEA.
   Inoltre,  l'AGEA  non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni  dipendenti  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  del  produttore,  ne' per eventuali disguidi postali o in ogni
modo  a cause imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
   Per  autenticita' delle sottoscrizioni e per le dichiarazioni rese
nella  domanda  si  fa  riferimento  alle  norme stabilite dal D.P.R.
445/2000,    riguardante    la   semplificazione   del   procedimenti
amministrativi, fermo restando la perdita dei benefici ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia.

   7 DOMANDE Dl VARIAZIONE

   I  produttori  che  hanno  aderito  al  regime  semplificato nella
campagna     2002    che    abbiano    l'esigenza    di    comunicare
all'Amministrazione  variazioni  relative  ai dati di residenza, alle
modalita'  di  pagamento,  al  rappresentante  legale  o  al piano di
utilizzazione  delle  particelle  devono  utilizzare  il  modello  di
domanda  2003. Nel caso in cui tali variazioni riguardino una domanda
di  adesione  presentata  da  produttori  che  non  abbiano conferito
mandato  ad  uno  del CAA riconosciuti, i produttori interessati sono
tenuti  a  darne  comunicazione  all'Amministrazione che provvedera',
dopo  opportune  valutazioni,  a trasmettere il modello all'indirizzo
del  produttore. Tali domande di variazione devono pervenire, a mezzo
raccomandata  postale  o  mediante consegna effettuata direttamente o
per  tramite  terzi, all'AGEA - Ufficio P.A.C. seminativi e foraggi -
Domande  di variazione Regime semplificato - via Palestra, 81 - 00185
Roma, a partire dalla data di pubblicazione delle presenti istruzioni
fino al 1 settembre, alle ore 17,00.
   I  produttori che presentano domanda di variazione devono barrare,
come  finalita'  della  domanda,  la casella "domanda di variazione",
avendo cura di compilare esclusivamente ed integralmente la sezione o
il  riquadro  riferito  ai dati aggiornati. In ogni caso la sezione I
del quadro A (dati identificativi dell'azienda) deve essere compilata
e non puo' essere oggetto di nessuna variazione.
   Nel  caso  di  variazione  di domicilio o sede legale, deve essere
compilato il secondo riquadro della sezione I del quadro A.
   Nel caso di variazione dei dati riferiti al rappresentante legale,
il  produttore  e' tenuto ricompilare integralmente la sezione II del
quadro A.
   Per quanto concerne la variazione delle modalita' di pagamento, il
produttore  e'  tenuto  a  barrare  e  compilare le caselle previste.
Qualora  la  modalita'  di pagamento prescelta sia l'accredito su c/c
bancario  o  su  conto  banco  posta,  e' necessario che il conto sia
intestato al richiedente.
   I   produttori   possono  sostituire  le  particelle  inizialmente
vincolate   in  quanto,  ad  esempio,  interessate  da  scadenza  del
contratto  di  locazione, con altre particelle anche se in numero non
corrispondente  rispettando,  tuttavia,  la  quantita'  di superficie
oggetto di vincolo dichiarato in domanda.
   A tale proposito il produttore e' tenuto a compilare integralmente
le  sezioni V e VI: "Piano di utilizzazione delle superfici aziendali
da  vincolare"  indicando  la nuova situazione aziendale, comprese le
particelle  che  non sono state oggetto di variazione. Il nuovo piano
di utilizzazione deve rispettare la quantita' di superficie vincolata
nella domanda di adesione.
   Le domande di variazione devono essere presentate entro il termine
previsto  per  la  presentazione  della  domanda  iniziale del regime
semplificato    -    raccolto   2003.   Le   variazioni   intervenute
successivamente  a  tale termine vengono accolte dall'Amministrazione
dopo avere effettuato opportune valutazioni.

   8 ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DEL PRODUTTORE

   La  circolare  AGEA  n.  35  del  24 aprile 2001 stabilisce che il
riconoscimento  della  qualifica  di  un  produttore che presenta una
domanda  PAC  debba  avvenire  attraverso  il  cosiddetto  "fascicolo
aziendale". La costituzione del fascicolo e' obbligatoria nel caso in
cui  il  produttore presenti domanda per la prima volto; se invece il
fascicolo  aziendale  risulta  gia'  costituito in una delle campagne
precedenti,  i  produttori,  a  fronte  di  variazioni  rispetto alla
documentazione   gia'   contenuta   nel   fascicolo,  sono  tenuti  a
presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata. La
suddetta  circolare AGEA stabilisce la tipologia della certificazione
e/o  documentazione che ciascun produttore deve presentare, a corredo
della propria domanda, per essere inserita nel fascicolo aziendale.
   I  soggetti  che  hanno  conferito  al  CAA  il mandato scritto ad
operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso
il  CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria
al  costante  aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA
saranno,  inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti
tra i propri utenti e l'Amministrazione.
   I  soggetti  che non hanno conferito alcun mandato al CAA, invece,
dovranno  costituire  il  fascicolo  presso  l'Amministrazione. Tutti
coloro   che   nelle   ultime   due   campagne  hanno  presentato  la
documentazione  necessaria alla costituzione del fascicolo stesso, lo
avranno   precostituito,   salvo   richieste   di   integrazione  e/o
chiarimenti da parte dell'Amministrazione stessa.
   I  documenti  che  devono  essere presenti nel fascicolo aziendale
sono: a livello aziendale

a) persone fisiche:

1. copia di un documento d'identita' in corso di validita';
2. copia  del  tesserino di attribuzione del codice fiscale e/o copia
   del  certificato  di  attribuzione  partita IVA (partita IVA anche
   rilasciata per via telematica);
3. in   alternativa  alla  partita  IVA  copia  o  autocertificazione
   dell'esonero;
4. mandato  esclusivo  al  CAA (qualora il produttore abbia conferito
   mandato);

b) per le persone giuridiche sono, inoltre, richiesti:

1. copia  di  un  documento  d'identita'  in  corso  di validita' del
   rappresentante legale;
2. copia   del   certificato   di   attribuzione   CF/partita  IVA  o
   certificazione CCIAA;

   Qualora  la  documentazione di cui ai punti a) e b) non risultasse
presente  nel  fascicolo  aziendale, l'Amministrazione non procede al
pagamento dell'aiuto per il regime semplificato.

- a livello di particella catastale:

a) visura  catastale  di  tutte  le particelle indicate in domanda in
   originale,  visura recante una data non anteriore a sei mesi dalla
   data  di  scadenza  della presentazione della domanda. Nel caso in
   cui    la   data   sia   anteriore,   occorre   presentare   anche
   un'autocertificazione che comprovi la validita' dei dati contenuti
   nella  misura  secondo  le  indicazioni  della  delibera 606/99 in
   merito alle modalita' di attualizzare la documentazione catastale;
b) nel  caso  il  titolo  di  conduzione  non  sia di proprieta' o il
   produttore  non  sia  presente  sulla  visura  o  non  sia il solo
   titolare   della   particella  stessa,  devono  essere  presentati
   documenti   giustificativi   della  conduzione,  come  di  seguito
   indicato:

proprietario:

- visura  catastale  aggiornata,  se intestata al richiedente l'aiuto
  (se  la  visura  non  risulta  aggiornata,  va prodotta copia della
  richiesta di voltura);

ovvero:

- atto  di  proprieta'  (contratto  di  acquisto,  atto  di divisione
  ereditaria,  sentenza  giudiziaria  e  qualsiasi  atto  pubblico  o
  scrittura   privata),   contenente  ogni  elemento  necessario  per
  l'individuazione  del fondo agricolo (delle particelle), unitamente
  alla relativa visura catastale;

affittuario, enfiteuta, ecc.:

- se trattasi di affitto concluso per iscritto: copia fotostatica del
  contratto  con gli estremi di registrazione, unitamente alla visura
  catastale;
- se  l'affitto e' concluso verbalmente: dichiarazione sostitutiva di
  atto  notorio  attestante  l'esistenza  del  rapporto e copia della
  dichiarazione  unilaterale  di  registrazione resa dal proprietario
  del fondo o dall'affittuario;
- in  caso  di  enfiteusi  e' necessario produrre l'atto costitutivo,
  unitamente alla relativa visura catastale; in caso di affrancazione
  dell'enfiteusi contestata dal proprietario e' necessario esibire il
  provvedimento  del  giudice  competente  che  accoglie la richiesta
  dell'enfiteuta, unitamente alla relativa visura catastale.

Soccida

- contratto  o,  se la soccida e' conclusa verbalmente, dichiarazione
  sostitutiva  dell'atto  notorio  di  entrambe  le  parti  che hanno
  concluso  I  contratto,  con  indicazione  del  bestiame oggetto di
  allevamento o sfruttamento.

   N.B.  la  normativa  vigente  esclude  espressamente  l'obbligo di
registrazione per il contratto di soccida.
   Contratto di affitto concluso da "giovani agricoltori"

- contratto registrato e relativa visura catastale ai sensi dell'art.
  15  della  legge  n.  441  del  1998,  relativa  alla imprenditoria
  giovanile  in  agricoltura,  i  contratti  di affitto in favore dei
  giovani agricoltori che non hanno compiuto i 40 anni, stipulati nel
  rispetto degli accordi collettivi di cui all'art. 45 della legge n.
  303/82,  sono soggetti a registrazione, per espressa previsione del
  citato art. 15: "solo in caso d'uso".

Comodato

- se  il  comodato  e'  concluso  per iscritto, contratto con estremi
  dell'avvenuta   registrazione,   unitamente  alla  relativa  visura
  catastale;
- per quanto concerne il contratto verbale di comodato ai sensi della
  Risoluzione  n.  14/E del 6/12/2001 del Ministero delle Finanze non
  occorre  registrazione;  deve  essere  prodotta  una  dichiarazione
  sostitutiva  di atto notorio attestante la qualita' di comodatario,
  gli  estremi del fondo e le generalita' del proprietario comodante,
  unitamente  alla  corrispondente  visura  catastale.  Nel  caso  di
  dichiarazione   sostitutiva   di  atto  notorio  e'  necessaria  la
  sottoscrizione  sia  da  parte del proprietario, sia del conduttore
  del fondo.

   Qualora  il  titolo  di  conduzione  sia giustificato da contratto
verbale di comodato, si richiede un'autocertificazione rilasciata dal
comodante e dal comodatario.

usufrutto

- contratto   di   costituzione   dell'usufrutto,   accompagnato   da
  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio degli eventuali altri
  usufruttuari in cui attestare il consenso degli stessi per condurre
  interamente il fondo, unitamente alla relativa visura catastale.

usucapione

- copia della sentenza del giudice.

   Irreperibilita' (circostanze eccezionali)
   In  caso  di comproprieta' tra il soggetto che presenta domanda di
aiuto  e  soggetti che, per varie ragioni, non sono reperibili e che,
pertanto,  non  sono  in  grado di manifestare il proprio consenso in
ordine  alla  conduzione  del fondo in comunione da parte di uno solo
dei  comproprietari  e  alla  presentazione della domanda di aiuto da
parte  dello  stesso,  e' necessario che il comproprietario inserisca
una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio in cui dichiari la
propria   condizione  di  comproprietario  che  conduce  il  bene  in
comunione  ai  sensi dell'art. 1102 del codice civile (rubricato: Uso
della  cosa comune) e che, ai sensi dello stesso articolo, e' l'unico
comproprietario  a condurre il terreno cui si riferisce la domanda di
aiuto;   la  dichiarazione  deve  essere  accompagnata  dalla  visura
catastale.   In   caso   di   non  comproprieta'  e'  necessaria  una
dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio da parte dell'interessato
relativa alla conduzione del fondo, accompagnata da una dichiarazione
del  Comune  attestante  le  data  a  partire dalla quale il soggetto
intestatario  della  particella non e' piu' residente nel Comune e la
non reperibilita' dello stesso.

usi civici

- e'  sufficiente  la  dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente
  nella  cui  competenza  territoriale  ricadono  le superfici per le
  quali   si   richiede  l'aiuto,  unitamente  alla  relativa  visura
  catastale  ed  alla  indicazione  della  quota parte di utilizzo di
  competenza del produttore.

concessione e locazione di beni immobili demaniali:

- atto  di concessione o di locazione con allegata visura catastale e
  indicazione del canone.

comproprieta' e comunione legale tra coniugi

- visura  catastale  e  dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
  comproprietario  che  presenta  la  domanda di aiuto in cui risulti
  espressamente  di aver ottenuto il consenso a coltivare il terreno.
  Simile  a  quest'ultimo caso e' quello in cui l'aiuto sia richiesto
  soltanto da uno dei coniugi in comunione legale del beni.

   Al  fine di valutare se il rapporto di conduzione desumibile dagli
atti  sopra  specificati  sia  idoneo  a  comprovare l'ammissibilita'
all'aiuto  da  parte  del  richiedente occorre, in particolare per le
scritture private registrate, negli atti notori e nelle dichiarazioni
sostitutive  dell'atto  notorio,  che  sia  indicata con chiarezza la
durata  del  rapporto  di conduzione del fondo agricolo, specificando
gli estremi delle particelle interessate.
   In  ogni  atto  devono  essere chiaramente specificati gli estremi
catastali  della  superficie  coltivata e, nei casi di cointestazione
del certificato catastale, di compartecipazione nella conduzione o di
proprieta'  indivisa,  la superficie esatta delle quote di particelle
di rispettiva spettanza.
   La  certificazione  catastale  o  altra  documentazione  ufficiale
equivalente   probante  la  titolarita'  di  conduzione  deve  essere
inserita  nel  fascicolo  del produttore e messa a disposizione degli
incaricati  delle  verifiche e del controlli previsti dalla normativa
comunitaria e nazionale.
   Qualora  la  documentazione  probante la titolarita' di conduzione
per  ciascuna  particella  catastale  dichiarata non sia congruente a
quanto  sopra  riportato,  l'Amministrazione non procede al pagamento
dell'aiuto per la particella interessata con conseguente applicazione
delle  penalita'  calcolate con le modalita' riportare nel successivo
paragrafo 16.
   I  produttori  che, nell'ambito del regime semplificato, vincolano
il  premio per a zootecnia ai fin del fascicolo aziendale sono tenuti
a fornire:

- premio ai produttori di carni ovi-caprine:


a) copia del registro aziendale.
- premio speciale bovini maschi e mantenimento vacche nutrici:
b) copia del registro aziendale.
- nel caso di richiesta di premio per le vacche nutrici:
c) copia  della dichiarazione dell'associazione allevatori attestante
   l'iscrizione al libro genealogico di razza da carne dell'azienda.

9 DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI

Il produttore con la presentazione della domanda si impegna a:

- dichiarare in modo analitico le particelle, riferite alla quantita'
  di  superficie  oggetto  del  vincolo  per  il periodo 2003 - 2005,
  accertate  come  seminabili  dall'Amministrazione  e rispondenti ai
  criteri di ammissibilita' ai sensi dell'art. 7 Reg. CE 1251/99;
- adottare la buona pratica agronomica, di cui al decreto MIPAF del 4
  aprile 2000 per le superfici vincolate;
- aderire  in  modo  esclusivo al regime semplificato, per il periodo
  2003 - 2005, con conseguente decadenza dai benefici nel caso in cui
  siano state presentate domande di premio al regime ordinario di cui
  all'art.  8  par.  1  del  Reg.  CE  1/2002.  Resta  esclusa  dalla
  incompatibilita',  la  presentazione di domande di aiuto nei regimi
  elencati all'art. 8 par. 2 del Reg. CE 1/2002;
- nel  caso  di  estensivizzazione  a non detenere, durante ogni anno
  civile,  in media, piu' bovini di quanto previsto all'art. 12 comma
  3 del Reg. CE 1/2002 ed a garantire la corretta tenuta del registro
  di stalla;
- non  trasferire  le  superfici  e/o  il numero di diritti a premio,
  determinati sulla base del paragrafo 5.2;
- comunicare  all'AGEA,  in  caso  di recesso dall'adesione al regime
  semplificato,  tale  intendimento.  Il  recesso  entra in vigore, a
  tutti  gli  effetti  a  partire  dal  1  gennaio  dell'anno  civile
  successivo   a  quello  in  cui  il  produttore  ha  effettuato  la
  comunicazione.  Il  produttore,  tuttavia,  non puo' recedere dalla
  partecipazione al regime semplificato, nell'anno civile successivo,
  se  e'  stata  riscontrata  dall'AGEA l'inosservanza degli obblighi
  assunti  nonche',  la  mancata  conformita'  alle  disposizioni del
  regime semplificato, per motivi imputabili al produttore medesimo.

10 DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DA EROGARE

   Sulla base della quantita' di superficie e/o numero di capi che il
produttore  ha  inteso  vincolare per il periodo 2003 - 2005, nonche'
sulla  base  del  controlli  amministrativi  e del controlli in loco,
l'AGEA provvede a determinare l'importo da corrispondere per ciascuna
annualita', fino ad un importo massimo di 1.250,00 euro.
   Le eventuali riduzioni o esclusioni, fatte salve le cause di forza
maggiore  o  circostanze  naturali  di  cui  all'art.  48 del Reg. CE
2419/2001,  sono  determinate sulla base di quanto stabilito all'art.
15  del  Reg. CE 1/2002 e verranno comunicate dall'AGEA ai produttori
interessati.
   Il  pagamento  del  premio e' effettuato dall'AGEA a partire dal 1
novembre  di  ogni  anno  civile  ed  entro  il  30  giugno dell'anno
successivo.

   11 CONTROLLI FORMALI

   L'AGEA   sottopone  a  controllo  amministrativo  (come  richiesto
dall'art.  8.  par.  1  del  Reg.  (CEE)  n.  3508/92 del Consiglio e
dall'art.  15  del Reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le
domande  di  aiuto  al  regime semplificato, in modo da assicurare il
rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria
per  il  pagamento delle superfici e/o dei capi vincolati garantendo,
attraverso  verifiche  incrociate,  che  uno  stesso  aiuto non venga
concesso  due  o  piu' volte per la stessa campagna e per la medesima
quantita'.
   In  particolare,  l'AGEA  provvede  ad  accertare che a domanda di
aiuto presentata sia:

- debitamente  compilata  in  tutte  le  sue  parti e corredata della
  documentazione richiesta;
- firmata dal titolare della domanda;
- pervenuta all'AGEA entro i termini previsti;
- ritenuta ammissibile;
- rispondente  ai  criteri  di ammissibilita' all'aiuto per il regime
  semplificato.

   Al  termine  dei controlli, l'AGEA provvede a comunicare, entro il
28  febbraio  2004,  ai produttori interessati, direttamente o per il
tramite  dei  CAA,  cui hanno conferito mandato di rappresentanza, le
irregolarita',    rilevate   che   pregiudicano   la   corresponsione
dell'aiuto.  La  eventuale documentazione individuata come occorrente
per  risolvere  le comunicate irregolarita' dovra' pervenire all'AGEA
entro  il  termine  perentorio  di  30  giorni  dal ricevimento della
comunicazione  da  parte  dell'Amministrazione. Qualora il produttore
non produca la suddetta documentazione entro il termine di cui sopra,
l'istruttoria  amministrativa  della  relativa  pratica verra' chiusa
sulla base degli atti presenti.

   11.1 Sottoscrizione della domanda

   La Sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per
l'ottenimento dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta
l'annullabilita' della domanda.

   11.2 Documento di riconoscimento

   Ai  sensi  dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre
2000   la   sottoscrizione   della   domanda   non   e'  soggetta  ad
autenticazione  ove  la  domanda  sia  presentata  unitamente a copia
fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso
di   validita'  alla  data  di  deposito  della  stessa.  I  dati  di
riferimento  del documento devono essere obbligatoriamente trascritti
nei  frontespizio  del  modulo di domanda. L'assenza del documento di
identita'   richiesto   comporta   il  mancato  pagamento  dell'aiuto
richiesto.  L'assenza del documento viene verificata da AGEA solo per
i  produttori  in  proprio,  mentre per i produttori mandanti del CAA
sono  questi  ultimi  che  attestano  la  presenza  della  copia  del
documento.

   11.3 Controlli anagrafici

   Il   coltivatore,   nella  domanda  di  pagamento,  deve  indicare
obbligatoriamente  la  Partita  IVA  e  il Codice Fiscale. I soggetti
esenti  dall'obbligo  di  tenuta  della  Partita IVA devono, inoltre,
dichiarare  la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa
vigente.   E'   necessario   indicare   gli   estremi  identificativi
dell'azienda;  si  raccomanda, pertanto, di riportare i dati indicati
sul tesserino di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA,
facendo  particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda
stessa.   I   dati   anagrafici   del  richiedente  e  dell'eventuale
rappresentante   legale   vengono   sottoposti   a  verifiche  presso
l'Anagrafe Tributaria.

   11.3.1 Produttore

   L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice
fiscale  (CUAA)  e della partita IVA del dichiarante. Se entrambe non
fossero  indicate  oppure  risultassero  errate  (non appartenenti ad
alcun  soggetto  esistente  o  appartenenti ad un soggetto diverso da
quello  indicato),  la domanda verra' considerata irregolare e non si
procede  al  pagamento  dell'aiuto.  Occorre prestare attenzione alla
corretta  indicazione  della data di nascita (se si tratta di persona
fisica).  Nel  caso  di  errata  indicazione,  l'Amministrazione  non
procede  al  pagamento  del premio. I dati di domicilio o sede legale
devono  essere,  in  ogni caso, correttamente indicati nella domanda,
per  rendere  possibile  l'invio  di  comunicazioni  e/o l'erogazione
stessa  del  premio  richiesto,  nel  caso  di  richiesta di invio di
assegno non trasferibile.

   11.3.2  Rappresentante legale .bsp; Nel caso in cui il richiedente
l'aiuto non sia una persona fisica, sara' verificata la presenza e la
correttezza  del dati anagrafici del rappresentante legale. Verranno,
in  particolare,  controllate la presenza e la correttezza del codice
fiscale;  se  non e' indicato oppure risulta errato (non appartenente
ad  alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da
quello   indicato),   l'Amministrazione   non  procede  al  pagamento
dell'aiuto.  Occorre  prestare  attenzione  alla corretta indicazione
della   data   di   nascita.   Nel   caso   di   errata  indicazione,
l'Amministrazione  non  potra'  procedere  al pagamento dell'aiuto. I
dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati
nella domanda.

   11.4 Finalita' di presentazione della domanda

   Il  produttore deve presentare una sola domanda ai sensi dell'art.
2 bis del Reg. CE 1/2002.
   Se  la  finalita'  della  domanda non e' indicata, la stessa viene
considerata domanda iniziale.
   Se  non  e'  indicata  correttamente,  si  tenta l'attribuzione in
automatico; in particolare:

- una  domanda  presentata  come  modifica  senza  indicazione  della
  domanda  iniziale  ed  intestata  ad  un  produttore  che non abbia
  presentato altre domande, viene considerata come domanda iniziale;
- se  nella base informativa sono presenti due domande intestate alla
  stessa azienda, una iniziale ed una di modifica, dove l'indicazione
  della  domanda  iniziale  nella  domanda  di  modifica e' assente o
  errata,   si   procede  automaticamente  a  modificare  la  domanda
  iniziale.

   Sono considerate "multiple" tutte quelle domande che presentano il
medesimo  codice  fiscale  o  la stessa partita IVA, oppure lo stesso
numero  di  domanda  della  campagna  precedente (ad esclusione delle
domande  di modifica), anche se tale indicazione e' stata ricostruita
in automatico e non dichiarata in domanda.

   11.5 Modalita' di pagamento

   Il   produttore  deve  indicare  la  modalita'  secondo  la  quale
preferisce ricevere il pagamento.
   Per  ottenere  con  certezza  e  piu'  rapidamente  le  somme,  si
suggerisce  l'utilizzazione  dell'accredito  su  c/c bancario o conto
Banco Posta.
   E'  necessario che il conto sia intestato al richiedente. I codici
ABI  e  CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente
dalla banca/posta o sul libretto degli assegni.
   L'utilizzo  di tale modalita' di pagamento consentira' di ricevere
con  maggiore  celerita'  l'aiuto  richiesto,  evitando cosi anche il
rischio  di smarrimento dell'assegno con conseguenti notevoli ritardi
nell'incasso  delle  somme  spettanti.  Se  non viene indicata alcuna
modalita'  di  pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice
ABI,  il  codice  CAB  ovvero i riferimenti del c/c postale risultino
assenti   o  errati,  l'Amministrazione  provvede  ad  attribuire  in
automatico la modalita' "emissione di assegno non trasferibile".

   11.6 Controlli sulle particelle

   Il  presupposto  per  la presentazione di una domanda di pagamento
per  il  regime  semplificato  e'  l'utilizzo  di  superfici  ad  uso
agricolo.  Di  conseguenza, il produttore deve presentare un piano di
utilizzazione  delle  superfici  aziendali dettagliando la superficie
vincolata,  se  a  premio  o  per estensivizzazione, della particella
catastale   (o   porzione  di  essa)  impiegata.  I  controlli  sulle
particelle,     pertanto,     sono    finalizzati    all'accertamento
dell'esistenza  e  dell'estensione delle superfici, dell'ubicazione e
della seminabilita' dell'appezzamento in esame, in modo da consentire
l'attribuzione  a  ciascuna  particella  ad  aiuto  della  superficie
"determinata"  (ai  sensi  dell'art.  2,  punto  r  del  Reg.  CE  n.
2419/2001)  e  quindi  la  corretta  attribuzione  degli  importi  da
corrispondere.  Nel caso in cui venga riscontrata un'irregolarita' su
una particella (ad es. il mancato riscontro presso il catasto terreni
o  la  presenza di un supero catastale), la superficie dichiarata per
quella  particella  non  potra'  essere  ammessa  nel  computo  della
superficie  amministrativamente  accertata. L'assenza del piano delle
superfici  vincolate  costituisce  una  irregolarita' non sanabile e,
pertanto,   l'Amministrazione  non  potra'  procedere  all'erogazione
dell'aiuto.
   E'  prevista qualsiasi forma di coltivazione, con esclusione della
produzione  di  canapa  di  cui  al  codice NC 5302 10 00, purche' il
produttore  mantenga  le  superfici  oggetto  di  domanda  di  regime
semplificato   nelle   migliori  condizioni  ed  adotti  le  tecniche
agronomiche   che  consentano  di  conservare  l'ordinario  stato  di
fertilita' del terreno.
   In  assenza  di  coltivazione,  i  controlli sulle particelle sono
volti  a  verificare  la  buona  pratica  agronomica  adottata per le
superfici   vincolate   che   dovranno  essere  oggetto  di  pratiche
agronomiche   consistenti   in  operazioni  di  lavorazione  come  la
fresatura,   l'erpicatura,   la   falciatura   o   altre   operazioni
equivalenti.  Fra  queste  ultime  puo'  essere  incluso il diserbo a
condizione   che   i   prodotti  impiegati  risultino  ammessi  dalla
legislazione  nazionale  vigente in materia e siano adottate tutte le
misure   necessarie   intese   a  mantenere  inalterato  il  naturale
equilibrio dell'ambiente.

   11.6.1 Tipo di conduzione

   E'  obbligatorio  indicare  correttamente il tipo di conduzione di
ciascuna   particella  indicata  nella  domanda.  L'assenza  di  tale
indicazione  comporta  l'esclusione della superficie della particella
ai fini del calcolo dell'aiuto ammissibile.

   11.6.2 Ubicazione

   L'incongruenza  tra il codice Istat e la denominazione del comune,
oppure   la  mancata  o  errata  indicazione  di  un  comune  rendono
impossibile  l'effettuazione  del pagamento di quanto richiesto sulla
particella stessa.
   Altro  elemento  identificativo  e' la sezione censuaria, che deve
essere  impostata  correttamente per quei comuni che la prevedono; la
mancata  o  errata  indicazione  della  sezione  censuaria produce il
blocco della particella ai fini del pagamento del premio e il computo
ai fini del calcolo delle penalita'. La mancanza del numero di foglio
della  mappa  catastale  e/o  del  numero  della particella catastale
produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e
il  computo  ai  fini del calcolo delle penalita'. Si ricorda che per
ogni  particella  contrassegnata  da "casi particolari" (1 = riordino
fondiario - 2 = zona coperta da segreto militare - 3 = uso civico - 4
=  zona  demaniale  -  5 = particella interessata da frazionamento in
data   successiva   al  31.12.98  -  6  =  ex  -  particella  catasto
austroungarico,  catasto  tavolate, - 7 = stato estero) e' necessario
produrre la relativa documentazione giustificativa.
   Le  particelle  catastali oggetto di frazionamento per le quali il
produttore attesti l'esistenza e la relativa superficie attraverso la
certificazione  catastale (valida ai sensi della circolare AGEA n. 35
del  24  aprile  2001),  dovranno  essere  evidenziate  sulla domanda
impostando    la   colonna   "casi   particolari"   al   valore   "5"
(frazionamento),   ed  inserendo  nel  fascicolo  del  produttore  la
documentazione  giustificativa richiesta per i "casi particolari". Si
raccomanda di porre particolare attenzione alle particelle dichiarate
nell'ambito  dei  "casi  particolari"  come  zona  coperta da segreto
militare,  uso civico e demanio, che saranno comunque assoggettate ad
accertamenti specifici.
   Nel   caso   si  dovessero  dichiarare  appezzamenti  demaniali  o
appezzamenti  coperti  da  segreto  militare  non censiti dal Catasto
Nazionale,  per  i  quali  non  esiste  il  numero  identificativo di
particella   e/o   il  numero  del  foglio,  dovra'  comunque  essere
dichiarato  dal  produttore  il  caso particolare "demanio" indicando
tutti  i  riferimenti  catastali  in proprio possesso ed impostando a
zero  il  numero del foglio e/o quello della particella. In tali casi
e'   necessario   che   nel  fascicolo  del  produttore  ci  sia  una
documentazione  idonea  a  dimostrare  la  titolarita'  di conduzione
dell'appezzamento.   Tali  domande  saranno  sottoposte  a  controlli
puntuali da parte dell'AGEA.
   Qualora  si  dovessero dichiarare particelle ubicate nei territori
amministrati  con il Catasto fondiario ex austriaco, sara' necessario
seguire   le  disposizioni  vigenti  impartite  con  la  Disposizione
Commissariale dell'A.I.M.A in liquidazione n. 131 del 4 aprile 2000.
   Va  precisato  che,  in caso di anomalie riferite alla ubicazione,
all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad esse
riferite  non  saranno  prese  in  considerazione ai fini del calcolo
della  superficie  ammissibile  all'aiuto  e  verranno  applicate  le
conseguenti penalita'.
   Qualora   una   particella   vincolata   nell'ambito   del  regime
semplificato  risulti  impiegata  in  utilizzi non compatibili con il
pagamento  di  tale  regime verra' esclusa dal pagamento del premio e
verranno applicate le penalizzazioni previste.

   11.6.3 Controllo di seminabilita' delle particelle dichiarate

   Su  richiesta  della  Commissione  U.E.,  e'  stato  realizzato il
censimento delle superfici non seminabili e costituita una Banca Dati
di  riferimento  che  individua  il  valore  massimo della superficie
ammissibile  a  contributo per ogni singola particella catastale. Dal
punto di vista agronomico si definisce come superficie non seminabile
quella porzione di terreno destinata a:

- usi non agricoli;
- colture forestali;
- colture permanenti;
- pascoli permanenti.

   Tutto  il territorio italiano dichiarato a premio nelle domande di
aiuto,  a  partire  dalla campagna 2000, e' coperto dalla verifica di
non seminabilita'.
   La  superficie  misurata viene espressa come superficie proiettata
nel sistema nazionale utilizzato ai fini del G.I.S. del S.I.G.C.
   L'art.  2  del  Reg. CE 2316/99 definisce le seguenti destinazioni
colturali:

- pascoli permanenti: terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati
  in  modo  permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee,
  seminate o naturali;
- Rientrano  in  questa  classe  i pascoli di montagna, gli alpeggi e
  tutte  le  superfici  destinabili  ad  esclusivo uso foraggero (per
  altitudine, per coltivabilita' del terreno, ecc.);
- colture  permanenti:  colture  escluse dall'avvicendamento, diverse
  dal  pascolo  permanente, che occupano il terreno per almeno cinque
  anni  e  producono  ripetuti  raccolti,  ad eccezione delle colture
  pluriennali;
- colture  forestali:  boschi,  coltivazioni arboree specializzate da
  legno;
- usi non agricoli: fabbricati, strade, acque, cave ecc.

   Qualora  la  somma  della superficie a premio ecceda la superficie
rilevata  come  ammissibile, si produce il blocco della particella ai
fini  del  pagamento  del  premio  (escluse  le  domande sottoposte a
controlli oggettivi), e l'applicazione di penalita'.
   Per   sanare  tale  irregolarita'  e'  possibile  rinunciare  alla
particella  (in  tutto  o in parte), presentando una dichiarazione di
rinuncia,  sottoscritta  dal  produttore  coinvolto.  La rinuncia del
produttore, ad una parte o all'intera superficie indicata in domanda,
assoggettata   all'applicazione   delle   penalita'   previste  dalla
normativa comunitaria.
   Qualora  tale  irregolarita'  si  evidenzi  unicamente nell'ambito
della  domanda  di  un  produttore, si effettua il riproporzionamento
della  superficie  utilizzata  dichiarata sulla base della superficie
seminabile  disponibile  (escluse  le  domande sottoposte a controlli
oggettivi), e l'applicazione di penalita'.

   11.6.4 Superi

   La   superficie  richiesta  a  premio  (superficie  vincolata)  su
ciascuna  particella,  o parte di essa, viene sottoposta ad ulteriori
controlli,  per  verificare  che  sia stata dichiarata correttamente,
rispetto  all'estensione  risultante  al  catasto, e che non ci siano
sovrapposizioni   di   superfici   nella  richiesta  di  premio.  Una
particella  (identificata da: codice ISTAT comune, sezione censuaria,
numero  del foglio di mappa, numero di particella) viene definita "in
supero"  quando la somma delle superfici richiesta a premio supera la
superficie catastale.
   Per   sanare  tale  irregolarita'  e'  possibile  rinunciare  alla
particella  (in  tutto  o in parte), presentando una dichiarazione di
rinuncia,  sottoscritta  dal  produttore  coinvolto.  La rinuncia del
produttore, ad una parte o all'intera superficie indicata in domanda,
e'  assoggettata  all'applicazione  delle  penalita'  previste  dalla
normativa comunitaria.
   Nel  caso  in  cui  una  stessa  superficie sia dichiarata da piu'
produttori  e, qualora le parti non siano concordi, a risoluzione del
supero e' devoluta alla cognizione del giudice ordinario e, pertanto,
nessun onere puo' essere posto in capo all'AGEA.

   11.6.4.1 Supero nell'ambito di una stessa domanda

   Per  ciascuna  particella dichiarata dal produttore in una domanda
si  effettua  un  confronto tra la somma delle superfici vincolate ai
diversi  utilizzi  e  la  superficie  catastale. Il superamento della
superficie  dichiarata  rispetto a quella catastale produce il blocco
della  particella  ai  fini del pagamento del premio e l'applicazione
delle  penalita'  previste. Per le particelle sottoposte ai controlli
oggettivi  viene  applicato  anche un ulteriore termine di confronto,
quale la superficie accertata in loco.
   Il  supero comporta l'esclusione della superficie della particella
interessata  ai  fini  del  pagamento  del premio e l'applicazione di
penalita'.

   11.6.4.2 Supero tra domande presentate da piu' produttori

   Per  ciascuna  particella  dichiarata da due o piu' produttori, si
effettua  un  confronto  tra  la somma delle superfici vincolate e la
superficie     catastale.    Il    superamento    della    superficie
complessivamente  dichiarata  rispetto  a quella catastale produce il
blocco   della   particella  ai  fini  del  pagamento  del  premio  e
l'applicazione delle penalita' previste.
   La  superficie  ammissibile  e'  la  minore  tra  la  dichiarata e
l'accertata per le aziende sottoposte ai controlli oggettivi.
   Il  supero comporta l'esclusione della superficie della particella
interessata  ai  fini  del  pagamento  del premio e l'applicazione di
penalita'.

   11.6.4.3 Supero rispetto alla superficie accertata

   Per   ogni   particella  dichiarata  nelle  domande  sottoposte  a
controllo  oggettivo  si  effettua  un  confronto  tra  la superficie
complessivamente  dichiarata  e la superficie accertata relativamente
allo    stesso    utilizzo.    Il    superamento   della   superficie
complessivamente  dichiarata  ad  un  determinato utilizzo rispetto a
quella  effettivamente  accertata, produce il blocco della particella
ai  fini  del  pagamento  del premio e l'applicazione delle penalita'
previste.
   Per   risolvere   tale   anomalia  e'  possibile  rinunciare  alla
particella  (in  tutto  o in parte), presentando una dichiarazione di
rinuncia autenticata, rilasciata dal produttore coinvolto. In caso di
rinuncia  parziale  del  produttore  ad  una  parte  della superficie
indicata  utilizzata in domanda, la superficie rinunciata deve essere
assoggettata   all'applicazione   delle   penalita'   previste  dalla
normativa comunitaria.

   11.6.4.4 Supero con altri regimi di aiuto

   Il  Reg.  (CE) n. 2419/2001 all'art. 16 dispone l'effettuazione di
controlli  informatici  incrociati, al fine di evitare che una stessa
superficie  venga indebitamente ammessa, per lo stesso anno civile, a
beneficiare  o cumulare aiuti di regimi diversi, non compatibili, che
comportano  la  dichiarazione di superfici. In particolare i suddetti
controlli  informatici incrociati riguardano i seminativi, il tabacco
e lo sviluppo rurale (cfr. par. seguenti).

   11.6.4.4.1 Seminativi (Reg. CE 1251/1999)

   Si  effettua un confronto tra la somma delle superfici vincolate e
la  superficie  indicata  nelle  dichiarazioni  dei  "Seminativi". Il
superamento  della  superficie complessivamente dichiarata rispetto a
quella  catastale  e  quella  seminabile  produce  l'esclusione della
particella  ai  fini  del  pagamento e l'applicazione delle penalita'
previste.  Non vengono considerate le superfici dichiarate a "foraggi
da essiccare" e/o a "sementi" nella domanda di aiuto per superfici.

   11.6.4.4.2 Tabacco

   Si  effettua un confronto tra la somma delle superfici vincolate e
la  superficie  indicata nelle dichiarazioni di consistenza aziendale
"Tabacco".   Il   superamento   della   superficie   complessivamente
dichiarata  rispetto  a  quella catastale e quella seminabile produce
l'esclusione  della  particella  ai  fini  del pagamento del premio e
l'applicazione delle penalita' previste.

   11.6.4.5 Sviluppo Rurale

   Si  effettua un confronto con tutte le misure per le quali l'aiuto
e'  riconosciuto  in  relazione  ad  una  superficie  seminabile.  Il
superamento  della  superficie complessivamente dichiarata rispetto e
quella  seminabile  produce l'esclusione della particella ai fini del
pagamento  del  premio  e  l'applicazione  delle  penalita' previste.
Inoltre,  saranno  effettuati  controlli  sull'eventuale esistenza di
vincoli amministrativi.

   12 CONTROLLI SUI DIRITTI ZOOTECNICI

   Il  controllo  effettuato  sulle  quote,  consiste  nel verificare
l'esistenza di una quota assegnata al produttore. Successivamente, in
caso  positivo,  viene  verificata  la congruenza tra le quantita' di
diritti che il produttore ha vincolato nella domanda del semplificato
e quanto risultante dalla quota assegnata.

   13 CONTROLLI OGGETTIVI

   Oltre  ai  controlli amministrativi sul 100% delle domande saranno
effettuati  dei  controlli  oggettivi  in  contraddittorio  presso le
aziende.  Tali  controlli  sono  effettuati su un campione di aziende
selezionato  secondo  un  piano  di  campionatura, basato in parte su
criterio  casuale  ed  in parte su analisi dei rischi. I sopralluoghi
aziendali  sono  programmati  attraverso  le procedure previste dalle
disposizioni   contenute  nel  Regolamento  del  Consiglio  (CEE)  n.
3508/92,  che  istituisce  un  sistema  integrato  di  gestione  e di
controllo  di  taluni  regimi  di  aiuti  comunitari,  e in quello di
applicazione  della  Commissione  (CE)  n. 2419/2001, con particolare
riferimento all'art. 19.
   La  superficie  misurata viene espressa come superficie proiettata
nel  sistema  nazionale  utilizzato  ai  fini del G.I.S. del S.I.G.C.
Qualora  si  constati  che  la superficie effettivamente accertata e'
superiore  a  quella  dichiarata  nella  domanda di pagamento, per il
calcolo   dell'importo   da   ammettere  all'aiuto,  viene  presa  in
considerazione la superficie dichiarata (31, par. 1 Reg. 2419/2001 ).
In tutti gli altri casi, i criteri presi a base per la determinazione
delle  superfici ammissibili, e delle relative riduzioni, sono quelli
indicati  nel  paragrafo,  della  presente  circolare, "Calcolo delle
riduzioni e delle esclusioni".
   Nel   caso   di   falsa  dichiarazione  formulata  deliberatamente
l'imprenditore  e'  escluso  dal  beneficio  del  regime  di aiuto in
questione  per  l'anno  considerato e verra' sottoposto alle sanzioni
gia'  descritte al paragrafo, della presente circolare, "inadempienze
intenzionali".  Si  richiama  l'attenzione sul fatto che i dati delle
domande riferite ad aziende selezionate per i controlli oggettivi non
potranno formare oggetto di alcuna variazione, atteso che i controlli
stessi  sono  effettuati sui dati indicati in domanda e non su quelli
che potranno essere forniti successivamente al controllo stesso.
   E'  prevista qualsiasi forma di coltivazione, con esclusione della
produzione  di  canapa  di  cui  al  codice NC 5302 10 00, purche' il
produttore  mantenga  le  superfici  oggetto  di  domanda  di  regime
semplificato   nelle   migliori  condizioni  ed  adotti  le  tecniche
agronomiche   che  consentano  di  conservare  l'ordinario  stato  di
fertilita' del terreno.
   Si  precisa,  in  ordine ai controlli relativi alle superfici, che
sara' oggetto di verifica la buona pratica agronomica adottata per le
superfici   bloccate.  Tali  superfici  dovranno  essere  oggetto  di
pratiche  agronomiche consistenti in operazioni di lavorazione, quali
la   fresatura,   l'erpicatura,  la  falciatura  o  altre  operazioni
equivalenti.  Fra  queste  ultime  puo'  essere  incluso il diserbo a
condizione   che   i   prodotti  impiegati  risultino  ammessi  dalla
legislazione  nazionale  vigente in materia e siano adottate tutte le
misure   necessarie   intese   a  mantenere  inalterato  il  naturale
equilibrio dell'ambiente.
   Per   i  controlli  relativi  agli  animali,  oltre  ai  controlli
amministrativi  previsti  per  la  tenuta  corretta  del  registro di
stalla,  sara'  oggetto di verifica il controllo fisico degli animali
compresa  l'identificazione  e  la  registrazione  nel  caso  in  cui
l'azienda  abbia  beneficiato  del  premio  all'estensivizzazione nel
corso del periodo di riferimento, in considerazione che il produttore
si  impegna  a non detenere un numero maggiore di bovini in ogni anno
civile  rispetto al numero dei diritti notificati dall'AGEA. Nel caso
in cui un'azienda non abbia ricevuto il premio all'estensivizzazione,
il  solo obbligo e' quello di vincolare il numero dei diritti animali
-  sulla  base  del  quale  il  premio  e'  calcolato  -  alle  quote
individuali.   Tuttavia,   gli   animali  eventualmente  presenti  in
occasione  di  un  controllo  in loco devono essere in regola con gli
obblighi   di   identificazione   e   registrazione   previsti  dalla
legislazione comunitaria.

   13.1 Controlli sulle superfici

   La  totalita'  delle  particelle  da  controllare,  vincolate  e a
foraggere,  viene  verificata  in  campo  in  contraddittorio  con il
rappresentante aziendale.
   Gli  aiuti  al  regime  semplificato consistono in contributi alle
superfici   destinate  ai  seminativi  e  contributi  alle  superfici
destinate all'estensivizzazione.
   Quindi   non   saranno  controllate  le  singole  colture,  ma  la
"seminabilita'"  dei  terreni, e la tenuta in condizioni "normali" di
questi, intendendo per normali le condizioni agronomiche comuni nella
zona.
   Il  controllo  e'  finalizzato  a  rilevare  e descrivere per ogni
singola particella catastale da controllare:

- le superfici, verificando la buona pratica agronomica;
- la  superfici  "non elegibili", cioe' quelle superfici destinate al
  pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad
  usi  non  agricoli  (art. 7 Reg. CE 1251/99 - Allegato I al Reg. CE
  2316/99).

13.1.1 Piante sparse e seminativo arborato

   Secondo  la  regolamentazione  comunitaria "in caso di presenza di
alberi  e  di  superfici  improprie  (tare  improduttive,  ecc.) alla
coltura   "ordinaria",   l'area   per   la   quale  e'  richiesta  la
compensazione  deve  essere  dedotta della superficie ricadente nella
proiezione  ortogonale  della  chioma dell'albero e della quota della
superficie impropria non seminata".
   Sulle  particelle dichiarate a premio nelle quali venga verificata
la presenza di piante arboree all'interno di terreni a seminativo, e'
necessario distinguere le seguenti situazioni:

- "piante sparse", quando il numero di piante per ettaro e' inferiore
  a  100 e comunque la distanza tra le chiome delle piante non e' mai
  inferiore a m 6;
- "seminativo  arborato"  quando  il  numero  di piante per ettaro e'
  superiore a 100.

13.1.2 Piante sparse (fino a 100 piante/ha)

   Nel  caso  di  piante  sparse si possono presentare 2 modalita' di
coltivazione:

   a)  Superfici  non  coltivate  sottochioma  Se  all'interno  di un
   appezzamento  coltivato sono presenti piante sparse la cui area di
   proiezione  della  chioma  risulta  non  coltivata,  e' necessario
   sottrarre  alla superficie dichiarata la superficie corrispondente
   a  tale  proiezione  (per  le  piante  piccole 5 mq; per le piante
   grandi 10 mq).
   b)  Superfici  coltivate  sottochioma Nel caso in cui l'area della
   proiezione  della chioma della pianta risultasse coltivata, non e'
   necessario  stimare  il  numero  di  piante  ma  le  tare andranno
   valutate secondo la seguente tabella:


stima n. piante/ha     Tara in are
da       A
 1       50            0     "tara non rilevante"
51      100            1     "tara"

   Nel  caso  di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola
nessuna  tara, mentre per superfici al di sopra di 50 piante/ha sara'
detratta in fase di riporto a video una superficie di 1 ara.

   13.1.3 Seminativo arborato

   Nel caso di superfici a seminativo consociate con impianti arborei
(frutteti,   oliveti,   vigneti,   ecc.)  si  dovra'  sottrarre  alla
superficie  da  dichiarare  l'area  di  proiezione della chioma delle
piante   arboree,  ottenuta  moltiplicando  il  numero  delle  piante
presenti  per  5  mq per le piante piccole e per 10 mq, per le piante
grandi.
   In  presenza  di  filari  la superficie in mq da sottrarre, dovra'
essere calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei
filari x m 2 (larghezza filare stabilita).

   13.1.4 Coltivazioni arboree specializzate (non consociabili)

   Viene  definita  coltura  arborea specializzata un impianto in cui
non e' possibile praticare una consociazione con una coltura agraria.
   Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale
superficie  come  "non seminabile", associata al tipo di coltivazione
arborea riscontrata.
   Nel caso di colture arboree specializzate, non sono da considerare
utili ai fini del calcolo delle UBA e del premio di estensivizzazione
tutte quelle superfici adibite ad altre produzioni che beneficiano di
un  regime  di aiuti comunitari o utilizzate per colture permanenti o
colture  orticole  (Reg.  CE  1254/99  art.  12), non potranno quindi
essere   riconosciuti   ammissibili   le   superfici   vincolate  per
l'estensivizzazione.

   13.1.5 Tare

   Ai sensi all'articolo 22, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 2419/01, le
tare  all'interno  di  un  appezzamento colturale sono da considerare
solo  se significative, cioe' superiori a 100 mq (100 mq = 1 ara). Le
tare  dovranno  essere  pertanto sottratte alla superficie utilizzata
dichiarata  nella  domanda.  Elementi  non  ammissibili di secondaria
importanza  (ad  es.  inferiori  a  100 mq.) dovranno essere detratti
soltanto    se    complessivamente   rappresentino   una   superficie
significativa superiore a 100 mq. Secondo quanto stabilisce l'art. 22
del Reg. (CE) n. 2419/01 elementi come le siepi, i fossi e i muri che
rientrano   per   tradizione   nelle   buone   pratiche  agricole  di
coltivazione  od  uso  del suolo, possono essere considerati parte di
una  superficie  interamente utilizzata a condizione che la larghezza
totale non superi i 2 metri.

   13.1.6 Tolleranza tecnica di misurazione

   In  riferimento all'articolo 22 paragrafo 1 del Reg. 2419/01, e in
riferimento   alla   tecnica  di  misurazione  utilizzata,  e'  stato
determinata  una  tolleranza  tecnica  di  misurazione definita dalla
competente autorita'.
   Con  tale  definizione si intende la tolleranza ammessa in fase di
accertamento  e  misurazione  delle  superfici dichiarate in domanda,
dovute  al  sistema  di controllo applicato, cioe' il telerilevamento
aereo.
   Viene applicata alla superficie oggettiva acquisita una tolleranza
tecnica di particella cosi' calcolata: Quando la differenza (positiva
o   negativa)   tra   la  superficie  dichiarata  e  quella  misurata
(oggettiva)  di  una  particella  e'  inferiore  al  ± 5%, fino ad un
massimo  di 0,50 ettari, sara' accettata la superficie dichiarata, in
caso contrario sara' accettata la superficie oggettiva.

   13.2 Controlli zootecnia

   Nell'ambito   del   Regime  semplificato  non  esiste  obbligo  di
detenzione  dei  capi  in  azienda.  Resta  inteso, tuttavia, che gli
imprenditori  che  continuano ad allevare bestiame sono soggetti agli
adempimenti  di carattere sanitario e veterinario nonche' all'obbligo
di   identificazione   e  di  registrazione  istituito  dal  Reg.  CE
1760/2000.
   I  produttori sono, altresi', tenuti a rispettare le normative che
regolano la diminuzione dei capi ai sensi di quanto previsto dal Reg.
CE 2419/2001.

   13.2.1 Controlli nelle aziende

   I  controlli  presso le aziende, sono finalizzati a verificare che
il  numero  di  animali  presenti in azienda corrisponda al numero di
animali  iscritti nei registri e al numero di animali notificati alla
banca  dati  elettronica  dell'Anagrafe  zooteonica nazionale. A tale
proposito,  i  produttori  interessati  dai  controlli oggettivi sono
tenuti a garantire:

a. l'identificazione,  mediante  marchi auricolari, di tutti i bovini
   presenti in azienda;
b. per  tutti i Capi bovini e ovicaprini l'esattezza e la consistenza
   dei  dati contenuti nel registro e, per i bovini, nella banca dati
   dell'anagrafe  zootecnica,  mediante  confronto con un campione di
   documenti giustificativi (come ad esempio fatture di acquisto e di
   vendita,   attestati   di  macellazione,  certificati  veterinari,
   passaporti,  ecc.) ai sensi dell'art. 25, par. 2, punto b del Reg.
   CE 2419/2001;
c. la    corretta    identificazione    dell'unita'    epidemiologica
   nell'anagrafe  delle  aziende ovino-caprine, gestita dal Ministero
   della Salute.

13.2.2 Il registro aziendale

   Particolare importanza riveste la presenza del registro aziendale.
Potrebbe   verificarsi,  in  casi  eccezionali,  che  lo  stesso  sia
temporaneamente  in altra sede (ASL, sede legale aziendale, ecc.). In
tal  caso,  il produttore tenuto a sottoporre al controllore entro 48
ore il registro per consentire il completamento del controllo.
   Nel caso invece in cui si accerti l'assenza assoluta ed immotivata
del   registro,   viene   determinata  l'esclusione  dell'azienda  in
questione  da  tutti  i  premi  per  i  bovini. L'Autorita' sanitaria
adottera',  sulla base di tale rilievo gli eventuali provvedimenti di
propria competenza.
   Nel   caso   in  cui  l'allevatore  non  si  sia  attenuto,  senza
giustificato   motivo,  agli  adempimenti  previsti  dal  Sistema  di
identificazione  e  registrazione degli animali (es. mancata notifica
all'Anagrafe,  mancata  marchiatura del capi, mancata annotazione del
movimenti  sul  registro  di stalla, ecc.), l'azienda viene segnalata
all'Autorita'  sanitaria  per  i provvedimenti di competenza ai sensi
del Reg. CE n. 2630/1997.
   Per  gli ovicaprini nel Registro aziendale devono essere riportate
le  variazioni  della  consistenza  e  le date di entrata e di uscita
degli  animali  (nascite,  morti, compravendita). E' fatto obbligo al
produttore   di  tenere  aggiornato  il  registro  aziendale  con  le
annotazioni  relative  alla  consistenza  di tutti i capi presenti in
azienda ed eventualmente ammissibili nel rispetto del D.P.R. 317/97.

   13.2.3 Constatazione degli animali

   La  constatazione  degli  animali  prevede il conteggio di tutti i
capi presenti in azienda.
   In particolare, per gli imprenditori che hanno percepito pagamenti
per  l'estensivizzazione,  devono  essere  conteggiati  i capi bovini
suddivisi  per  fascia  di  eta' (6-24 mesi e maggiori di 24 mesi) ai
fini della verifica del rispetto della densita' massima comunicata da
AGEA al momento della determinazione dell'importo del premio.
   I   produttori   che   hanno   fatto   richiesta  del  premio  per
l'estensivizzazione,  sono  tenuti,  ai sensi dell'art. 12 par. 3 del
Reg.  CE 1/2002, a non detenere in media, durante ogni campagna, piu'
bovini    adulti    rispetto    al   numero   dei   capi   comunicati
dall'Amministrazione al momento dell'adesione al regime semplificato.
   Il  calcolo  del  rispetto  del  coefficiente  di  densita'  viene
effettuato  facendo  la  media del carico dei capi bovini presenti in
allevamento  alle  seguenti  date:  1  aprile,  1 giugno, 1 agosto, 1
ottobre e 1 dicembre.

   14 IL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO (G.I.S.) AGEA

   Il  G.I.S. e' un sistema informativo che associa e referenzia dati
qualitativi  e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del
Sistema  Integrato  di Gestione e Controllo delle particelle agricole
(SIGC)   l'Unione   Europea  ha  promosso  e  finanziato  un  sistema
informativo  geografico,  finalizzato a fornire agli Stati membri uno
strumento  di  controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di
aiuto per superfici Reg. (CE) n. 1593/2000.
   Il  G.I.S.  realizzato dall'AGEA e' basato sulle ortofoto digitali
provenienti  dalle  riprese  aeree  dell'intero territorio nazionale,
integrate  con i poligoni catastali provenienti dal Catasto Nazionale
dei  Terreni  e  con le informazioni grafiche generate dal censimento
delle  superfici  non seminabili e dai controlli oggettivi effettuati
dall'Amministrazione a partire dalla campagna 1999. La metodologia di
realizzazione  della  base  fotocartografica del G.I.S. e' articolata
fondamentalmente in tre fasi: riprese aeree, produzione dell'ortofoto
digitale, creazione delle duple digitali.
   La  dupla  digitale,  che  rappresenta  la  base  fotocartografica
principale   del   G.I.S.,   e'  il  prodotto  della  sovrapposizione
informatica  della  mappa  catastale  alla  fotografia aerea ed e' il
documento  fondamentale  per la consultazione, l'identificazione e la
misurazione  degli  appezzamenti  agricoli  oggetto  di  verifica. Le
riprese  aeree, rese disponibili al miglior livello di aggiornamento,
si riferiscono a voli effettuati su tutto il territorio nazionale tra
il  1996  ed  il  2003 e le informazioni catastali sono relative alla
cartografia   dell'intero   territorio   nazionale,   aggiornata   al
30.06.2001.

   15    INCONTRO    AZIENDE   CAMPIONE   E   CHIUSURA   PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

   Saranno  oggetto  di  incontro in contraddittorio presso l'azienda
del   produttore   tutte   le  aziende  selezionate  a  campione.  Il
produttore,  riceve  una lettera di convocazione al proprio domicilio
tramite   raccomandata   A/R.   La  convocazione  non  seguita  dalla
presentazione  costituisce  formale  notifica  - ai sensi della Legge
241/90  -  della  definizione  e chiusura del procedimento tecnico di
accertamento  degli  esiti  dei  controlli  in  campo  comunicati  al
produttore  nella  lettera  di  convocazione  (Allegata alla presente
circolare).
   Durante  il  sopralluogo si procedera' alla verifica congiunta dei
dati dichiarati in domanda.
   In   particolare   il   confronto   in   contraddittorio   con  il
produttore/delegato avviene effettuando:

- la  verifica  della presenza e della idoneita' della documentazione
  richiesta nella lettera di incontro;
- il  riconoscimento  sui  fogli  di mappa catastali delle particelle
  dichiarate  nella  domanda; - il riconoscimento sugli ingrandimenti
  fotografici o duple dei limiti naturali di coltivazione;
- la   verifica  della  buona  pratica  agronomica  delle  particelle
  dichiarate;
- la misurazione delle superfici dichiarate;
- le foto di campo;
- verificando   la  presenza  dei  capi  in  azienda  e  la  corretta
  compilazione  della  documentazione  prevista  (registro di stalla,
  passaporti e notifica all'anagrafe zootecnica).

   Al  termine dell'incontro e' prevista la stesura di un "verbale di
incontro"  -  Relazione  di  controllo prevista dall'Art. 20 del Reg.
2419/01  -  (Allegato  alla  presente circolare), nonche' il rilascio
della  "mappetta"  aziendale  costituita  dalla stampa, in formato A4
dalla porzione di territorio comprovante il controllo effettuato.
   Sono  presi a riferimento, per i pagamenti della domanda di aiuto,
i risultati dei controlli verbalizzati sottoscritti dal produttore.
   I   risultati   dei  controlli  sono  relativi  esclusivamente  ai
controlli  oggettivi  e pertanto le superfici accertate costituiscono
solo elementi di base per il successivo calcolo degli esiti aziendali
ai  fini  della  determinazione  dell'importo  dell'aiuto erogabile e
delle  superfici  foraggere  utili  per  il  calcolo  del  premio  di
estensivizzazione  eventualmente richiesto. La superficie accertata e
verbalizzata sulle particelle in supero non viene considerata ai fini
del  calcolo  dell'esito  tecnico, in quanto e' necessario effettuare
una  successiva  verifica sul sistema centrale della "rinuncia" degli
altri dichiaranti.
   Entro  20  giorni  civili  dalla  data  del  verbale, e' possibile
inoltrare  presso  l'AGEA solo documentazione catastale rilasciata in
ritardo dalla competente autorita'.
   La  consegna del verbale costituisce, ai sensi della Legge 241/90,
formale  notifica  della  definizione  e  chiusura  del  procedimento
tecnico di accertamento degli esiti del controlli in campo.
   La  mancata  sottoscrizione  del verbale da parte del produttore o
del  suo  incaricato,  comporta  che  non  possano  essere accolte le
motivazioni  o  osservazioni formulate in sede di incontro. Pertanto,
saranno  presi a riferimento, per i pagamenti della domanda di aiuto,
i  risultati  dei  controlli  tecnici  e di conseguenza l'istruttoria
tecnica  s'intende  definitivamente conclusa secondo i predetti esiti
tecnici.
   Per  tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura
del  procedimento  amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, sara'
effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati
dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato
di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01.

   16 CALCOLO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESCLUSIONI

   L'art.  15  del  Reg. CE 1/2002 prevede che, salvo i casi di forza
maggiore  o circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 48 del Reg. CE
2419/2001,  qualora  emerga,  da  un controllo amministrativo o da un
controllo in loco, il mancato rispetto di una o piu' delle condizioni
connesse  all'erogazione dell'aiuto per superfici, ai sensi dell'art.
2/bis  par.  6  del  Reg. CE 1259/99 o degli artt. 5 e 11 del Reg. CE
1/2002, l'Amministrazione provvede a ricalcolare l'aiuto.
   Se  lo  scostamento,  tra la superficie dichiarata e la superficie
determinata  risulta non superiore al 3%, l'Amministrazione riconosce
l'aiuto  in  misura  della  superficie  determinata,  senza applicare
sanzioni.  Qualora, lo scostamento, tra la superficie dichiarata e la
superficie  determinata  risulta superiore al 3% ma non supera il 30%
di  scostamento,  l'Amministrazione riconosce l'aiuto in misura della
superficie   determinata,   diminuita  del  doppio  della  differenza
riscontrata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.
   Tuttavia,  se  la  differenza  tra  la  superficie dichiarata e la
superficie  determinata, risulta superiore al 30% di scostamento, non
viene  riconosciuto  alcun  aiuto  per  superfici, per la campagna in
corso.
   Qualora  non  siano  rispettate  le condizioni stabilite, ai sensi
dell'art.   12   par.   3   del  Reg.  CE  1/2002,  ovvero  l'impegno
dell'imprenditore  a  non detenere nel corso della campagna un numero
medio   di  capi  superiore  a  quello  fissato  rispetto  all'ultima
annualita'  o  alla  media  delle  tre annualita' di riferimento, non
viene  corrisposto  il  premio  all'estensivizzazione  nel quadro del
regime semplificato.
   Se la superficie vincolata ai sensi dell'art. 4 par. 2 del Reg. CE
1/2002,  risulta  dichiarata in eccesso con uno scostamento superiore
al  10%  della  constatata,  la  parte  di  pagamento  del premio per
l'estensivizzazione   nel   quadro   del   semplificato,   non  viene
corrisposta.  Inoltre,  il  premio  previsto per l'aiuto agli animali
viene   ridotto   di   un   importo   pari   al  50%  del  premi  per
l'estensivizzazione non erogato (art. 15, par. 2 del Reg. 1/2002).
   L'art.  15,  par.  3  del  Reg.  CE  1/2002  dispone che "Se da un
controllo  in loco emerge che non sono rispettati gli obblighi di cui
all'art.  5  del Regolamento CEE n. 3508/92, si applica l'art. 39 del
Regolamento   CE   n.   2419/2001   alla  parte  premio  per  animale
dell'importo   da   concedere  nel  quadro  del  regime  semplificato
nell'anno  in  questione".  Cio'  significa che, se l'importo globale
pagato nell'ambito del regime semplificato comprende una parte basata
sugli  aiuti  per  i  bovini  percepiti  nel  corso  del  periodo  di
riferimento,  a  questa  parte dell'importo globale si applichera' la
formula  per la sanzione contenuta nell'art. 39 del Regolamento CE n.
2419/2001.
   Se  l'imprenditore  non ha potuto adempiere ai propri obblighi per
cause   di   forza   maggiore  o  circostanze  eccezionali  ai  sensi
dell'articolo  48, il diritto all'aiuto sussiste per le quantita' che
risultavano  ammissibili nel momento in cui sono sopravvenuti il caso
di forza maggiore o la circostanza eccezionale.

   17  RISPETTO  DEI  REQUISITI  AMBIENTALI  (SCOLINE E SOLCHI ACQUAI
TEMPORANEI)

   Il  Regolamento  CE n. 1259/99 del 17 maggio 1999 stabilisce Norme
comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno  diretto nell'ambito della
politica  agricola  comune, delegando gli Stati membri a stabilire le
misure   in  materia  di  protezione  ambientale  che  essi  reputino
appropriate.
   Il  decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del
15  settembre  2000  e  successiva  integrazione  dell'8  marzo  2001
stabilisce  che  i  pagamenti  dei settori seminativi (Reg. 1251/99),
leguminose  in  grani,  lino,  canapa,  tabacco,  sementi,  riso sono
riconosciuti   integralmente   ai   beneficiari  solo  qualora  siano
soddisfatti  i seguenti requisiti ambientali in materia di protezione
ambientale:

   - manutenzione delle scaline e canali collettori permanenti;
   - attuazione di solchi acquai temporanei in zone declivi.

   Per  la  zootecnia  le condizioni previste si intendono rispettate
qualora  le  delezioni  derivanti  dai  capi allevati in stabulazione
fissa,  ai  sensi dell'art. 17 del DM 22 gennaio 2001, siano raccolte
in bacini impermeabili conformi alle leggi vigenti in materia.
   La  circolare  attuativa  AGEA  n.  56 del 09/07/2001 definisce le
modalita' di controllo relative al rispetto del requisiti previsti in
materia di protezione ambientale.

   18 DETERMINAZIONE DELLE AZIENDE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

   L'AGEA,  trattandosi  del secondo anno di applicazione del Reg. CE
1259/99,   provvede   ad   estrarre   un   campione  di  domande  per
l'effettuazione  del controlli oggettivi, pari ad almeno il 3%, sulla
base  dei  criteri di selezione previsti dagli artt. 18 e 19 del Reg.
CE 2419/2001.

19 COMUNICAZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI DI COMPILAZIONE (art. 44 Reg.
CE 2419/2001)

   Ai  sensi  della  normativa  comunitaria,  richiamata  al presente
punto,  e'  data facolta' al produttore, entro l'8 settembre 2003, di
comunicare   gli   eventuali   errori  di  compilazione  mediante  la
presentazione di una domanda di modifica. La domanda di modifica deve
essere  presentata secondo le modalita' descritte al par. 6 e redatta
secondo le seguenti disposizioni operative:

- Il produttore puo' presentare una sola domanda di modifica;
- la domanda di modifica non puo' in nessun caso comportare l'aumento
  dell'importo calcolato a fronte degli impegni assunti nella domanda
  iniziale;
- In  presenza  di  errore  materiale,  e' possibile cambiare un solo
  identificativo catastale ferma restando la superficie da vincolare;
- nel  caso di particelle interessate da frazionamenti catastali deve
  essere dichiarato il codice "5" nella colonna "casi particolari" e,
  mantenendo  invariati il codice Istat della provincia e del comune,
  si  possono  cambiare  piu'  dati della particella, ivi compresa la
  superficie vincolata.

20 CAUSE DI FORZA MAGGIORE (art. 48 Reg. CE 2419/2001)

   Qualora  ricorrano  cause  di  forza  maggiore  ovvero circostanze
eccezionali,  ai  sensi  dell'art.  48 del Reg. (CE) n. 2419/2001, il
produttore  agricolo  puo'  presentare, anche al di fuori dei termini
temporali gia' elencati, un'apposita comunicazione.
   Le  comunicazioni  relative  a  variazioni dovute a cause di forza
maggiore  e  la  relativa  documentazione probante, unitamente ad una
lettera  di  accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a
"cause  di  forza  maggiore  art.  48  Reg. (CE) 2419/2001", dovranno
essere  depositate,  direttamente  o tramite terzi, a mano o mediante
raccomandata  A/R,  presso  l'AGEA  -  Ufficio  Seminativi  -  Regime
semplificato  -  Cause  di  forza maggiore - via Palestro, 81 - 00185
Roma, secondo quanto previsto dall'art. 48 del Req. (CE) n. 2419/2001
e comunque entro e non oltre il 30 aprile 2004.
   La   documentazione   necessaria   ai  fini  della  valutazione  e
dell'accoglimento   delle   istanze   pervenute,   viene  di  seguito
riportata:
   Il  comma  1  dell'art,  48 dispone che: "I casi di forza maggiore
ovvero    di    circostanze    eccezionali,   nonche'   la   relativa
documentazione,   di   valore   probante  a  giudizio  dell'autorita'
competente,  devono  essere  comunicati  per iscritto entro 10 giorni
lavorativi  a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi".
La  documentazione  probante, per ciascun caso previsto dall'art. 48,
viene di seguito riportata:

a) decesso del titolare:

1. copia del certificato di morte del richiedente;
2. scrittura notarile indicante linea ereditaria

o, in alternativa:

- dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria,
  unitamente a:
- documento di identita' in corso di validita' del nuovo richiedente;

nel caso di coeredi:

1. delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a

- documento di identita' in corso di validita' di tutti i deleganti;

2. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario

oppure:

- dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a
- documento di identita' in corso di validita'.

b) incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore:

1.  certificazione  medica  attestante  lungo  degenza  o  attestante
malattie   invalidanti   e   correlato   alla   specifica   attivita'
professionale.

c) calamita' naturale:

1.   provvedimento   dell'autorita'  competente  (Protezione  Civile,
Regione,  ecc.) che accerta lo stato di calamita', con individuazione
del luogo interessato

o, in alternativa:

-  certificato  rilasciato  da  autorita'  pubbliche  (VV.FF., Vigili
urbani, ecc.)

eventualmente accompagnata da:

-  perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in
originale.

   Gli  atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la
porzione  di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando
le relative particelle catastali.
   Relativamente al caso di cui al punto a) l'art. 7, par. 3 del Reg.
1/2002  dispone  quanto  segue: "In caso di decesso dell'imprenditore
dopo   la   presentazione   della   domanda  nel  quadro  del  regime
semplificato,  l'importo cui egli avrebbe avuto diritto nel quadro di
tale  regime  spetta  ai  suoi  successori  in possesso dei requisiti
necessari  per aderire al regime semplificato. Se non possiedono tali
requisiti,   essi   hanno  il  diritto  di  percepire  l'importo  cui
l'imprenditore   avrebbe   avuto   diritto   nel  quadro  del  regime
semplificato    soltanto    per    l'anno    civile    della    morte
dell'imprenditore".
   La  documentazione  specifica  prevista per i casi di cui ai punti
a), b) e c) deve essere sempre accompagnata da copia della domanda di
aiuto  di riferimento. Relativamente al punto c) deve essere allegata
anche   una  comunicazione  contenente  un  elenco  delle  particelle
interessate da calamita'.
   Per  cio'  che  concerne  gli aiuti zootecnici, la diminuzione dei
capi  per cause di forza maggiore, se notificata all'AGEA nei termini
prescritti  (dieci  giorni lavorativi dal riscontro dell'evento), non
determina alcuna sanzione.
   Il  Regolamento  CE  n.  2419/2001 all'art. 48 punto 2 riconosce i
seguenti casi di forza maggiore:

a. decesso dell'imprenditore;
b. incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore;
c. calamita'  naturale  grave,  che  colpisce  in misura rilevante la
   superficie agricola aziendale;
d. distruzione    fortuita    dei    fabbricati   aziendali   adibiti
   all'allevamento;
e. epizoozia  che  colpisce  la  totalita' o una parte del patrimonio
   zootecnico dell'imprenditore.

   Nel  caso,  invece, in cui la diminuzione non sia stata notificata
all'AGEA  nei  termini  di  cui  sopra,  i  capi  interessati sono da
considerarsi  a tutti gli effetti non eleggibili e quindi conteggiati
come tali.

   21 DIVIETO DI TRASFERIMENTO (ART. 5 REG. CE 1/2002)

   L'art.   5   del  Reg.  CE  2419/2001  in  merito  al  divieto  di
trasferimento  dispone  "Salvo  il  caso  di successione per causa di
morte  (cfr.  par.  precedente),  e'  comunque vietato trasferire, le
superfici e/o il numero di diritti al premio corrispondenti al numero
di  ettari  e/o  di  diritti  al  premio  per  animale  stabilito  in
conformita'   dell'art.  4,  sia  totalmente  che  parzialmente,  sia
temporaneamente, sia con trasferimento di proprieta' dell'azienda".

   22 TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI

   I  dati  personali  gestiti in modo manuale o informatizzato nelle
diverse  fasi  procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le
sole  finalita'  previste  dalla  normativa  comunitaria, nazionale e
regionale vigente.
   I  diversi  soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati,
possono   utilizzare   gli   stessi   esclusivamente  per  i  compiti
istituzionali  di  propria  competenza  e  nei limiti stabiliti dalla
Legge n. 675/96.
   La  diffusione  dei  suddetti  dati e' consentita con le modalita'
stabilite dagli art. 20 e 21 della predetta legge.

   23 RIPETIZIONE DELL'INDEBITO

   In  conformita'  a  quanto  disposto dall'art. 49 del Reg. (CE) n.
2419/2001, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo
di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse.
   Gli  Stati  membri  possono decidere che l'indebito sia recuperato
tramite  detrazione  da  uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti
effettuati a favore dell'imprenditore, nel quadro dei regimi di aiuti
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (CEE) n. 3508/92,
previa   notificazione   della   decisione   di  recupero.  Tuttavia,
l'imprenditore   interessato   puo'   effettuare  il  rimborso  senza
attendere tale detrazione.
   Inoltre,  si  applica  una sanzione amministrativa da comminarsi a
cura  dell'Ispettorato  Centrale  Repressione  Frodi  (ICRF) ai sensi
dell'art. 3 della Legge n. 898 del 23.12.1986.
   Gli    interessi    decorrono    dalla   data   di   notificazione
all'imprenditore  dell'obbligo  di  restituzione  sino  alla data del
rimborso  o  detrazione  degli importi dovuti, salvo i casi di frode,
rispetto  ai  quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione
dell'indebito  da  parte del produttore. Il tasso d'interesse e' pari
al  tasso  legale  vigente  al  momento  della notifica al produttore
dell'obbligo  di  restituzione  dell'indebito. Gli interessi non sono
dovuti  nel  caso in cui il pagamento indebito si avvenuto per errore
dell'Amministrazione.
   La  restituzione  dell'indebito  puo'  avvenire  con due modalita'
diverse:

1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario;
2. restituzione   delle   somme   tramite   compensazione  con  altri
   pagamenti.

   Nel  primo caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra il
momento  in  cui  e'  stato  notificato  al beneficiario l'obbligo di
restituzione  ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello di
restituzione delle somme indebitamente erogate.
   Nel  secondo  caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra
il  momento  in  cui e' stato notificato al beneficiario l'obbligo di
restituzione  ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello di
definizione  dell'atto  di  liquidazione relativo al pagamento che si
intende utilizzare per effettuare la compensazione.
   L'obbligo  di restituzione non si applica se il periodo intercorso
tra  la  data  di  pagamento  dell'aiuto  e quella in cui l'autorita'
competente  ha  notificato  per  la  prima  volta  al beneficiario il
carattere  indebito  del  pagamento  effettuato  e' superiore a dieci
anni.

   24 INADEMPIENZE INTENZIONALI

   Qualora  l'Amministrazione  rilevi  che, il mancato rispetto delle
condizioni   previste   per   l'erogazione   dell'aiuto,   derivi  da
irregolarita' commesse intenzionalmente, provvede, ai sensi dell'art.
15  par.  4  del  Reg.  CE  1/2002,  ad  applicare  le riduzioni o le
esclusioni  calcolate  nella  campagna in cui si sono state rilevate,
anche  ai pagamenti dovuti per la campagna successiva, ferme restando
le  eventuali  altre  riduzioni o esclusioni applicabili nella stessa
campagna.
   Le  riduzioni  o le esclusioni previste nei par. da 1 a 4 del Reg.
CE  1/2002,  non sono applicate dall'Amministrazione, nel caso in cui
il  produttore  ha  fornito informazioni corrette, ovvero quando puo'
dimostrare  in  modo diverso la regolarita' della sua posizione (art.
15 par. 5 del Reg. CE 1/2002).

   25 SOSPENSIONI

   L'Amministrazione  si  riserva  di  sospendere  dal  pagamento  le
domande  di  aiuto  dei  produttori,  previa comunicazione scritta ai
medesimi,   qualora   vengano  riscontrate  delle  irregolarita'  che
comportino la necessita' di effettuare verifiche ulteriori e nel caso
in   cui  siano  notificati  indebiti  percepimenti  ovvero  pendenti
procedimenti  penali  a  carico  dei medesimi per precedenti indebiti
percepiti o nel caso di pignoramenti avverso gli stessi.
   L'Amministrazione,  ai  sensi  dell'art. 33 del D.lgs. n. 228/2001
del  18 maggio 2001, pubblicato su G.U.R.I. n. 137 del 15 giugno 2001
provvedera'   a   riavviare  i  procedimenti  sospesi  a  seguito  di
presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

   26 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

   26.1 Partecipazione al procedimento

   AGEA  provvedera'  ad  inviare,  entro  il  28  febbraio 2004, una
comunicazione  a  tutti  i mandatari, in via telematica o su supporto
magnetico,  o  ai  produttori che non hanno conferito mandato al CAA,
per  il tramite del servizio postale, le cui domande 2003 di adesione
al regime semplificato, presentino incompletezze o irregolarita' e la
cui rimozione richieda un intervento di correzione.
   La  documentazione  atta  a  sanare tali anomalie dovra' pervenire
all'AGEA  entro  il  termine  perentorio di 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione da parte dell'Amministrazione.
   Qualora  la  documentazione  richiesta non venga prodotta entro il
termine  di  cui  sopra,  l'istruttoria amministrativa della relativa
pratica verra' chiusa sulla base degli atti presenti.
   Si  ribadisce  che  per  tutte  le  aziende sottoposte a controllo
oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della
Legge  241/90,  sara'  effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver
sottoposto   i  risultati  dei  controlli  in  campo  alle  ulteriori
verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal
Reg. CE 2419/2001.

   26.2 Provvedimento definitivo

   L'AGEA   comunichera',   utilizzando  modalita'  informatizzate  e
telematiche,  il  provvedimento  definitivo  relativo alle domande di
aiuto  ai  mandatari,  con  effetto  di adempimento nei confronti dei
mandanti.  L'AGEA  informera'  i  richedenti  l'aiuto  che  non hanno
conferito  mandato  ad un CAA mediante comunicazione al domicilio del
richiedente.
   Le  suddette  comunicazioni  saranno  inviate dall'Amministrazione
entro   il   termine   ultimo   stabilito   per   i  pagamenti  dalla
regolamentazione comunitaria del 30.06.2004.

   27 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

   Il rinvio, indicato in domanda, delle eventuali controversie, agli
Organismi  previsti  nel D.M. n. 743 del 1 luglio 2002, pubblicato su
G.U.R.I.  n.  183 del 6 agosto 2002, consente di accedere, in ipotesi
di  contenzioso afferente la domanda, allo Sportello di Conciliazione
o  alla  Camera  Arbitrale,  appositamente istituiti per garantire la
definizione del contenzioso in tempi rapidi e certi.

   28 DISPOSIZIONI GENERALI

   Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si
rinvia  alle  disposizioni  dei  regolamenti comunitari in materia di
regime semplificato.
   Si  raccomanda  agli  Enti  ed  Organismi  in  indirizzo  di voler
assicurare   la  massima  diffusione  dei  contenuti  della  presente
circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Roma, 11 luglio 2003

                                               Il titolare: GULINELLI