L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 26 giugno 2003;
  Premesso che:
    l'art.  23,  commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.  164  (di  seguito:  decreto  legislativo  n.  164/00) prevede che
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
determini  le  tariffe  per  il trasporto e il dispacciamento del gas
naturale,  in  modo  da  assicurare  una  congrua  remunerazione  del
capitale investito, tenendo conto della necessita' di non penalizzare
le  aree  del  Paese  con  minori  dotazioni  infrastrutturali,  e in
particolare le aree del Mezzogiorno;
    con  la deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di
seguito:  deliberazione  n.  120/01), l'Autorita' ha adottato criteri
per   la   determinazione   delle  tariffe  per  il  trasporto  e  il
dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di gas
naturale liquefatto;
    l'art.  30  della  legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure
per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (di
seguito: legge n. 273/02), prevede che, a decorrere dall'anno termico
2002-2003,  le tariffe di trasporto determinate ai sensi dell'art. 23
del  decreto  legislativo  n.  164/00 non si applicano alla parte dei
gasdotti   internazionali  di  importazione  ubicata  entro  il  mare
territoriale italiano;
    l'art.  12, comma 2, della deliberazione n. 120/01 prevede che le
imprese  di  trasporto  presentano,  entro  il 31 marzo di ogni anno,
proposte  relative  ai  ricavi  di  riferimento, proposte tariffarie,
proposta relativa al corrispettivo integrativo di trasporto, ai punti
di   entrata   e   di  uscita  della  rete  nazionale  dei  gasdotti,
rappresentazione  cartografica  delle  infrastrutture  utilizzate per
l'attivita'  di  trasporto, requisiti di iniezione ed erogazione, con
indicazione  di  volumi di gas da stoccaggio, e costi del servizio di
modulazione ai fini del bilanciamento del sistema; tali proposte sono
formulate  sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 9
e  11  della  deliberazione  n.  120/01  e nel rispetto dei ricavi di
riferimento di cui agli articoli 3 e 4 della medesima deliberazione;
    l'art.  12,  comma  5,  della deliberazione n. 120/01 dispone che
dette  proposte sono approvate qualora l'Autorita' non si pronunci in
senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo n. 164/00;
    la  legge  della  regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  Regione  siciliana, parte prima, 27 marzo
2002,  n.  14  (di  seguito: legge regionale n. 2/02), che all'art. 6
istituisce un tributo ambientale sui gasdotti;
    la legge n. 273/02;
  Visti:
    la  deliberazione  n.  120/01  e  la deliberazione dell'Autorita'
2 luglio  2002,  n.  127/02,  recante  rettifiche di errori materiali
della  deliberazione  30 maggio  2001  n.  120/01,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2002;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  7 settembre  2001,  n. 193/01,
recante  disposizioni  in  materia  di  tariffe per il trasporto e il
dispacciamento  del  gas  naturale  e per l'utilizzo dei terminali di
Gnl,  in  attuazione  della deliberazione n. 120/01, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 217 del l 8 settembre 200l;
    la  delibera  dell'Autorita'  23 maggio  2002,  n. 96/02, recante
segnalazione   al   Governo   concernente  disposizioni  della  legge
regionale n. 2/02;
    la  delibera  dell'Autorita'  20 giugno  2002, n. 112/02, recante
nota  alla Commissione europea in merito ad alcune disposizioni della
legge regionale n. 2/02;
    la  delibera  dell'Autorita'  20 giugno  2002, n. 113/02, recante
segnalazione  al  Parlamento  concernente  disposizioni  della  legge
regionale n. 2/02;
    la  delibera  dell'Autorita'  26 giugno  2002, n. 120/02, recante
valutazione  delle  proposte  della societa' Snam Rete Gas S.p.a. (di
seguito:  Snam Rete Gas) per lo svolgimento del servizio di trasporto
del  gas,  ai  sensi  dell'art.  12 della deliberazione n. 120/01 per
l'anno termico 2002-2003 (di seguito: delibera n. 120/02);
    la  delibera  dell'Autorita'  25 luglio  2002, n. 146/02, recante
disposizioni   in   materia   di   tariffe  per  il  trasporto  e  il
dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione n.
120/0l;
    la   sentenza  del  tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 21 novembre - 19 dicembre 2002,
n.  00130/2003,  pubblicata  con deposito in segreteria il 24 gennaio
2003 (di seguito: sentenza n. 130/03);
  Considerato che:
    con  la  delibera  n.  120/02, l'Autorita' ai fini della verifica
delle  proposte  tariffarie presentate dalla Snam Rete Gas per l'anno
termico  2002-2003, ha disapplicato l'art. 6 della legge regionale n.
2/02,  in  quanto  in  contrasto  con  norme comunitarie direttamente
applicabili;
    gli  effetti  della  disapplicazione  di cui al precedente alinea
sono  stati  subordinati  dall'Autorita'  all'esito dell'accertamento
dell'effettiva  debenza da parte della stessa Snam Rete Gas del sopra
citato  tributo;  e  che,  a  tal  fine, sulla base del punto 3 della
citata  delibera  n. 120/02, la Snam Rete Gas e' stata autorizzata ad
inserire  nei  contratti  con  i  propri  clienti  clausole  volte  a
garantire una rapida definizione di conguagli a suo favore;
    con  la  sentenza  n.  130/03,  il  Tar Lombardia, respingendo il
ricorso  presentato  dalla  Snam  Rete  Gas  avverso alla delibera n.
120/02,  ha dichiarato «in via incidentale, l'incompatibilita' con il
diritto  comunitario  del  tributo  ambientale istituito con l'art. 6
della legge regionale n. 2/02», ritenendo «legittima, e anzi doverosa
la  disapplicazione della norma regionale» operata dall'Autorita' con
la citata delibera;
    con  la medesima sentenza, il Tar Lombardia ha altresi' precisato
che   la   natura   incidentale,   e  quindi  non  definitiva,  della
dichiarazione  di  cui  al  precedente alinea, e' dovuta al fatto che
l'accertamento  definitivo  della  debenza  del  tributo integra «una
controversia attribuita alla competenza delle commissioni tributarie,
[...] vertendosi in materia di diritti soggettivi»; e che ad oggi non
risulta che dette commissioni si siano pronunciate in merito;
    in  data  31 marzo  2003  (prot. Autorita' n. 012055 del 31 marzo
2003), la Snam Rete Gas ha presentato le proposte di cui all'art. 12,
comma  2,  della  deliberazione  n. 120/01, relative all'anno termico
2003  -  2004,  comprensive  di  una  proposta  relativa alle tariffe
applicabili  qualora  fosse accertata l'effettiva debenza del tributo
di cui alla legge regionale n. 2/02;
    la  societa'  Edison  T&S  S.p.a. ha presentato, in data 31 marzo
2003  (prot.  Autorita' n. 012363 del 1° aprile 2003), le proposte di
cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01;
    in  data  6 giugno  2003, gli uffici dell'Autorita' hanno inviato
alla  Snam  Rete  Gas  (prot.  Autorita'  CDM/M03/1583)  richiesta di
chiarimenti   relativamente   alla   determinazione   dei  ricavi  di
riferimento e dei corrispettivi unitari facenti parte della tariffa;
    con  la lettera del 16 giugno 2003 (prot. Autorita' n. 019073 del
16 giugno  2003),  la  Snam  Rete  Gas ha trasmesso all'Autorita' gli
approfondimenti  richiesti,  nonche'  integrazioni  e  nuove proposte
relative ai corrispettivi, in sostituzione di quelle trasmesse con la
sopra  richiamata  lettera  del  31 marzo  2003;  e  che  dette nuove
proposte   risultano   coerenti  con  le  disposizioni  di  cui  alla
deliberazione n. 120/01, nonche' con la delibera n. 120/02 e la legge
n. 273/02;
  Ritenuto che sia opportuno dare certezza alle imprese e agli utenti
del   sistema,   attraverso  l'approvazione  formale  delle  proposte
tariffarie trasmesse all'Autorita';
  Ritenuto  che,  qualora  fosse  accertata la definitiva debenza del
tributo  ambientale  istituito  con la legge regionale n. 2/02, nella
misura  intera, le proposte presentate dalla Snam Rete Gas dovrebbero
intendersi  automaticamente approvate a far data dal 1° ottobre 2003;
e che sia opportuno rendere pubbliche anche dette proposte al fine di
consentire una rapida definizione dei conguagli;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1 Ai  fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
dell'art.   l   della   deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  (di  seguito:  l'Autorita)  30 maggio 2001, n.
120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147
del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01).