L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 1° luglio 2003;
  Premesso che:
    l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita),   con  la  deliberazione  18 ottobre  2001,  n.  228/01,
pubblicata nel Supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale -
Serie  generale  -  n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente
aggiornata  e  modificata  (di  seguito: deliberazione n. 228/01), ha
approvato  il  testo  integrato delle disposizioni dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito:
Testo integrato);
    il  comma  4.7  del  Testo  integrato  dispone che la sospensione
dell'offerta  di  opzioni,  ovvero  la  loro  modificazione nel corso
dell'anno  sono consentite secondo le modalita' previste nei commi da
4.1 a 4.6 del medesimo testo integrato;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il   decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79  e  successive
modifiche e integrazioni;
    il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
    la legge 5 marzo 2001, n. 57;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002  recante  criteri  integrativi  per la definizione delle tariffe
dell'elettricita' e del gas da parte dell'autorita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002;
  Viste:
    la deliberazione n. 228/01;
    il Testo integrato;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18 settembre  2002, n. 169/02,
recante  modifica dei moduli per la proposta delle opzioni tariffarie
base,  speciali  e  ulteriori,  di  cui  all'allegato  n. 1 del Testo
integrato;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  19 dicembre  2002,  n. 211/02,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie  generale - n. 9 del
13 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 211/02);
    la   deliberazione   dell'autorita'   13 marzo  2003,  n.  20/03,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie generale - n. 71 del
26 marzo 2003;
  Viste:
    la  comunicazione  dell'Enel  distribuzione  S.p.a.  del 9 maggio
2003, prot. DD/P2003006534 (di seguito: comunicazione 9 maggio 2003);
    la    comunicazione    dell'Autorita'    del    14 maggio   2003,
prot. PB/M03/1340/ao;
    la    comunicazione    dell'Autorita'    del    10 giugno   2003,
prot. PB/M03/1642/ao;
    la  comunicazione  dell'Enel  distribuzione  S.p.a. del 20 giugno
2003, prot. DD/P2003008573;
    la    comunicazione    dell'Autorita'    del    27 giugno   2003,
prot. PB/M03/1891/ao;
    la    comunicazione    dell'Autorita'    del    27 giugno   2003,
prot. PB/M03/1890/ao.
  Considerato che:
    con la deliberazione n. 211/02 l'Autorita' ha approvato l'opzione
tariffaria  ulteriore  di  vendita,  identificata  con il codice UB1,
presentata    dalla    societa'   Enel   distribuzione   S.p.a.   per
l'applicazione nell'anno 2003 (di seguito: opzione tariffaria UB1);
    la  societa'  Enel  distribuzione  S.p.a.,  con  la comunicazione
9 maggio  2003  ha richiesto la modifica dell'opzione tariffaria UB1,
di cui al precedente alinea;
  Considerato che:
    l'opzione tariffaria UB1 e' di tipo biorario;
    l'applicazione  di  opzioni  tariffarie di tipo biorario richiede
l'installazione di misuratori in grado di rilevare i prelievi in modo
distinto per ciascuna fascia oraria (di seguito: misuratori biorari);
    che  la  societa'  Enel  Distribuzione  S.p.a.  prevede  di poter
soddisfare   solo  il  70%  delle  nuove  richieste  di  applicazione
dell'opzione  tariffaria  UB1, in ragione della carenza di misuratori
biorari;
    in  conseguenza  di  cio'  la  societa' Enel distribuzione S.p.a.
propone  una  modifica  dell'opzione  tariffaria  UB1,  prevedendo in
particolare,  nei  casi  di  indisponibilita'  di misuratori biorari,
l'applicazione   di   prezzi  mediati  tra  ore  piene  e  ore  vuote
separatamente tra periodo invernale ed estivo;
  Considerato che:
    con  decorrenza  29 aprile  2003  hanno  la  qualifica di cliente
idoneo  tutti  i  clienti finali i cui prelievi nell'anno solare 2002
siano risultati superiori a 0,1 GWh;
    per  il  servizio  di vendita ai clienti del mercato vincolato il
Testo  integrato prevede l'applicazione di una tariffa composta dalla
componente tariffaria CCA e dalle componenti UC1, UC4 e UC5;
    la  componente  tariffaria  CCA, al netto della componente VE, ai
sensi dell'art. 20 del Testo integrato e' fissata pari:
      a) al prodotto tra il parametro \gamma ed il parametro PG per i
clienti  finali  non  dotati  di misuratori atti a rilevare l'energia
elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4;
      b) al  prodotto  tra  il  parametro \lambda , i cui valori sono
fissati  nella  tabella 7  di  cui all'allegato n. 2, ed il parametro
PGT,  per  clienti  finali  dotati  di  misuratori  atti  a  rilevare
l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie Fl, F2, F3 ed F4;
    la  maggior  parte  dei  clienti  divenuti idonei a decorrere dal
29 aprile 2003 non dispongono di misuratori atti a rilevare l'energia
elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4; e che, di
conseguenza,  la  componente tariffaria CCA e' loro applicata secondo
quanto riportato alla lettera a) del precedente alinea;
    il  parametro  \gamma  esprime  su  base  annua  lo  scostamento,
rispetto  alla  media,  del  costo di acquisto dell'energia elettrica
sostenuto  per  soddisfare  la  domanda aggregata relativa a ciascuna
tipologia  di  contratto  di  cui  al  comma 2.2,  tenuto conto delle
perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di
terzi;
    i  prezzi previsti dalla societa' Enel distribuzione S.p.a. per i
clienti   che   scelgono   l'opzione   tariffaria  UB1,  in  caso  di
indisponibilita'   dei   misuratori  nel  periodo  estivo,  risultano
inferiori  rispetto  al  prodotto  tra il parametro PG e il parametro
\gamma relativo alla tipologia di utenza altri usi in bassa tensione;
  Ritenuto che:
    la  proposta  di  modifica dell'opzione tariffaria UB1 presentata
dalla societa' Enel distribuzione S.p.a. in generale possa costituire
un beneficio per i clienti non idonei;
    la proposta di modifica di cui al precedente alinea, in relazione
alle  offerte  commerciali  della  societa' Enel distribuzione S.p.a.
possa  ritardare  lo  sviluppo  della  concorrenza  nell'attivita' di
vendita dell'energia elettrica;
    le  modalita' applicative proposte in caso di indisponibilita' di
misuratori  biorari  nel  periodo estivo possano trovare applicazione
esclusivamente ai clienti non idonei;
  Ritenuto  infine  che  tali  modalita'  applicative  debbano  avere
carattere transitorio.
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1   Ai   fini   della  presente  deliberazione  si  applicano  le
definizioni  contenute nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 18 ottobre 2001 n.
228/0l,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario n. 277 alla Gazzetta
Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  297,  del  22 dicembre  2001  e
successive modificazioni, integrate come segue:
    a) Testo  integrato  e'  il  Testo  integrato  delle disposizioni
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei
servizi  di  trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica
approvato  con  deliberazione  dell'Autorita'  n. 228/01 e successive
modificazioni;
    b) deliberazione n. 211/02 e' la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica e il gas 19 dicembre 2002, n. 211/02, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 9 del 13 gennaio 2003
(di seguito: deliberazione n. 211/02);
    c) opzioni  tariffarie  ulteriori per il servizio di vendita sono
le   opzioni   tariffarie   ulteriori  per  il  servizio  di  vendita
dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti
diversi da quelli per l'utenza domestica in bassa tensione, di cui al
comma 21.1 del Testo integrato;