IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Teneva Tatyana Nikolova, nata il 21 aprile 1976 a Haskovo (Bulgaria), cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Bulgaria ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; Preso atto che la richiedente ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso l'Universita' degli studi di Sofia «San Clemente d'Ocrida» nell'anno accademico 2001; Considerato che la richiedente risulta essere iscritta all'Ordine degli avvocati di Sofia dal 30 ottobre 2002; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota in atti datata 14 maggio 2003; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'articolo 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'articolo 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/92, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso soggiorno rilasciato dalla questura di Novara in data 25 novembre 2002 e valido fino al 10 gennaio 2005, per motivi di famiglia; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Teneva Tatyana Nikolova nata il 21 aprile 1976 a Haskovo (Bulgaria), cittadina bulgara, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.