IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Teneva  Tatyana  Nikolova, nata il
21 aprile  1976  a  Haskovo (Bulgaria), cittadina bulgara, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12
del  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento
del  proprio  titolo professionale di avvocato conseguito in Bulgaria
ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in Italia della professione di
«avvocato»;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il diploma di laurea in
giurisprudenza   presso  l'Universita'  degli  studi  di  Sofia  «San
Clemente d'Ocrida» nell'anno accademico 2001;
  Considerato  che  la richiedente risulta essere iscritta all'Ordine
degli avvocati di Sofia dal 30 ottobre 2002;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 15 maggio 2003;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli avvocati nella nota in atti datata 14 maggio 2003;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto  l'articolo 49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'articolo 6,  n. 2 del decreto legislativo n. 115/92, sopra
indicato;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7  del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente  possiede  un  permesso soggiorno
rilasciato dalla questura di Novara in data 25 novembre 2002 e valido
fino al 10 gennaio 2005, per motivi di famiglia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Teneva  Tatyana  Nikolova  nata  il  21 aprile 1976 a
Haskovo  (Bulgaria),  cittadina  bulgara,  e'  riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  avvocati  e  per  l'esercizio  della  professione in
Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno
e il rispetto delle quote dei flussi migratori.