IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                      di sviluppo e di coesione
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963,
n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;
  Visto    il   decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto   il   decreto   legislativo  31 marzo  1998,  n.  80,  nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporto di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,  semplificazione  ed  accelerazione  delle  procedure  di  spesa
contabili;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n.  38,  regolamento  sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
  Vista  la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni
sulle  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in materia di
bilancio;
  Vista  la  legge  27 dicembre  2002,  n.  290,  di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto  l'art.  20,  comma  1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
autorizza  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano al
finanziamento  di  interventi in materia di ristrutturazione edilizia
sanitaria  e  di  ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico,  mediante  operazioni di mutuo da effettuare nel limite del
95%  della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con
la  Cassa  depositi  e  prestiti  e  con gli istituti e le aziende di
credito allo scopo abilitate;
  Visto  l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n.  500,  il  quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti dai mutui
contratti  per  l'edilizia  sanitaria, ai sensi del predetto art. 20,
sono  a  carico  del  Fondo  sanitario nazionale di conto capitale, a
decorrere dal 1994;
  Visto  il  decreto  16 luglio  1993  del  Ministro  del  tesoro, di
concerto  col  Ministro  della  sanita',  con  il  quale  sono  state
stabilite  le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei
relativi oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  2  dell'art. 8 del sopracitato
decreto  16 luglio  1993  il  quale  dispone  che la Cassa depositi e
prestiti   comunichera'   al   Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione   economica   l'ammontare   complessivo   delle   rate
semestrali,  con  valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli
istituti mutuanti interessati;
  Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 016, con il quale si e'
dato  corso  all'impegno  delle  prime rate semestrali a favore della
Cassa  depositi  e  prestiti per i versamenti agli istituti che hanno
concesso mutui agli enti in esso indicati;
  Considerato  che  con propri decreti numeri 59 e 71 del 15 dicembre
1999,  sono  stati  estinti  anticipatamente  al  31 dicembre 1999, i
finanziamenti  concessi  rispettivamente  da  Monte Paschi Siena alla
regione Toscana, da Banca Nazionale del Lavoro alla regione Umbria;
  Vista  la  richiesta  di  versamento  della  15ยช  rata  semestrale,
scadenza  30 giugno  2003,  avanzata  dal  Banco di Sicilia per mutuo
concesso all'Universita' di Palermo, di Euro 540.634,82;
  Vista  la  nota  n. 000621 del 16 aprile 2003 e pervenutaci in data
5 maggio 2003 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede,
tra  l'altro,  il  versamento degli importi delle rate in scadenza al
30 giugno   2003,  che  la  Cassa  stessa  provvedera'  a  trasferire
successivamente al sopramenzionato istituto bancario;
  Ritenuto,  di  dover  impegnare  ed erogare la somma complessiva di
Euro  540.634,82  -  valuta  30 giugno  2003  -  a favore della Cassa
depositi  e  prestiti  per  il  successivo trasferimento all'istituto
mutuante  interessato,  a  valere  sul  capitolo  9700  per  la quota
capitale  delle  rate  di  ammortamento  pari a Euro 465.309,84 e sul
capitolo  3460  per  la  quota  interessi pari a Euro 75.324,98 dello
stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003;
                              Autorizza
l'impegno  ed il pagamento della somma complessiva di Euro 540.634,82
a  favore  della  Cassa  depositi e prestiti, per l'esercizio 2003, a
carico   dello   stato   di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, nella misura e sui capitoli di seguito
riportati:
    capitolo 9700 per Euro 465.309,84;
    capitolo 3460 per Euro 75.324,98.
  Per   il  versamento  saranno  emessi  appositi  mandati  -  valuta
30 giugno  2003  - mediante accreditamento delle somme a favore della
Cassa  depositi  e  prestiti,  sul  conto  di  tesoreria n. 350-29811
intestato   alla   Cassa   stessa  per  il  successivo  trasferimento
all'istituto mutuante interessato.
    Roma, 13 maggio 2003
                                       Il direttore generale: Bitetti