IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento   a  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364,  contenente la ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Comunita'
europea  ed  i  suoi  Stati membri, da una parte, e la Confederazione
svizzera,  dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune professioni nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Pezzoli  Lorenzo,  nato  a  Milano  il
25 aprile  1972,  cittadino  italiano,  diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  titolo  accademico  professionale  conseguito in
Svizzera,   ai   fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di psicologo»;
  Preso  atto che e' in possesso del titolo accademico di «dottore in
psicologia»  conseguito presso l'Universita' degli studi di Torino il
6 luglio 1998;
  Vista  l'autorizzazione  al  libero  esercizio della professione di
psicologo rilasciata dal Dipartimento delle opere sociali, ufficio di
sanita', del Cantone Ticino (Svizzera) il 7 ottobre 1999;
  Considerato che il richiedente ha documentato di essere in possesso
di ampia esperienza professionale nel settore;
  Viste  le  determinazioni della conferenza di servizi del 18 giugno
2003;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto   pertanto   che   la  richiedente  abbia  una  formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di  psicologo  in  Italia,  per  cui  non  appare
necessario applicare le misure compensative;
                              Decreta:
  Al sig. Pezzoli Lorenzo, nato a Milano il 25 aprile 1972, cittadino
italiano,  e' riconosciuto il titolo accademico-professionale, di cui
in  premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli
psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 18 luglio 2003
                                          Il direttore generale: Mele