IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
  Visti  l'art.  1,  commi  2  e  5  e l'art. 5, comma 2, della legge
8 luglio 1986, n. 349;
  Vista  la  legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n.
394;
  Visto  il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, «Riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976,
n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976,
con   il  quale  e'  stata  data  piena  ed  intera  esecuzione  alla
Convenzione  relativa  alle  zone  umide di importanza internazionale
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il
2 febbraio 1971;
  Considerato  che  la  predetta  Convenzione, ai sensi dell'art. 10,
paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;
  Considerato,  altresi',  che  con  il  decreto del Presidente della
Repubblica  dell'11 febbraio  1987, n. 184, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  111  del  15 maggio  1987,  e' stato reso esecutivo in
Italia  il  Protocollo  di  Emendamento  alla Convenzione, adottato a
Parigi il 3 dicembre 1982;
  Considerato  che,  a  norma dell'art. 2, comma 4, della convenzione
sopracitata  e  sulla  base dei criteri di identificazione delle zone
umide   di   importanza  internazionale  proposti  nella  «Conferenza
internazionale  sulla  conservazione delle zone umide e degli uccelli
acquatici»  tenutasi  a  Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre
1974),  adottati  al  IV Incontro delle Parti Contraenti come Annesso
alla  Raccomandazione  4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990) e
approvati  con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia,
1996),  sono  state  a  suo  tempo  designate  alcune  zone  umide di
importanza   internazionale,   che   sono   state   quindi   inserite
nell'apposito  elenco  di  cui  all'art.  2,  n. 1, della convenzione
medesima;
  Considerato  che  a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti
di  tale  convenzione  hanno  il  diritto  di  aggiungere  all'elenco
predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;
  Considerato,  per  altro, che l'art. 4 comma 1 della Convenzione di
Ramsar  prevede  che  ciascuna  parte  contraente favorisca la tutela
delle  zone  umide  creando  delle riserve naturali nelle zone umide,
indipendentemente   dal   fatto  se  siano  o  meno  riconosciute  di
importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;
  Considerato  inoltre  che  l'art.  4,  comma  3,  della Convenzione
relativa  alla  conservazione  della  vita  selvatica e dell'ambiente
naturale  in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 5
agosto  1981,  prevede  per  le parti contraenti l'impegno a prestare
particolarmente  attenzione  alla protezione delle zone che rivestono
importanza  per le specie migratrici indicate negli allegati II e III
alla  convenzione medesima e in particolare, per cio' che concerne le
aree   poste  lungo  le  linee  di  migrazione,  in  quanto  aree  di
svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;
  Considerato   l'eccezionale   valore   naturalistico   del  biotopo
rappresentato  dal  medio  corso  del fiume Sele «Oasi del Sele-Serre
Persano», costituito da parte del bacino fluviale a lento decorso che
da' origine ad ampie zone meandriformi e, in seguito allo sbarramento
del  fiume  affettuato  negli anni '30, di un'area di lago di origine
artificiale  che  si  e'  via via naturalizzata ricoprendosi di vasti
canneti, zone paludose, prati umidi e naturali;
  Considerato   l'eccezionale   valore   naturalistico  del  suddetto
biotopo,  costituito  da  ambienti  altamente significativi sotto gli
aspetti    floristico-vegetazionali,   con   fitocenosi   a   foresta
alluvionale  a  pioppo  bianco  (populus  alba), pioppo nero (populus
nigra), ontano bianco (Alnus glutinosa) e salice bianco (salix alba),
ampie  zone di prato umido allagato a carici (carex sp. pl.), giunchi
(juncus  sp.),  iris  giallo (iris pseudacorus), menta d'acqua mentha
acquatica),  papavero  cornuto  (glaucium flavum), garofanino d'acqua
(epilobium  hirsutum),  salcerella  (lythrum  salicaria), e sparganio
(Sparganium  ramosum), tratti a vegetazione prettamente acquatica con
millefoglie     d'acqua    (myriophyllum    spicatum),    ceratofillo
(ceratophyllum  demersum) e potamogeti (potamogeton sp. pl.), e vasti
canneti a cannuccia palustre (phragmites australis) e tife (typha sp.
pl.);
  Considerato  altresi', l'importante ruolo che la zona umida riveste
nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat
di  sosta  e  alimentazione  durante  il periodo delle migrazioni per
numerose  specie di uccelli acquatici, e che, nel medesimo biotopo si
rinvengono  regolarmente almeno un centinaio di specie ornitiche, fra
cui  molte  ricomprese  nell'elenco  di cui alla direttiva 79/409/CEE
(direttiva  uccelli),  nella  risoluzione  del Consiglio del 2 aprile
1989,  concernente  la  conservazione  degli uccelli selvatici, negli
allegati  II  e  III  della  gia'  citata  «Convenzione relativa alla
conservazione  della  vita  selvatica  e  dell'ambiente  naturale  in
Europa»  e  nei  successivi  annessi  di  emendamento  II  e III alla
Convenzione,  entrati  in  vigore  con il decreto del Ministero degli
affari  esteri  del  6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare, tra quelle di
cui all'Annesso II «specie di fauna rigorosamente protette»:
    cormorano (phalacrocorax carbo), tarabusino (ixobrychus minutus),
tarabuso  (botaurus  stellaris),  nitticora  (nycticorax nycticorax),
sgarza ciuffetto (ardeola ralloides), airone bianco maggiore (egretta
alba),  airone rosso (ardea purpurea), spatola (platalea leucorodia),
mignattaio (plegadis falcinellus), moretta tabaccata (aythya nyroca),
nibbio  bruno (milvus migrans), falco di palude (circus aeruginosus),
albanella   reale   (circus   cyaneus),   falco   pescatore  (pandion
haliaetus),   gru   (grus   grus),   cavaliere  d'Italia  (himantopus
himantopus), occhione (burhhinus oecticremus), piro-piro boschereccio
(tringa glareola), martin pescatore (alcedo atthis), ghiandaia marina
(coracias    garrulus),    cannaiola    (acrocephalus    scirpaceus),
cannareccione   (acrocephalus  arundinaceus),  forapaglie  castagnolo
(acrocephalus  melanopogon), balia dal collare (fecedula albicollis),
averla  piccola  (lanius collurio); e tra le altre il fischione (anas
penelope),  la  canapiglia (anas strepera), l'alzavola (ansa crecca),
il  germano reale (anas platyrhynchos), il mestolone (anas clypeata),
il  fistione turco (netta rufina), il moriglione (aythyua ferina), la
moretta  (aythya fuligula), la starna (perdix perdix), il porciglione
(rallus  aquaticus),  la gallinella d'acqua (gallinula chloropus), la
folaga   (fulica   atra),   la  favoncella  (vanellus  vanellus),  il
beccaccino  (gallinago  gallinago), la pittima reale (limosa limosa),
il  chiurlo (numeius arquata), il totano moro (tringa erythropus), la
pantana (tringa nebularia), il gabbiano comune (larus ridibundus), il
colombaccio  (columba  palumbus),  la tortora selvatica (streptopelia
turtur),  il  merlo  (turdus  merula),  il  tordo  bottaccio  (turdus
philomelos),  il tordo sassello (turdus iliacus) e l'allodola (alauda
arvensis);
  Considerato  che la restante componente faunistica e' rappresentata
da  specie  di elevato valore scientifico e naturalistico, sia per la
loro  localizzazione  che  per  la  rarita'  oggettiva,  tra  cui, in
particolare  tra  le  molte  specie  elencate  nell'Allegato II della
direttiva  92/43/CEE,  si segnalano, tra i mammiferi la lontra (lutra
lutra),  che  qui  ha  una  buona  e  vitale popolazione, il ferro di
cavallo  maggiore  (rhinolophus ferrumequinum) ed il ferro di cavallo
minore  (rhinolophus  hipposideros),  tra  gli  anfibi  l'ululone dal
ventre  giallo  (bombina  variegata),  tra  i  rettili  la testuggine
d'acqua (emys orbicularis) ed il cervone (elaphe quatuorlineata), tra
i  pesci la lampreda di mare (petromizon marinus), la lampreda comune
(pampetra  planeri),  la lampreda di fiume (lampetra fluviatilis), la
rovella (rutilus rubilio), l'alborella meridionale (alburnus albidus)
ed  il  barbo  (barbus  plebejus), e tra gli insetti il cervo volante
(lucanus  cervus), il cerambix cerdo, la melanargia arge e coenagrion
mercuriale;
  Considerato,   altresi',   che   tra   le   altre   specie  animali
significativo  ve  ne sono molte rientranti tra quelle elencate dagli
allegati  2  e  3  della convenzione di Berna e l'Appendice 2/I della
gia'  citata  direttiva 79/409/CEE, ed in particolare tra i mammiferi
il  gatto  selvatico  (felis  silvestris),  tra  i  rettili il biacco
(coluber  viridiflavus),  il  ramarro (lacerta viridis), la lucertola
campestre   (lacerta   sicula)   e   la  natrice  tessellata  (natris
tessellata),   tra   gli   anfibi   la  raganella  meridionale  (hyla
meridionalis),  il  rospo  smeraldino  (bufo  viridis), la rana agile
(rana dalmatina) ed il tritone crestato italiano (triturus carnifex),
e  tra  gli  insetti  odonati  ceriagrion  tenellum,  sympecma fusca,
sympetron depressiusculum e coenagrion coerulescens;
  Considerato  pertanto  che  la  zona  in  questione  ha  un  valore
particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica
della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalita'
della  sua  flora  e  della  sua  fauna,  e  costituisce  un  esempio
particolarmente  rappresentativo  di  zona umida caratteristica della
propria regione biogeografica;
  Atteso  quindi  che  la  zona  in  questione  soddisfa i criteri di
identificazione  delle  zone di importanza internazionale, cosi' come
adottati  in occasione delle ultime conferenze delle parti contraenti
(Regina-Canada,  1987;  Montreaux-Svizzera,  1990;  Kushiro-Giappone,
1993 e Brisbane-Australia, 1996);
  Visti  l'art.  4,  lettera  h),  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  15 gennaio  1972, n. 11 e gli articoli 4 e 83 dei decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Considerato    che   il   consiglio   regionale   della   Campania,
nell'approvare  la  legge  1° settembre  1993  n. 33 «lstituzione dei
parchi  e  riserve naturali in Campania», ha individuato, nell'elenco
delle aree naturali protette da istituire, gli arenali di Foce Sele e
Tanagro  e  che successivamente la Giunta Regionale della Campania ha
istituito  in  via  definitiva la Riserva Naturale Foce Sele-Tanagro,
che  ricomprende  nel suo perimetro la zona umida Oasi del Sele-Serre
Persano», con deliberazione di Giunta Regionale n. 64 del 12 febbraio
1999;
  Considerato,  ancora,  che  il «Consorzio di Bonifica in destra del
Sele»  di  Salerno, che ha in esercizio la Traversa sul fiume Sele in
localita'  Persano del comune di Serre (costruita come opera pubblica
di  bonifica  per  uso  irriguo)  ed  in  consegna l'area dell'invaso
artificiale  a  monte  della  Traversa  (con  i  terreni prospicienti
intestati  catastalmente  al  Demanio  dello  Stato-Ramo  bonifiche),
attraverso  la  «Convenzione»  n.  1624  del  18 marzo  1996 (in Atti
dell'ufficio Registro AA.CC. di Salerno, Mod. 69, n. 627 del 4 aprile
1996),  affida  in  gestione l'area demaniale a monte della Traversa,
che  viene  denominata «Oasi di protezione faunistica di Persano», al
WWF Italia;
  Considerato,   altresi',  che  l'area  e'  stata  inserita  tra  le
Important   Bird   Areas   (IBA)  ai  sensi  della  citata  direttiva
79/409/CEE;
  Considerato che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000»
e  del relativo progetto italiano «Bioitaly», la regione Campania, ai
sensi  della  direttiva  92/43/CEE,  ha proposto tra gli altri, quale
sito  di importanza comunitaria (SIC) il «Medio corso del Fiume Sele»
(codice IT 8050021);
  Vista  la  delibera  del comitato per le aree naturali protette del
2 dicembre  1996,  pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 183 alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  214  del 13 settembre 1997, con la quale era
stato  approvato  l'aggiornamento  per  l'anno  1996  del  programnia
triennale per le aree naturali protette 1994-1996, che ha individuata
la zona umida «2/CAM/D/86 Oasi di Serre Persano» tra i «Territori che
per  caratteristiche  naturalistiche possono essere considerati quali
zone umide ai sensi della Convenzione internazionale di Ramsar»;
  Vista  la  raccomandazione  C.4.2 adottata dalla COP IV a Montreaux
nel 1990;
  Visto  la  richiesta di parere inviata alla regione Campania con la
nota prot. n. SCN/ST/2000/10679 del 27 giugno 2000;
  Viste   le   note  della  Regione  Campania  testo  unico  401  del
19 febbraio  2001  e  n. 1017 20 aprile 2001 a la deliberazione della
giunta   regionale   della  Campania  n.  285  del  19 gennaio  2001,
concernente    l'espressione   di   parere   favorevole   in   merito
all'inclusione  nella  Convenzione  di  Ramsar  della  zona  umida in
questione;
  Ritenuto  di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di
importanza internazionale denominata «Oasi del Sele-Serre Persano» ai
sensi della citata Convenzione internazionale di Ramsar;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La zona umida denominata «Oasi del Sele-Serre Persano», ubicata nei
comuni di Serre e di Campagna, in provincia di Salerno, e' dichiarata
di  importanza  internazionale  ai  sensi  e  per  gli  effetti della
«Convenzione  relativa  alle zone umide di importanza internazionale,
soprattutto  come  habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar
il  2 febbraio  1971,  secondo  i confini riportati nella planimetria
allegata al presente decreto come allegato I.