IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
  Visti  l'art.  1,  commi  2  e 5 e l'art. 5, comma 2, della legge 8
luglio 1986, n. 349;
  Vista  la  legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n.
394;
  Visto  il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, «Riforma
dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976,
n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976,
con   il  quale  e'  stata  data  piena  ed  intera  esecuzione  alla
Convenzione  relativa  alle  zone  umide di importanza internazionale
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il
2 febbraio 1971;
  Considerato  che  la  predetta  Convenzione, ai sensi dell'art. 10,
paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;
  Considerato,  altresi',  che  con  il  decreto del Presidente della
Repubblica  dell'11 febbraio  1987, n. 184, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  111  del  15  maggio  1987, e' stato reso esecutivo in
Italia  il  Protocollo  di  Emendamento  alla Convenzione, adottato a
Parigi il 3 dicembre 1982;
  Considerato  che,  a  norma dell'art. 2, comma 4, della Convenzione
sopracitata  e  sulla  base dei criteri di identificazione delle zone
umide   di   importanza  internazionale  proposti  nella  «Conferenza
internazionale  sulla  conservazione delle zone umide e degli uccelli
acquatici»  tenutasi  a  Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre
1974),  adottati  al  IV incontro delle parti contraenti come annesso
alla  raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e
approvati  con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia,
1996),  sono  state  a  suo  tempo  designate  alcune  zone  umide di
importanza   internazionale,   che   sono   state   quindi   inserite
nell'apposito  elenco  di  cui  all'art.  2,  n. 1, della convenzione
medesima;
  Considerato  che  a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti
di  tale  Convenzione  hanno  il  diritto  di  aggiungere  all'elenco
predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;
  Considerato, per altro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione di
Ramsar  prevede  che  ciascuna  parte  contraente favorisca la tutela
delle  zone  umide  creando  delle riserve naturali nelle zone umide,
indipendentemente   dal   fatto  se  siano  o  meno  riconosciute  di
importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;
  Considerato  inoltre  che  l'art.  4,  comma  3,  della Convenzione
relativa  alla  conservazione  della  vita  selvatica e dell'ambiente
naturale  in  Europa»  (Convenzione  di  Berna,  ratificata con legge
5 agosto  1981,  n.  503,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250
dell'11 settembre  1981,  prevede per le parti contraenti l'impegno a
prestare  particolare  attenzione  alla  protezione  delle  zone  che
rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati
II  e  III  alla  convenzione medesima e in particolare, per cio' che
concerne  le  aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree
di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;
  Considerato  che  la zona umida, localizzata in una conca dell'alto
bacino   del  fiume  Basento,  e'  il  risultato  dell'ampliamento  e
progressiva  naturalizzazione  di  un  bacino  creato per sbarramento
artificiale  su  di una preesistente zona palustre che ha contribuito
ad   irradiare   ed   ampliare  la  sua  componente  floro-faunistica
originaria,  successivamente  arricchita  da  nuove entita' che vi si
sono insediate;
  Considerato   il   valore   naturalistico   del  suddetto  biotopo,
costituito  da  ambienti  altamente  significativi  sotto gli aspetti
floristico-vegetazionali,   che   si   caratterizza   con  importanti
fitocenosi,  con  cinture  vegetazionali  di  sponda  a  phragmitetum
communis,  typhetum  angustifoliae e scirpetum lacustris; comunita' a
idrofite  radicate  del  tipo  potamogetoretum  lucentis (potamogeton
coloratus,   potamogeton  crispus,  potamogeton  lucens,  potamogeton
natans,  potamogeton  pectinatus  e  potamogeton pectinatus), zone di
cintura  esterna  ad  elofite  [con  popolamenti arboreo-arbustivi di
salice  bianco  (salix alba), salice fragile (salix fragilis), salice
purpureo  (salix purpurea, ontano napoletano (alnus cordata) e pioppi
(populus  sp.)],  da  comunita'  erbacee dei prati umidi o allagati a
carici   (carex   otrubae  e  carex  pseudocyperus)  giunchi  (juncus
bufonius,  juncus  conglomeratus,  e juncus subnodulosus); e da altre
specie  rare  o  localizzate  legate  alle  zone  umide,  come alisma
lanceolatum,  alisma  plantagoaguatica,  cyperus  glaber,  eleocharis
palustris,   helodea   canadensis,  salcerella  (lythrum  salicaria),
myriophyllum spicatum, polygonum amphibium, schoenoplectus lacustris,
sparganium    erectum,   veronica   anagallis-aquatica   e   veronica
beccabunga;
  Considerato, altresi', l'importante ruolo che la zona umida riveste
nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat
di  sosta  e  alimentazione  durante  il periodo delle migrazioni per
numerose  specie di uccelli acquatici, e che, nel medesimo biotopo si
rinvengono  regolarmente almeno un centinaio di specie ornitiche, fra
cui  molte  ricomprese  nell'elenco  di cui alla direttiva 79/409/CEE
concernente  la conservazione degli uccelli selvatici, negli allegati
II  e  III della gia' citata «Convenzione relativa alla conservazione
della  vita  selvatica  e  dell'ambiente  naturale  in  Europa» e nei
successivi  annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati
in  vigore  con  il  decreto  del  Ministero  degli affari esteri del
6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del
28 maggio  1998,  ed in particolare, tra quelle di cui all'Annesso II
«specie   di   fauna   rigorosamente   protette»:   marangone  minore
(phalacrocorax  pygmaeus),  tarabusino  (ixobrychus minutus, tarabuso
(sotaurus   stellaris),  nitticora  (nycticorax  nycticorax),  sgarza
ciuffetto (ardeola ralloides), airone bianco maggiore (egretta alba),
garzetta  (egretta  garzetta), airone rosso (ardea purpurea), spatola
(platalea  leucorodia),  mignattaio  (plegadis  falcinellus), cicogna
bianca  (ciconia  ciconia), moretta tabaccata (aythya nyroca), nibbio
reale (milvus milvus), nibbio bruno (milvus migrans), falco di palude
(circus  aeruginosus),  albanella  reale  (circus cyaneus), albanella
minore  (circus  pygargus),  schiribilla (porzana porzana), gru (grus
grus), mignattino (chlidonias niger), mignattino piombato (chlidonias
hybridus),  croccolone  (gallinago  media),  avocetta  (recurvirostra
avosetta),  cavaliere  d'Italia  (himantopus himantopus), combattente
(philomachus  pugnax),  martin  pescatore  (alcedo  atthis), calandro
(antbus   campestris),   tottavilla   (lullula  arborea)  e  calandra
(melanocorypha  calandra); e tra le altre il cormorano (phalacrocorax
carbo  sinensis),  il  fischione (anas penelope), la canapiglia (anas
strepera),   l'alzavola   (anas   crecca),  il  germano  reale  (anas
platyrhynchos),  il mestolone (anas clypeata), il moriglione (aythyua
ferina),  la volpoca (tadorna tadorna), la folaga (fulica atra) ed il
cannareccione (acrocephalus arundinaceus);
  Considerato  che la restante componente faunistica e' rappresentata
da  specie  di elevato valore scientifico e naturalistico, sia per la
loro  localizzazione  che  per  la  rarita' oggettiva, tra cui anfibi
elencati   nell'allegato   II   della   direttiva  92/43/CEE,  ed  in
particolare  l'ululone  dal  ventre  giallo (bombina variegata) ed il
tritone  crestato  meridionale  (triturus  carnifex),  e molte specie
rientranti tra quelle elencate dagli allegati 2 e 3 della convenzione
di  Berna  e  l'appendice  2/I  della  direttiva  79/409/CEE,  ed  in
particolare  tra  i rettili la testuggine d'acqua (emys orbicularis),
la  lucertola  degli  arbusti  (lacerta  aqilis), il ramarro (lacerta
viridis),  la  lucertola  muraiola  (podarcis  muralis), la lucertola
campestre  (lacerta  sicula),  il  biacco  (coluber viridiflavus), il
cervone  (elaphe  quatuorlineata)  e  la  natrice dal collare (natrix
natrix);  tra  gli anfibi il tritone punteggiato (triturus vulgaris),
il  tritone italico (triturus italicus), il rospo comune (bufo bufo),
il   rospo  smeraldino  (buffo  viridis),  la  rana  esculenta  (rana
esculenta),  la  rana  verde maggiore (rana ridibunda), la rana rossa
(rana  temporaria), la raganella comune (hyla arborea) e la raganella
maggiore (hyla intermedia);
  Considerato  pertanto  che  la  zona  in  questione  ha  un  valore
particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica
della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalita'
della  sua  flora  e  della  sua  fauna,  e  costituisce  un  esempio
particolarmente  rappresentativo  di  zona umida caratteristica della
propria regione biogeografica;
  Atteso  quindi  che  la  zona  in  questione  soddisfa i criteri di
identificazione  delle  zone di importanza internazionale, cosi' come
adottati  in occasione delle ultime conferenze delle parti contraenti
(Regina-Canada,  1987;  Montreaux-Svizzera,  1990;  Kushiro-Giappone,
1993 e Brisbane-Australia, 1996);
  Visti  l'art.  4,  lettera  h),  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  15 gennaio 1972, n. 11, e gli articoli 4 e 83 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Considerato che la regione Basilicata, con la legge regionale n. 42
del 22 maggio 1980, ha dichiarato l'area del Pantano di Pignola quale
area protetta gestita dalla provincia di Potenza;
  Considerato, inoltre, che con D.P.C.R. n. 795 del 19 giugno 1984 la
regione  Basilicata  ha  creato  una  Riserva  naturale  regionale su
un'area di 155 ha;
  Considerato, ancora, che il «Consorzio per lo sviluppo industriale»
di  Potenza,  che  ha  in esercizio la diga e le opere idrauliche del
Lago  Pantano  di Pignola, costruite come opere pubbliche di bonifica
per   l'approvvigionamento   idrico   industriale   e   che   risulta
proprietario  dell'area  dell'omonimo  invaso,  con  proprio atto del
9 gennaio 1987 (verbale n. 2, approvato nella Seduta del comitato del
30 agosto 1988 deliberava di affidare al WWF Italia la gestione della
Riserva naturale del Lago Pantano di Pignola;
  Considerato,   altresi',  che  l'area  e'  stata  inserita  tra  le
Important Bird Areas (IBA) ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
  Considerato che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000»
e  del  relativo progetto italiano «Bioitaly», la regione Basilicata,
ai  sensi della direttiva 92/43/CEE, ha proposto tra gli altri, quale
sito  di  importanza  comunitaria  (SIC) il «Lago pantano di Pignola»
(codice IT 9210142);
  Vista  la  raccomandazione  C.4.2 adottata dalla COP IV a Montreaux
nel 1990;
  Visto la richiesta di parere inviata alla Regione Basilicata con la
nota prot. n. SCN/ST/2000/10686 del 27 giugno 2000;
  Vista  la  nota  della regione Basilicata n. 8650/7SE del 10 aprile
2001,  concernente  l'espressione  di  parere  favorevole  in  merito
all'inclusione  nella  Convenzione  di  Ramsar  della  zona  umida in
questione;
  Ritenuto  di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di
importanza  internazionale  denominata  «Pantano di Pignola» ai sensi
della citata Convenzione internazionale di Ramsar;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  zona umida «Pantano di Pignola», ubicata nel comune di Pignola,
provincia  di  Potenza, e' dichiarata di importanza internazionale ai
sensi  e  per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide
di  importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli
acquatici»,  firmato  a  Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini
riportati   nella  planimetria  allegata  al  presente  decreto  come
Allegato I.