IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Vista  la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni,
riguardante l'istituzione del sistema di Tesoreria unica per gli enti
ed  organismi  pubblici,  che  all'art. 1 prevede che con decreto del
Ministro   del   tesoro   viene   fissato  il  tasso  d'interesse  da
corrispondere   sulle   somme  versate  nelle  contabilita'  speciali
fruttifere  in  una  misura  compresa  tra  il  valore dell'interesse
corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello
previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;
  Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  28 del 4 febbraio 2003, che ha fissato nella
misura  del  2,25%  lordo il tasso d'interesse da corrispondere sulle
predette   contabilita'   speciali   fruttifere,   a   decorrere  dal
1° febbraio 2003;
  Vista  la  nota  n.  65986  del  10  luglio  2003  con  la quale il
Dipartimento  del  tesoro  segnala la necessita' di adeguare il tasso
d'interesse  sulle  contabilita'  speciali  fruttifere  in  relazione
all'attuale livello dei tassi d'interesse di riferimento;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  30 marzo  2001,  n. 165, come
modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  A  decorrere  dal  1° luglio  2003  il  tasso  di  interesse  annuo
posticipato  da  corrispondere,  ai  sensi  dell'art. 1, terzo comma,
della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sulle
somme depositate nelle contabilita' speciali fruttifere degli enti ed
organismi pubblici e' determinato nella misura del 1,75% lordo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 luglio 2003
                                       Il ragioniere generale: Grilli