IL COMITATO NAZIONALE per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vino d.o.c. «Vernaccia di Serrapetrona» in data 26 marzo 2002 intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Serrapetrona»; Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Marche; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Serrapetrona il 9 giugno 2003, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Ha espresso, nella riunione del 9 luglio 2003, presente il funzionario della regione Marche, parere favorevole al suo accoglimento ed ha approvato il disciplinare di produzione nel suo complesso, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, lo stesso secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla sudderta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SERRAPETRONA» Art. 1. Denominazione del vino La denominazione di origine controllata «Serrapetrona» e' riservata al vino che corrisponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.