IL DIRETTORE GENERALE della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6; Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui l'acifluorfen, nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE; Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto regolamento, che stabilisce la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive entro il 25 luglio 2003; Visto l'art. 2, comma 3, del suddetto regolamento, che stabilisce per l'Italia la possibilita' di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di acifluorfen per il controllo degli organismi nocivi su soia (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative per detto impiego; Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, procedendo alla revoca dei prodotti fitosanitari contenenti acifluorfen, elencati nell'allegato A al presente decreto, e al mantenimento in vigore delle registrazioni di quei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato B al presente decreto, che erano gia' autorizzati per l'impiego su soia e per i quali le imprese titolari hanno presentato specifica richiesta; Considerato che, ai sensi dell'art. 3, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, e' fissato al 31 dicembre 2003 il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti acifluorfen di cui all'allegato A al presente decreto, nonche' delle confezioni dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato B che riportano in etichetta usi diversi da quelli ora ritenuti essenziali; Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 3, lettera b), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, e' fissato entro il 31 dicembre 2007 il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari che sono elencati nell'allegato B al presente decreto e che sono stati sottoposti all'adeguamento delle etichette per gli usi ora ritenuti essenziali; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su soia (usi essenziali) dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva in questione; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva acifluorfen non e' iscritta nel l'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.