IL DIRETTORE GENERALE
                 della sanita' pubblica veterinaria
                  degli alimenti e della nutrizione
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare gli articoli 4 e 6;
  Visto  l'art.  2,  comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della
Commissione  del  20 novembre  2002,  relativo alla non iscrizione di
talune  sostanze attive, tra cui l'acifluorfen, nell'allegato I della
direttiva n. 91/414/CEE;
  Visto  l'art.  2, comma 2, del suddetto regolamento, che stabilisce
la  revoca  delle  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei
prodotti  fitosanitari  che  contengono tali sostanze attive entro il
25 luglio 2003;
  Visto  l'art.  2, comma 3, del suddetto regolamento, che stabilisce
per l'Italia la possibilita' di mantenere in vigore sino al 30 giugno
2007   le   autorizzazioni   dei  prodotti  fitosanitari  a  base  di
acifluorfen  per  il  controllo  degli  organismi nocivi su soia (usi
essenziali)   in  quanto  non  sono  attualmente  disponibili  valide
soluzioni alternative per detto impiego;
  Ritenuto  di  dover  attuare  il  suddetto regolamento comunitario,
procedendo   alla   revoca   dei   prodotti  fitosanitari  contenenti
acifluorfen,  elencati  nell'allegato A  al  presente  decreto,  e al
mantenimento   in   vigore   delle  registrazioni  di  quei  prodotti
fitosanitari, elencati nell'allegato B al presente decreto, che erano
gia'  autorizzati  per  l'impiego  su  soia  e per i quali le imprese
titolari hanno presentato specifica richiesta;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  3,  lettera a), del citato
regolamento  (CE)  n.  2076/2002,  e'  fissato al 31 dicembre 2003 il
periodo  di  moratoria  per  la commercializzazione e l'utilizzazione
delle  giacenze  esistenti  in  commercio  dei  prodotti fitosanitari
contenenti  acifluorfen  di  cui  all'allegato A al presente decreto,
nonche'   delle   confezioni   dei   prodotti   fitosanitari  di  cui
all'allegato B  che  riportano in etichetta usi diversi da quelli ora
ritenuti essenziali;
  Considerato  altresi'  che,  ai  sensi dell'art. 3, lettera b), del
citato regolamento (CE) n. 2076/2002, e' fissato entro il 31 dicembre
2007   il   periodo   di   moratoria  per  la  commercializzazione  e
l'utilizzazione  delle  giacenze  dei  prodotti fitosanitari che sono
elencati  nell'allegato B  al  presente  decreto  e  che  sono  stati
sottoposti  all'adeguamento  delle etichette per gli usi ora ritenuti
essenziali;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in
vendita  o  utilizza  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati  e  le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
  Viste  le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere
il  mantenimento  delle  autorizzazioni  per  l'impiego  su soia (usi
essenziali) dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva in
questione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La  sostanza attiva acifluorfen non e' iscritta nel l'allegato I
del  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.