IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  15 marzo  1997, n. 59 e successive modificazioni,
recante  «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle  regioni  ed  agli  enti  locali  per  la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni,   recante   «Conferimento   di   funzioni   e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti locali in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto,  in  particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112 che prevede: «Con le modalita' previste dai rispettivi
statuti  si  provvede  a trasferire alle regioni a statuto speciale e
alle  province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia'
attribuite,  le  funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto
legislativo alle regioni a statuto ordinario»;
  Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, recante «Norme
di  attuazione  dello  statuto speciale della regione Sardegna per il
conferimento  di  funzioni  amministrative,  in attuazione del capo I
della legge n. 59 del 1997», ed in particolare l'art. 2, comma 2;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
12 settembre  2000,  recante «Individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative da trasferire alle
regioni  ed  agli  enti  locali  per l'esercizio delle funzioni e dei
compiti  amministrativi  di  cui all'art. 108 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. in materia di protezione civile»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
19 dicembre  2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra
gli   enti  locali  delle  risorse  per  l'esercizio  delle  funzioni
conferite  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia
di protezione civile»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
22 dicembre  2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra
gli   enti  locali  delle  risorse  per  l'esercizio  delle  funzioni
conferite  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia
di   polizia   amministrativa,  istruzione  scolastica  e  protezione
civile»;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
14 dicembre  2000,  n.  446 recante «Individuazione delle modalita' e
delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art.
7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;
  Visto  l'accordo  della  Conferenza unificata del 22 febbraio 2001,
concernente  le  modalita'  di  trasferimento  dei  beni  mobili  per
l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile;
  Sentita  la  regione  Sardegna e gli enti locali del proprio ambito
territoriale;
  Acquisito  in  data  19 giugno  2003  il  parere  della  Conferenza
unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
9 agosto  2001  recante  delega al Ministro per gli affari regionali,
all'art. 1, lettera f), per l'elaborazione di provvedimenti di natura
normativa  ed  amministrativa  concernenti  le  regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  anche  con  riguardo alle norme di
attuazione   degli   statuti,  e  all'art.  3,  lettera  d),  per  la
definizione delle iniziative inerenti all'attuazione del capo I della
legge  15  marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti,
con  particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nonche' al monitoraggio sulla sua attuazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Conferimenti alla regione

  1.  Alla regione Sardegna, l'esercizio delle funzioni e dei compiti
in  materia  di  protezione  civile conferiti dal decreto legislativo
17 aprile  2001,  n.  234, in relazione alle funzioni e ai compiti di
cui  al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. sono trasferiti, a
decorrere  dal  1° luglio 2003, sulla base dei decreti del Presidente
del  Consiglio  del  Ministri citati in premessa, i beni e le risorse
finanziarie,  umane  e  strumentali,  come quantificate e specificate
negli articoli successivi, nonche' le connesse risorse organizzative.