IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che prevede: «Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario»; Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997», ed in particolare l'art. 2, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. in materia di protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446 recante «Individuazione delle modalita' e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»; Visto l'accordo della Conferenza unificata del 22 febbraio 2001, concernente le modalita' di trasferimento dei beni mobili per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile; Sentita la regione Sardegna e gli enti locali del proprio ambito territoriale; Acquisito in data 19 giugno 2003 il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 recante delega al Ministro per gli affari regionali, all'art. 1, lettera f), per l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti, e all'art. 3, lettera d), per la definizione delle iniziative inerenti all'attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' al monitoraggio sulla sua attuazione; Decreta: Art. 1. Conferimenti alla regione 1. Alla regione Sardegna, l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di protezione civile conferiti dal decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, in relazione alle funzioni e ai compiti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. sono trasferiti, a decorrere dal 1° luglio 2003, sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio del Ministri citati in premessa, i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali, come quantificate e specificate negli articoli successivi, nonche' le connesse risorse organizzative.