Il Comitato centrale per l'albo nazionale
                 delle persone fisiche e giuridiche
               che esercitano l'autotrasporto di cose
                         per conto di terzi
riunitosi nella seduta del 22 luglio 2003:
  Visto  il  decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella
legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti» per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451
del  1998  convertito  dalla legge n. 40/1999 che assegna al Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per
la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche
con  riferimento  all'utilizzo  delle  infrastrutture, da realizzarsi
mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
  Visto  l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999,
n.  488, che destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi in
materia di autotrasporto;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato  l'art.  45,  comma  1, lettera c) della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  elevando  la  predetta somma di euro 46.481.121,00 a
euro 67.139.397,00;
  Visto  l'art. 15 della legge 28 dicembre 1001, n. 448, con il quale
la   somma  di  euro 67.139.397,00  e'  stata  incrementata  di  euro
10.329.138,00,  portando cosi' le risorse disponibili per l'anno 2002
a euro 77.468.535,00;
  Vista   la  direttiva  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  n.  3091  del  13 marzo  2002, relativa all'utilizzo delle
risorse assegnate al Comitato centrale;
  Vista  la  delibera n. 41/02, con la quale il Comitato centrale per
l'albo   degli  autotrasportatori  ha  disposto  di  utilizzare,  per
realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore
delle  imprese  di autotrasporto per l'anno 2002, il 90% dell'importo
di   euro 77.468.535,00,   pari   a  euro 69.721.681,50,  oltre  agli
eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili in quanto non
utilizzati  per  gli  interventi indicati ai punti 2 e 3 della stessa
delibera n. 41/02;
  Vista  la  delibera  n.  12/03 con la quale il Comitato centrale ha
emanato  prime  disposizioni applicative, individuando i soggetti che
hanno  titolo  a  partecipare alle riduzioni sui pedaggi autostradali
relativi  ai  transiti  effettuati  nell'anno  2002  e  all'ulteriore
riduzione  commisurata  al  volume  di  fatturato  annuale in pedaggi
effettuati  nelle  ore  notturne, nonche' recependo le percentuali di
riduzione da applicare in relazione ai diversi scaglioni di fatturato
annuo, cosi' come fissate nella citata direttiva del Ministro;
  Considerato  che  risulta  disponibile  per  le  misure  rivolte  a
favorire  l'uso  delle  infrastrutture  autostradali  da  parte delle
imprese  italiane e comunitarie di autotrasporto di cose l'importo di
euro 69.337.630,21,   detratti  gli  importi  derivanti  dagli  oneri
convenzionali,   da   concordare   con   le  societa'  concessionarie
autostradali,  dalle  spese  di  organizzazione  e  struttura  per la
gestione  delle domande di riduzione dei pedaggi, nonche' dagli oneri
relativi alla definizione di eventuale contenzioso;
  Considerato  che  occorre stabilire i criteri e le modalita' per la
presentazione,  da  parte dei soggetti aventi titolo, delle domande e
della   relativa   documentazione   ai  fini  dell'ottenimento  delle
riduzioni dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2002;
  Considerato  che  i  criteri e le modalita' di erogazione, da parte
del  Comitato  centrale  per  l'albo  degli  autotrasportatori,  alle
societa'  concessionarie,  dei minori introiti derivanti dai rimborsi
dei   pedaggi   autostradali,   erogati   dalle   medesime   societa'
concessionarie  ai  soggetti  aventi  titolo,  nonche' i criteri e le
modalita'  di  rimborso  da  parte delle societa' concessionarie alle
imprese,  cooperative,  consorzi  e  societa'  consortili  ammessi al
beneficio  saranno  stabiliti  dalle  convenzioni da stipulare tra il
Comitato centrale e le predette societa' concessionarie;
                              Delibera:
  1. Ai soggetti di cui ai punti 4 e 5 della delibera n. 12/03 che si
sono  avvalsi  di  sistemi  automatizzati di pagamento del pedaggio a
riscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzione
del  pedaggio  per  tutti  i  transiti indicati nelle fatture ad essi
intestate   ed   effettuati   nel  periodo  dal  1° gennaio  2002  al
31 dicembre  2002.  La  riduzione del pedaggio sara' applicata solo a
favore  dei  predetti  soggetti  che nel corso dell'anno 2002 abbiano
realizzato un fatturato pari o superiore a euro 51.646,00.
  2. Ai soggetti di cui al precedente punto 1, che hanno realizzato -
nel  periodo  dal  1° gennaio al 31 dicembre 2002 - almeno il 10% del
fatturato  aziendale  in  pedaggi nelle ore notturne, con ingresso in
autostrada  dopo  le  ore  22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita
dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00, e' applicata una ulteriore
riduzione  commisurata  al  volume  del  fatturato annuale in pedaggi
effettuati  nelle  ore  notturne, secondo le modalita' indicate nella
delibera n. ....
  3.  Per  i  richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla
data  del  1° gennaio  2002, le riduzioni del pedaggio sono applicate
dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato
tali sistemi.
  4.  A  tal  fine  ciascun  soggetto, pena l'esclusione dal diritto,
trasmette  entro  il  termine  ultimo  del 30 settembre 2003, a mezzo
raccomandata  con  avviso  di ricevimento, esclusivamente al Comitato
centrale  per  l'albo  degli  autotrasportatori  di cose per conto di
terzi,  in  Roma,  via  G. Caraci n. 36, c.a.p. 00157, una domanda in
bollo,  utilizzando  un  modulo  conforme  all'allegato alla presente
delibera,  di  cui  forma  parte  integrante.  Copia  dei  moduli  e'
reperibile presso l'indirizzo Internet www.alboautotrasporto.it
  Copia  della domanda e degli annessi quadri allegati possono essere
trasmessi  su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), fermo restando
l'obbligo  di  trasmettere  l'originale  cartaceo  della sola domanda
regolarmente  compilata e sottoscritta. In tal caso, presso lo stesso
sito  e' scaricabile il programma per la compilazione del quadro D da
parte dei raggruppamenti di imprese.
  La  domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati
a macchina oppure in carattere stampatello.
  5.  La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti
elementi:
    denominazione  e  sede  del soggetto giuridico iscritto all'albo,
che richiede i benefici;
    generalita'   del  titolare,  del  rappresentante  legale  o  del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;
    firma  autenticata  di  colui  che  sottoscrive  la  domanda;  in
alternativa  all'autenticazione  della  firma  deve  essere  allegata
fotocopia  leggibile  di  un documento di riconoscimento di colui che
sottoscrive la domanda;
    le  imprese  o  raggruppamenti  aventi  sede in altro Paese della
Unione europea devono allegare copia della licenza comunitaria di cui
risultano  titolari,  rilasciata  ai sensi del regolamento CEE 881/92
del 26 marzo 1992.
  6.  Nella  domanda  e  nei relativi quadri allegati devono altresi'
essere   riportati,  per  ciascuna  fattispecie  che  interessa,  gli
ulteriori  elementi  indicati  nei  successivi  punti da 7 a 11 della
presente  delibera.  La  mancanza  dei  dati richiesti ovvero la loro
errata indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale di
procedere  alla  definizione  dell'istruttoria della domanda, ai fini
della  liquidazione  dei  benefici richiesti, comporta, a seconda del
caso  che  ricorra,  l'esclusione  parziale  o  totale  dai  suddetti
benefici.
  7. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:
    numero,   data   di   iscrizione   e   di   eventuale  cessazione
dell'iscrizione  all'albo  degli  autotrasportatori  del soggetto che
richiede  il  beneficio;  le imprese aventi sede in altro Paese della
Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della
licenza comunitaria;
    societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono  il
sistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed il
relativo/i  codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto che
richiede  il  beneficio.  Il codice o i codici di fatturazione devono
essere  indicati nella loro interezza, che per la Societa' autostrade
consiste  in  nove  cifre.  Al  fine  di  agevolare  le operazioni di
individuazione/riconoscimento  dei codici, e' opportuno che l'impresa
richiedente  alleghi  copia  di  una  fattura  per  ognuno dei codici
indicati nella domanda.
  8. Impresa italiana iscritta all'albo nel corso del 2002.
  Le imprese iscritte all'albo nel corso del 2002 devono compilare il
quadro  A  allegato  alla  domanda,  indicando se tale iscrizione sia
stata  ottenuta  ai  sensi  degli  articoli 12  e  13  della legge n.
298/1974  o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento
di sede.
  9. Impresa o raggruppamento avente sede in altro Paese della Unione
europea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2002.
  Le  imprese  o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese della
Unione   europea   che   abbiano  prodotto  una  licenza  comunitaria
rilasciata  nel  corso  dell'anno  2002  devono compilare il quadro B
allegato  alla domanda, indicando se trattasi di licenza ottenuta per
la prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza.
  10.  Raggruppamento  (cooperativa,  consorzio, societa' consortile)
iscritto all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi:
    a) i  raggruppamenti  -  comprese  le  cooperative  a  proprieta'
indivisa - devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;
    b) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci anche soggetti
iscritti   al   registro   delle   imprese   per   attivita'  diverse
dall'autotrasporto  di  cose  per  conto di terzi, ovvero imprese che
effettuano  trasporti in conto proprio, devono indicare nell'apposito
spazio del predetto quadro C, la parte del fatturato autostradale del
raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti
a tali soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in
sede   di   quantificazione  del  beneficio  richiesto.  Resta  fermo
l'obbligo  di  indicare  nel  D  allegato  alla domanda, per tutte le
imprese    socie    iscritte    all'albo   degli   autotrasportatori,
denominazione,  numero  e  data di iscrizione all'albo di detti soci,
ovvero  per  tutte  le  imprese di autotrasporto socie aventi sede in
altro  Paese  U.E.,  denominazione,  numero  e data di rilascio della
licenza   comunitaria,  di  cui  queste  ultime  risultino  titolari,
allegandone copia;
    c) qualora  di  un  raggruppamento facciano parte, in qualita' di
associate,  anche  imprese  titolari  di licenza in conto proprio, il
raggruppamento   stesso   dovra'  altresi'  trasmettere  al  Comitato
centrale  il  quadro  E  allegato  alla  domanda,  con l'elenco delle
imprese associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per
ciascuna  di  esse  il  fatturato  maturato nel corso dell'anno 2002,
sulla  base  del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzione
per ogni singola impresa.
  Nel  caso  in  cui  del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie   che   effettuano   trasporti   in   conto  proprio,  il
raggruppamento  dovra'  altresi'  compilare il quadro F allegato alla
domanda  fornendo  altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze  sulle  autostrade italiane nell'anno 2002 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli.
    d) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese  che  siano iscritte all'albo degli autotrasportatori ovvero,
qualora  aventi  sede  in altro Paese U.E., siano titolari di licenza
comunitaria,  devono  indicare,  nell'apposito quadro D allegato alla
domanda, denominazione, numero e data di iscrizione all'albo di detti
soci,  ovvero  numero  e  data di rilascio della licenza comunitaria,
allegandone copia.
  Nel  caso  in  cui i soci iscritti all'albo degli autotrasportatori
abbiano  ottenuto  tale  iscrizione  nel  corso  dell'anno 2002, deve
essere compilato anche il quadro IT1, allegato alla domanda.
  Nel  caso  in  cui i soci aventi sede in un altro Paese dell'Unione
europea,  titolari  di  licenza  comunitaria,  abbiano  ottenuto tale
licenza  nel  corso  dell'anno  2002,  deve essere compilato anche il
quadro IT2, allegato alla domanda.
    e) i  raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato  in  pedaggi  notturni,  ai fini dell'acquisizione dei dati
necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli soci ad
essi  aderenti,  inviano  contestualmente  alla  domanda, su supporto
magnetico  (floppy  disk  1,5  Mb),  un file compilato utilizzando il
programma  scaricabile  dal  sito www.alboautotrasporto.it denominato
«transiti  notturni  conto  terzi»,  nel  quale  sono  indicati,  per
ciascuna  impresa  associata  iscritta  all'albo  ovvero  titolare di
licenza  comunitaria,  i  codici  dei  titoli (codice Viacard, codice
Telepass)  ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso,
alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato
aziendale  nelle  ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione
secondo  le  modalita'  contenute nel punto 8 della delibera n. 12/03
tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata.
  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
    f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o
comunitarie  che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,
ai  fini  del  calcolo  dell'ulteriore  riduzione,  spettante ad ogni
singola  impresa  che  abbia  realizzato  almeno il 10% del fatturato
aziendale  di  pedaggi  nelle  ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi'  specificare,  per  ciascuna  impresa associata che effettua
trasporto  in  conto  proprio,  i  codici dei titoli (codice Viacard,
codice  Telepass)  ad  essa  attribuiti  dal  raggruppamento  stesso,
inviando  su  supporto  magnetico  (floppy  disk  1,5  Mb),  un  file
compilato    utilizzando    il   programma   scaricabile   dal   sito
www.alboautotrasporto.it    denominato   «transiti   notturni   conto
proprio».  In  tal  caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il
10%  del  proprio  fatturato  aziendale  nelle  ore  notturne,  viene
applicata  l'ulteriore  riduzione  secondo le modalita' contenute nel
punto  8  della  delibera  n.  12/03 calcolata sul valore percentuale
spettante a ciascuna singola impresa.
  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
  11.  Raggruppamento  (consorzio,  cooperativa, societa' consortile)
avente  sede  in altro Paese della Unione europea titolare di licenza
comunitaria:
    a) i  raggruppamenti  di imprese aventi sede in altro Paese della
Unione  europea  devono  sempre  compilare  il quadro C allegato alla
domanda;
    b) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci anche soggetti
che esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto
di terzi, ovvero imprese che effettuano il trasporto in conto proprio
devono  indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la parte
del  fatturato  autostradale  del  raggruppamento  relativo ai viaggi
effettuati  dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinche' detto
fatturato  possa  essere  scorporato  in  sede di quantificazione del
beneficio  richiesto.  Resta fermo l'obbligo di indicare nel quadro D
allegato  alla  domanda,  per tutte le imprese di autotrasporto socie
aventi  sede  in  altro  Paese  della  Unione europea, denominazione,
numero  e  data  di  rilascio della licenza comunitaria di cui queste
risultino  titolari,  allegandone copia, ovvero, per le imprese socie
iscritte  all'albo  degli  autotrasportatori, denominazione, numero e
data di iscrizione al predetto albo;
    c) qualora  di  un  raggruppamento facciano parte, in qualita' di
associate,  anche  imprese  italiane  titolari  di  licenza  in conto
proprio,  il  raggruppamento  stesso  dovra'  altresi' trasmettere al
Comitato  centrale  il  quadro  E allegato alla domanda, con l'elenco
delle  imprese  italiane  associate  titolari  di  licenza  in  conto
proprio,  indicando  per  ciascuna  di  esse  il  fatturato  maturato
nelcorso  dell'anno  2002,  sulla  base  del quale sara' riconosciuto
l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.
  Nel  caso  in  cui  del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie   che   effettuano   trasporti   in   conto  proprio,  il
raggruppamento  dovra'  inoltre  compilare  il quadro F allegato alla
domanda  fornendo  altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze  sulle  autostrade italiane nell'anno 2002 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli.
    d) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese  titolari  di  licenza  comunitaria, ovvero iscritte all'albo
degli  autotrasportatori, devono indicare, nel quadro D allegato alla
domanda,  denominazione,  numero  e  data  di  rilascio della licenza
comunitaria  di  cui  le  stesse  risultino titolari, che deve essere
allegata  in copia, ovvero denominazione, numero e data di iscrizione
all'albo degli autotrasportatori;
  Nel  caso  in  cui  i  soci titolari di licenza comunitaria abbiano
ottenuto  il  rilascio  di tale licenza nel corso dell'anno 2002 deve
essere compilato il quadro UE1;
  Nel  caso  in  cui i soci iscritti all'albo degli autotrasportatori
abbiano  ottenuto  tale  iscrizione  nel  corso  dell'anno 2002, deve
essere compilato il quadro UE2;
    e) i  raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato  in  pedaggi  notturni,  ai fini dell'acquisizione dei dati
necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli soci ad
essi  aderenti,  inviano  contestualmente  alla  domanda, su supporto
magnetico  (floppy  disk  1,5  Mb),  un file compilato utilizzando il
programma  scaricabile  dal  sito www.alboautotrasporto.it denominato
«transiti  notturni  conto  terzi»,  nel  quale  sono  indicati,  per
ciascuna  impresa  associata  titolare  di licenza comunitaria ovvero
iscritta  all'albo,  i  codici  dei  titoli  (codice  Viacard, codice
Telepass)  ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso,
alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato
aziendale  nelle  ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione
secondo  le  modalita' contenute nel punto 8 della delibera n. 12/03,
tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata.
  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
    f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o
comunitarie  che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,
ai  fini  del  calcolo  dell'ulteriore  riduzione,  spettante ad ogni
singola  impresa  che  abbia  realizzato  almeno il 10% del fatturato
aziendale  di  pedaggi  nelle  ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi'  specificare,  per  ciascuna  impresaassociata  che effettua
trasporto  in  conto  proprio,  i  codici dei titoli (codice Viacard,
codice  Telepass)  ad  essa  attribuiti  dal  raggruppamento  stesso,
inviando  su  supporto  magnetico  (floppy  disk  1,5  Mb),  un  file
compilato    utilizzando    il   programma   scaricabile   dal   sito
www.alboautotrasporto.it    denominato   «transiti   notturni   conto
proprio».  In  tal  caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il
10%  del  proprio  fatturato  aziendale  nelle  ore  notturne,  viene
applicata  l'ulteriore  riduzione  secondo le modalita' contenute nel
punto  8  della  delibera  n.  12/03 calcolata sul valore percentuale
spettante a ciascuna singola impresa.
  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
  12.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o cessato di aderire a forme
associate  nel  corso dell'anno 2002, debbono presentare una distinta
domanda   a   loro  nome,  per  i  transiti  effettuati  nei  periodi
rispettivamente,  antecedenti alla data di adesione alla cooperativa,
al  consorzio  od  alla  societa'  consortile, ovvero successivi alla
cessazione del rapporto associativo.
  13.   Le   riduzioni  dei  pedaggi  si  applicano  per  i  percorsi
autostradali  per  i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio
2002,  il  sistema  di  classificazione dei veicoli basato sul numero
degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
  14.  Il  fatturato  annuale  a  cui  vanno commisurate le riduzioni
compensate  dei  pedaggi,  di cui ai punti 7 e 8 della delibera n. 12
del   Comitato   centrale,   e'   calcolato   unicamente  sulla  base
dell'importo  lordo  dei  pedaggi  relativi  ai transiti autostradali
effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno
2002  e per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura
entro il 30 aprile 2003.
  15.  Le  societa'  concessionarie  danno  seguito  ai  rimborsi  ai
soggetti   aventi   titolo,   secondo  le  modalita'  previste  dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.
  16.   L'erogazione   della   riduzione   prevista   nella  presente
deliberazione  e'  subordinata  alla  valutazione  della  Commissione
europea  alla  luce  delle  norme  comunitarie in materia di aiuti di
Stato (articoli 87 ed 88 del Trattato di Roma).
  La  presente  delibera  verra'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 luglio 2003
                                             Il presidente: De Lipsis