Il Comitato centrale per l'albo nazionale
                 delle persone fisiche e giuridiche
               che esercitano l'autotrasporto di cose
                         per conto di terzi
riunitosi nella seduta del 22 luglio 2003:
    Vista  la  delibera  n.  41/02  del 19 dicembre 2002 del Comitato
centrale,  con la quale si e' provveduto a determinare le percentuali
di  riduzione  compensata  dei  pedaggi autostradali pagati nell'anno
2002;
    Vista la delibera n. 13 del 22 luglio 2003 del Comitato centrale,
con la quale sono stati stabiliti modalita', criteri e termini per la
presentazione  delle  domande  da  parte  dei  soggetti  che svolgono
attivita'  di autotrasporto di cose per conto di terzi aventi diritto
alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2002;
                              Delibera:
    1.  I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi
B,  3,  4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in
disponibilita'  delle  imprese  di  cui  al  successivo punto 3, sono
soggetti  ad  una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2002
fino al 31 dicembre 2002, commisurata al volume del fatturato annuale
in  pedaggi  ed  ad  un'ulteriore riduzione commisurata al volume del
fatturato  annuale  in  pedaggi  effettuati  nelle  ore notturne, con
ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero
con  uscita  dopo  le  ore  02,00 e prima delle ore 06,00, secondo le
modalita' contenute nella delibera 12 del 22 luglio 2003 del Comitato
centrale;
    2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente
per  i  pedaggi  a riscossione differita mediante fatturazione e sono
applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento  differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
    3.  Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano
alle  imprese  titolari  di  licenza  in  conto proprio alla data del
31 dicembre  2001.  Le  imprese,  le  cooperative,  i  consorzi  e le
societa'   consortili   titolari   di   licenza   per  conto  proprio
successivamente  a  tale data, possono richiedere le riduzioni di cui
sopra  per  i viaggi effettuati successivamente alla data di rilascio
della licenza.
    4.  Le  riduzioni  spettano  altresi'  alle  imprese che svolgono
attivita'  di  autotrasporto  in conto proprio aventi sede in uno dei
Paesi  dell'Unione  europea.  Tali imprese, nel compilare la domanda,
dovranno  compilare  il  quadro  G  allegato  alla  domanda  fornendo
l'elenco   dei   veicoli   che  hanno  effettuato  percorrenze  sulle
autostrade  italiane  nell'anno  2002  e  le fotocopie delle carte di
circolazione di tali veicoli.
    5.  I  raggruppamenti  costituiti  esclusivamente tra imprese che
svolgono   attivita'  di  autotrasporto  in  conto  proprio  dovranno
trasmettere  al  Comitato  centrale  domanda  redatta  e sottoscritta
utilizzando  il modulo allegato alla presente delibera e nel rispetto
dei  successivi  punti  6,  7,  8  e  9,  indicando  il/i codice/i di
fatturazione,  ovvero  il  codice/i  cliente  rilasciato/i alla forma
associata dalla/e societa' concessionaria/e.
    Nel  caso in cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente
imprese   italiane   titolari   di   licenza  in  conto  proprio,  il
raggruppamento  deve  compilare  il  quadro  H allegato alla domanda,
fornendo  l'elenco  delle  imprese associate e indicando il fatturato
autostradale  realizzato  da  ciascuna  di esse nell'anno 2002, sulla
base  del quale sara' riconosciuto l'ammontare del rimborso, per ogni
singola  impresa.  Nel  caso in cui del raggruppamento facciano parte
esclusivamente imprese comunitarie che effettuano trasporto in contro
proprio,  il  raggruppamento deve compilare il quadro I allegato alla
domanda  indicando,  oltre  al  fatturato  autostradale realizzato da
ciascuna  di  esse,  anche  l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze  sulle  autostrade italiane nell'anno 2002 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli.
    Nel  caso  in  cui  del raggruppamento facciano parte sia imprese
titolari  di  licenze  in  conto  proprio sia imprese comunitarie che
effettuano  trasporti  in  conto  proprio,  dovranno essere compilati
entrambi  i  quadri  H  ed  I,  rispettivamente, per le imprese socie
italiane e comunitarie.
    Ai  fini  del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni
singola  impresa  che  abbia  realizzato  almeno il 10% del fatturato
aziendale  di  pedaggi  nelle  ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi'  specificare,  per  ciascuna  impresa  associata titolare di
licenza  per  conto  proprio,  i  codici  dei titoli (codice Viacard,
codice  Telepass)  ad  essa  attribuiti  dal  raggruppamento  stesso,
inviando  su  supporto  magnetico  (floppy  disk  1,5  Mb),  un  file
compilato    utilizzando    il   programma   scaricabile   dal   sito
www.alboautotrasporto.it,   denominato   «transiti   notturni   conto
proprio».
    6.  Ciascun  soggetto,  pena  l'esclusione dal diritto, trasmette
entro  il  termine  ultimo del 30 settembre 2003 a mezzo raccomandata
con  avviso  di  ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per
l'albo  degli  autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma,
via G. Caraci n. 36 - c.a.p. 00157, una domanda in bollo, utilizzando
un  modulo conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma
parte  integrante.  La domanda e gli eventuali quadri allegati devono
essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.
    7.  La  domanda  deve  contenere  a  pena  di  inammissibilita' i
seguenti elementi:
      a)  denominazione e sede del soggetto giuridico che richiede il
beneficio;
      b)  generalita'  del  titolare, del rappresentante legale o del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta del beneficio;
      c)  firma  autenticata  di colui che sottoscrive la domanda; in
alternativa  all'autenticazione  della  firma  deve  essere  allegata
fotocopia  leggibile  di  un documento di riconoscimento di colui che
sottoscrive la domanda;
      d)  le  imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea
devono allegare l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze
sulle  autostrade  italiane nell'anno 2002 e le fotocopie delle carte
di circolazione di tali veicoli.
    8.  Nella  domanda e nei relativi quadri allegati devono altresi'
essere   riportati,  per  ciascuna  fattispecie  che  interessa,  gli
ulteriori  elementi  indicati  nel  successivo punto 9 della presente
delibera.  La  mancanza  dei  dati  richiesti  ovvero  la loro errata
indicazione,  qualora  cio'  non  consenta  al  Comitato  centrale di
procedere  alla  definizione della istruttoria della domanda, ai fini
della  liquidazione  dei  benefici richiesti, comporta, a seconda del
caso  che  ricorra,  l'esclusione  parziale  o  totale  dai  suddetti
benefici.
    9.  Elementi  che  tutti  i  richiedenti  debbono  indicare nella
domanda:
      a)  numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di
cui  e'  titolare il soggetto che richiede il beneficio, salvo quanto
previsto  al  punto  4  per  le imprese aventi sede in un altro Paese
dell'Unione Europea;
      b) societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il
sistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed il
relativo/i  codice/i  di  fatturazione  ovvero  il/i codice/i cliente
intestato/i  al  soggetto  che  richiede il beneficio. Il codice/i di
fatturazione ovvero il/i codice/i cliente deve/devono essere indicati
nella loro interezza, che per la Societa' autostrade e' costituita da
nove cifre.
    10.   L'erogazione   della   riduzione  prevista  nella  presente
deliberazione  e'  subordinata  alla  valutazione  della  Commissione
europea  alla  luce  delle  norme  comunitarie in materia di aiuti di
Stato (articoli 87 ed 88 del Trattato di Roma).
    11.   La  presente  delibera  verra'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 22 luglio 2003
                                             Il presidente: De Lipsis