IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visti  il  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  e  garantita  del  vino «"Torgiano" rosso riserva» ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  l'istanza,  in  data 15 febbraio 2002, della regione Umbria,
che  ha  fatto  propria la richiesta del Consorzio di tutela del vino
«Torgiano»,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata e garantita del
vino «"Torgiano" rosso riserva», approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1990;
  Visto,   sulla   sopracitata   richiesta  di  modifica,  il  parere
favorevole della regione Umbria;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta  istanza,  tenutasi  in  Torgiano  il  13 marzo 2003, con la
partecipazione di produttori ed aziende vitivinicole;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata e garantita del vino «"Torgiano" rosso riserva» formulati
dal  Comitato  stesso,  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 111 del 15 maggio 2003;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine
controllata e garantita «"Torgiano" rosso riserva».
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di
origine controllata e garantita «"Torgiano" rosso riserva», approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 ottobre  1990 e'
sostituito  per  intero  dal testo annesso al presente decreto le cui
misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.