Ai signori      Prefetti      della
                                     Repubblica
                                  Al sig. Commissario del Governo per
                                     la provincia di Trento
                                  Al sig. Commissario del Governo per
                                     la provincia di Bolzano
                                  Al sig.   Presidente  della  giunta
                                     regionale della Valle d'Aosta
                                  Ai signori  Direttori  centrali del
                                     Dipartimento
                                  Al sig.    Dirigente   dell'ufficio
                                     coord.  e  relazioni esterne del
                                     Dipartimento
                                  Ai signori  Direttori regionali dei
                                     Vigili del fuoco
                                  Ai signori  Comandanti  provinciali
                                     dei Vigili del fuoco
                                  Al C.S.I. S.p.a.
                                  All'Istituto Giordano S.p.a.
                                  All'Istituto M. Masini S.r.l.
                                  Al TE.S.I. S.r.l.
                                  All'UMAN

  La direttiva 97/23/CE, concernente gli equipaggiamenti a pressione,
nel  seguito  indicata  con  la dicitura PED, recepita con il decreto
legislativo  n.  93/2000,  ha  previsto  un  periodo  transitorio  di
«coesistenza» che si e' concluso il 29 maggio 2002.
  Dopo  tale  data  infatti  la  PED  costituisce  in  tutti  i Paesi
contraenti  l'accordo  SEE  l'unica  disposizione  che regolamenta le
condizioni per l'accettabilita' del rischio connesso alla presenza di
fluidi in pressione superiore a 0,5 bar in valore assoluto.
  Tali  condizioni  rappresentano  il  regime  cogente comunitario di
autorizzazione  alla  commercializzazione dei prodotti che presentano
il rischio suddetto, denominati «equipaggiamenti in pressione».
  E'   bene   precisare   che   la   regolamentazione  PED  prescinde
dall'efficacia  dell'utilizzo,  limitandosi  a disciplinare l'aspetto
connesso  alle  rischiose condizioni strumentali necessarie per l'uso
efficace.
  Pertanto   ogni   disposizione   nazionale  avente  l'obiettivo  di
regolamentare  l'uso efficace non e' in conflitto con la direttiva in
argomento e permane cogente.
  Di  contro,  ogni  disposizione  nazionale  avente  l'obiettivo  di
regolamentare  condizioni  per  l'accettabilita' del rischio connesso
alla  presenza di pressioni superiori a 0,5 bar in valore assoluto (o
caratteristiche   costruttive   finalizzate  alla  determinazione  di
queste)   e'   in   conflitto   con   la  direttiva  in  argomento  e
conseguentemente  abrogata  dalla  maggiore rilevanza giuridica della
direttiva  stessa  e  del  relativo  decreto  di  attuazione (decreto
legislativo n. 93/2000).
  Nel  caso  particolare  degli  estintori  portatili e carrellati di
incendio,  il  quadro delle disposizioni cogenti applicabili non puo'
che  continuare  a  fare  riferimento,  rispettivamente,  al  decreto
ministeriale  20 dicembre 1982 e al decreto ministeriale 6 marzo 1992
i  quali,  sia  ai fini dell'approvazione di tipo od omologazione del
prototipo  che  per  la sua produzione, gia' impongono esplicitamente
l'utilizzo  di  «recipienti che abbiano superato i controlli nei casi
prescritti da normative vigenti in materia di apparecchi a pressione»
che  oggi  sono  indiscutibilmente identificabili con le procedure di
attestazione della conformita' indicate dalla «PED».
  Per   l'applicazione   delle   procedure   previste   dal   decreto
ministeriale 20 dicembre 1982 e dal decreto ministeriale 6 marzo 1992
si forniscono le istruzioni che seguono.

1. Applicazione  dell'allegato  A al decreto ministeriale 20 dicembre
1982    per    l'emissione    della   relazione   tecnica   ai   fini
dell'approvazione di tipo degli estintori portatili d'incendio.

  Per  il  rilascio della relazione tecnica ai fini dell'approvazione
di  tipo degli estintori portatili di incendio da parte del Ministero
dell'interno,   i   laboratori   autorizzati  ai  sensi  del  decreto
ministeriale  26 marzo 1985 devono effettuare tutte le prove previste
dall'allegato  A  al  decreto  ad  eccezione  di  quelle indicate nel
seguente prospetto.

=====================================================================
Descrizione                           |Punto|Capoverso|Periodo|Numero
=====================================================================
Dispositivi di scarica                |2.2  |primo    |terzo  |-
---------------------------------------------------------------------
Dispositivi di scarica                |2.2  |primo    |quarto |-
---------------------------------------------------------------------
Dispositivo di sicurezza allo         |     |         |       |
smontaggio. Orificio di riempimento   |2.5  |primo    |primo  |1
---------------------------------------------------------------------
Dispositivi di sicurezza              |2.6  |-        |-      |-
---------------------------------------------------------------------
Protezione delle parti esterne e      |     |         |       |
interne dell'estintore dalla          |     |         |       |
corrosione                            |2.10 |primo    |terzo  |-
---------------------------------------------------------------------
Prove idrauliche                      |4.3  |-        |-      |-
---------------------------------------------------------------------
Prove di resistenza meccanica degli   |     |         |       |
organi funzionali                     |4.4  |terzo    |terzo  |-
---------------------------------------------------------------------
Prove di resistenza meccanica degli   |     |         |       |
organi funzionali                     |4.4  |terzo    |quarto |-
---------------------------------------------------------------------
Prove di corrosione delle parti       |     |         |       |
esterne                               |4.7.1|primo    |secondo|2
---------------------------------------------------------------------
Prove di corrosione delle parti       |     |         |       |
interne ....                          |4.7.2|-        |-      |-

  Si  precisa  che  la  conformita', sia alle prove suddette non piu'
espletate  ai sensi di disposizioni del Ministero dell'interno che ai
requisiti che meglio descrivono la sicurezza in presenza di fluidi in
pressione,   deve   essere   riscontrata   dal  laboratorio  mediante
l'acquisizione   di   documentazione  attestante  la  conformita'  ai
requisiti  essenziali  di sicurezza della PED rilasciata da organismi
notificati ai sensi della direttiva medesima.
  La  mancanza  di  tale  documentazione  non permette lo svolgimento
delle prove previste dal decreto ministeriale 20 dicembre 1982.
  L'eventuale  utilizzo, da parte di un organismo notificato ai sensi
della  PED, di procedure di prova indicate nell'allegato A al decreto
ministeriale  20 dicembre  1982,  per  riscontrare  la conformita' ai
requisiti   essenziali  di  sicurezza  della  P.E.D.,  puo'  avvenire
unicamente   sotto   la   responsabilita'  dell'organismo  notificato
medesimo.

2. Per l'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione
               degli estintori carrellati d'incendio.

  2.  Applicazione  della  norma  UNI  949.2.  Per  il  rilascio  del
certificato  di  prova  ai  fini  dell'omologazione  degli  estintori
carrellati  di  incendio  da  parte  del  Ministero  dell'interno,  i
laboratori  autorizzati  ai  sensi  del decreto ministeriale 26 marzo
1985  devono  effettuare tutte le prove previste dalla norma UNI 9492
ad eccezione di quelle elencate nel seguente prospetto.

=====================================================================
Descrizione                                  |Punto|Capoverso|Periodo
=====================================================================
Dispositivi di scarica                       |2.2  |terzo    |primo
---------------------------------------------------------------------
Dispositivi di scarica                       |2.2  |terzo    |secondo
---------------------------------------------------------------------
Dispositivo di sicurezza allo smontaggio.    |     |         |
Orificio di riempimento                      |2.5  |primo    |-
---------------------------------------------------------------------
Dispositivi di sicurezza ....                |2.6  |-        |-
---------------------------------------------------------------------
Protezione delle parti esterne ed interne    |     |         |
dell'estintore dalla corrosione (1)          |2.10 |-        |-
---------------------------------------------------------------------
Prove idrauliche                             |4.3  |-        |-

  (1)   L'eccezione  non  riguarda  quanto  riferibile  agli  aspetti
connessi  al  funzionamento  meccanico di tutti gli organi funzionali
per i quali il requisito indicato resta vigente.

  Si  precisa  che  la  conformita', sia alle prove suddette non piu'
espletate  ai sensi di disposizioni del Ministero dell'interno, che a
requisiti che meglio descrivono la sicurezza in presenza di fluidi in
pressione,   deve   essere   riscontrata   dal  laboratorio  mediante
l'acquisizione   di   documentazione  attestante  la  conformita'  ai
requisiti  essenziali  di sicurezza della PED rilasciata da organismi
notificati ai sensi della direttiva medesima.
  La  mancanza  di  tale  documentazione  non permette lo svolgimento
delle prove previste dal decreto ministeriale 6 marzo 1992.
  L'eventuale  utilizzo, da parte di un organismo notificato ai sensi
della  PED,  di  procedure di prova indicate nella norma UNI 9492 per
riscontrare la conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza della
P.E.D.    puo'   avvenire   unicamente   sotto   la   responsabilita'
dell'organismo notificato medesimo.

3. Condizioni    per    il    rilascio   del   rinnovo   quinquennale
dell'approvazione di tipo o dell'omologazione.

  Fermo  restando che estintori portatili e carrellati d'incendio non
conformi  alla PED possono essere messi in servizio dopo il 29 maggio
2002  solo  se  gia'  immessi nel mercato (commercializzati) prima di
tale  data, la rinnovabilita' (di cui al punto 9.1 dell'allegato B al
decreto  ministeriale 20 dicembre 1982 per gli estintori portatili ed
all'art.  8  del  decreto ministeriale 6 marzo 1992 per gli estintori
carrellati), deve intendersi per i soli aspetti antincendio. Premesso
quanto  sopra,  per  la  presentazione  della  richiesta  del rinnovo
quinquennale, dopo il 29 maggio 2002, sono ipotizzabili le situazioni
che seguono.

a) Rinnovi quinquennali delle autorizzazioni alla commercializzazione
rilasciate prima del 29 maggio 2002 per prototipi conformi alla PED.

  E'  sufficiente  che  l'istanza  di rinnovo sia accompagnata da una
dichiarazione      dell'intestatario     dell'autorizzazione     alla
commercializzazione  attestante,  sotto  la  propria  responsabilita'
civile  e  penale,  che  l'autorizzazione  stessa  e'  riferita ad un
prototipo  di  estintore di incendio conforme alla PED e riportante i
riferimenti dell'atto emesso ai sensi della stessa PED da cui risulti
la conformita' suddetta.
  Le  istanze  prive  della  dichiarazione  suddetta  saranno  intese
riferite al caso trattato nella successiva lettera b).

b) Rinnovi quinquennali delle autorizzazioni alla commercializzazione
rilasciate  prima  del 29 maggio 2002 per prototipi non conformi alla
PED.

  Non e' possibile procedere al rinnovo.

c) Rinnovi quinquennali delle autorizzazioni alla commercializzazione
rilasciate  dopo il 29 maggio 2002 (per prototipi conformi al decreto
ministeriale  20 dicembre  1982 e successive modificazioni e alla PED
ovvero al decreto ministeriale 6 marzo 1992 e alla PED).

  Il  rinnovo  viene  rilasciato  secondo  le  consuete procedure. Si
ricorda,   infatti,   che   dopo   il  29 maggio  2002  l'ottenimento
dell'autorizzazione  alla  commercializzazione (approvazione del tipo
ovvero omologazione) e' sempre subordinata alla conformita' alla PED.

4. Condizioni per l'effettuazione di eventuali variazioni comportanti
l'indicazione  della conformita' alla PED su estintori d'incendio con
approvazione di tipo antecedente al 29 maggio 2002.

  La  legittima  esigenza  di  indicare  la  conformita' alla PED non
comporta alcun atto del Ministero dell'interno qualora questa avvenga
in  forma  disgiunta  dall'apposizione  dell'etichetta sull'estintore
divisa in cinque parti.
  Se   l'intestatario  dell'autorizzazione  alla  commercializzazione
decide   di   riportare  l'indicazione  della  conformita'  alla  PED
nell'etichetta  suddivisa  in  cinque parti, questa informazione deve
essere  inserita  nella parte quarta conformemente a quanto stabilito
dalle  disposizioni  del  Ministero  dell'interno.  In  tal caso deve
essere    richiesta   al   Ministero   dell'interno   la   variazione
dell'etichetta   e   cio'   non  comportera'  l'esecuzione  di  prove
aggiuntive.

5. Adempimenti  dei  comandi  provinciali nell'ambito delle procedure
per il rilascio del C.P.I.

  Nulla  varia  per  quanto  concerne  gli  adempimenti  dei  comandi
provinciali  la  cui  valutazione  continua a prevedere l'esame della
dichiarazione di conformita' ed il suo riscontro con i dati punzonati
ed apposti sull'etichetta.
  Si  ricorda,  infatti,  che  dopo  il  29 maggio 2002 l'ottenimento
dell'autorizzazione  alla  commercializzazione (approvazione del tipo
ovvero  omologazione) e' sempre subordinato alla conformita' alla PED
e  pertanto  l'esistenza  di  questa e' garantita dall'autorizzazione
alla commercializzazione (approvazione del tipo ovvero omologazione).
  Per  quanto  riguarda gli estintori gia' messi in servizio, risulta
utile dare le seguenti istruzioni.
  Gli estintori legittimamente immessi nel mercato anteriormente alla
data  di pubblicazione della presente circolare possono continuare ad
essere  utilizzati  anche  se  corrispondenti  ad  un  prototipo  con
autorizzazione non rinnovata.
    Roma, 20 giugno 2003

              Il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco
             del soccorso pubblico e della difesa civile
                               Morcone