IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 agosto  2002,  con  il quale e' stato dichiarato, fino al 31 luglio
2003,  lo  stato  di  emergenza  nel  territorio della regione Veneto
colpito da eccezionali eventi atmosferici dal 2 al 5 maggio 2002, dal
23 al 27 maggio 2002 e dal 23 giugno al 25 giugno 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 agosto  2002, con il quale, tra l'altro, e' stato dichiarato, fino
al 31 agosto 2003, lo stato di emergenza nel territorio della regione
Veneto per gli eventi atmosferici dei mesi di luglio e agosto 2003;
  Considerato  che  le  dichiarazioni  degli stati di emergenza sopra
richiamati  sono  stati  adottati per fronteggiare situazioni che per
intensita'  ed  estensione  richiedono  l'utilizzo  di mezzi e poteri
straordinari;
  Considerato  che  sono  tuttora  in  corso gli interventi di natura
emergenziale,   necessari   al   soccorso   ed  all'assistenza  della
popolazione  colpita  dai  predetti  eventi  ed  alla rimozione delle
situazioni di pericolo;
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di  consentire  l'adozione  di
ulteriori misure urgenti, finalizzate al definitivo superamento delle
emergenze, ed al ritorno alle normali condizioni di vita;
  Ritenuto quindi che la predette situazioni emergenziali persistono,
e  che  ricorrono,  quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti
dall'art.  5,  comma  1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la
proroga degli stati di emergenza;
  Vista  la  nota  n.  5249/46.03  del  2 luglio 2003 con la quale la
regione Veneto, ha chiesto la proroga delle dichiarazioni dello stato
di emergenza in relazione ai predetti eventi atmosferici;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 25 luglio 2003;

                              Decreta:

  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, gli stati di emergenza nel territorio della
regione  Veneto,  di  cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  2  e  del  30 agosto  2002,  citati  in premessa, sono
prorogati fino al 30 giugno 2004.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 25 luglio 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi