La  materia  della  «trasparenza  delle condizioni contrattuali»,
disciplinata   dal  Titolo  VI  (articoli 115-128)  del  testo  unico
bancario  (decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito
TUB),  ha  formato  oggetto  della deliberazione del CICR del 4 marzo
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003.
    La  revisione organica della vigente disciplina di trasparenza e'
volta a introdurre strumenti che - alla luce dell'esperienza maturata
negli anni di applicazione della normativa - consentano di perseguire
con  maggior  efficacia  gli obiettivi di tutela della clientela e di
promozione della concorrenza.
    La  nuova  disciplina s'inserisce in una cornice normativa che e'
stata  via  via  integrata  con l'emanazione di disposizioni volte ad
accrescere la tutela dell'utente dei servizi bancari e finanziari. Da
ultimo,  le  delibere  del  CICR  del febbraio del 2000 hanno dettato
disposizioni  in  materia  di  capitalizzazione  degli interessi e di
estinzione anticipata dei crediti fondiari; il decreto legislativo n.
253  del luglio  2000,  con riguardo ai bonifici transfrontalieri, ha
previsto  specifici  obblighi informativi in capo agli intermediari e
procedure  per  la composizione stragiudiziale delle controversie; la
Banca  d'Italia,  nel luglio del 1999 e nel novembre 2000, ha emanato
specifiche  disposizioni in materia di trasparenza per la raccolta in
titoli delle banche.
    Esigenze    di    adeguamento    normativo    provengono    anche
dall'evoluzione    dell'operativita'   degli   intermediari   e,   in
particolare,   dall'affermarsi  delle  nuove  tecnologie,  che  hanno
sollecitato l'elaborazione di apposite iniziative in sede comunitaria
(direttive  2000/31/CE sul «commercio elettronico» e 2002/65/CE sulla
«vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori»).
    La  richiamata  delibera del CICR del marzo scorso ha individuato
le   linee   fondamentali  della  nuova  disciplina  di  trasparenza,
rimettendo  alla  Banca  d'Italia  l'emanazione delle disposizioni di
attuazione.
    La  normativa  della  trasparenza  riguarda i diversi momenti del
rapporto  banca-cliente:  la pubblicita' preventiva delle condizioni,
finalizzata  anche  alla  comparazione  tra  le  offerte  di  diversi
intermediari;  l'effettiva  conoscenza  da  parte  del  cliente delle
clausole   contrattuali  predisposte  dalla  banca;  la  forma  e  il
contenuto  dei  contratti;  la rendicontazione periodica e finale del
rapporto.
    Le  unite  disposizioni  costituiscono  una  nuova  versione  del
Titolo X,  Capitolo  1  del  fascicolo Istruzioni di vigilanza per le
banche   (circolare   n.   229  del  21 aprile  1999).  Con  separati
provvedimenti  sono  dettate  le  disposizioni  concernenti gli altri
intermediari destinatari delle norme di trasparenza.
    Le  previsioni  riguardanti  la  pubblicita'  si  applicano  alle
operazioni  e  ai servizi indicati nell'elenco allegato alla delibera
del  Comitato,  mentre le altre disposizioni trovano applicazione per
la generalita' delle operazioni e dei servizi, ivi incluso il credito
al  consumo.  Ai  sensi  dell'art.  23,  comma  4,  del  testo  unico
dell'intermediazione  finanziaria  (decreto  legislativo  24 febbraio
1998,  n.  58,  di  seguito  TUF),  le  disposizioni  in esame non si
applicano  ai  servizi  di investimento ne' al servizio accessorio di
cui all'art. 1, comma 6, lettera f), del TUF.
    Nell'ambito dei principi generali della disciplina di trasparenza
viene   posto   in  evidenza  come  il  rispetto  delle  disposizioni
presuppone  che  le  relazioni d'affari siano improntate a criteri di
buona  fede  e  correttezza. Viene, inoltre, richiamata l'esigenza di
osservare  l'insieme  delle disposizioni che l'ordinamento prevede in
materia  di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti
della  clientela, che le banche debbono considerare come un complesso
normativo integrato.
    La  nuova  regolamentazione  ridefinisce,  in  primo  luogo,  gli
strumenti  di  pubblicita',  al  fine  di  elevare  la qualita' delle
informazioni  rese  e  di  renderne  piu'  facilmente comprensibili i
contenuti.
    Viene  introdotto  un  avviso,  denominato  «principali  norme di
trasparenza»,  volto  a  richiamare l'attenzione del cliente sui piu'
rilevanti  diritti  e  strumenti  di  tutela  che  la  disciplina gli
riconosce.
    La  pubblicita'  preventiva  si  incentra sui «fogli informativi»
relativi   a   singole  operazioni  e  servizi,  i  quali  contengono
dettagliate    informazioni   ripartite   nelle   seguenti   sezioni:
informazioni   sulla   banca;   caratteristiche   e   rischi   tipici
dell'operazione o del servizio; condizioni economiche dell'operazione
o  del servizio; clausole contrattuali che regolano l'operazione o il
servizio.  I  fogli  riportano altresi' una legenda esplicativa delle
principali nozioni in essi utilizzate.
    Per  la  vendita  di  prodotti  complessi  a consumatori e per la
sottoscrizione  di titoli strutturati emessi dalle banche e' previsto
l'obbligo di preventiva consegna al cliente del foglio informativo.
    Specifiche disposizioni disciplinano gli adempimenti pubblicitari
nelle  ipotesi  di  «offerta fuori sede» e di utilizzo di tecniche di
comunicazione  a  distanza, allo scopo di adattare le regole generali
di   trasparenza   a   modalita'  operative  che  possono  richiedere
particolari  cautele;  nel  caso  in  cui  le  banche si avvalgano di
tecniche   di   comunicazione  a  distanza,  vengono  valorizzate  le
potenzialita'   di   tali  mezzi  per  conseguire  gli  obiettivi  di
trasparenza.
    Sono  stati,  inoltre,  introdotti nuovi adempimenti in capo alle
banche,  per  accrescere  il  grado di consapevolezza della clientela
nella  fase «precontrattuale». Gli interventi mirano a consentire una
ponderata  valutazione degli impegni derivanti dall'eventuale stipula
del   contratto   e  a  rendere  immediatamente  percepibili  i  piu'
significativi diritti e oneri previsti dal contratto stesso.
    Sotto  il primo profilo, il cliente ha diritto di ottenere, prima
della  stipula, una copia del testo contrattuale completo in ogni sua
parte; data la natura informativa dell'adempimento, la consegna della
copia del contratto non impegna le parti alla sua conclusione.
    Con  riguardo  al  secondo  aspetto, e' previsto che al contratto
venga  unito  un  «documento  di  sintesi»  contenente  le principali
condizioni  praticate, redatto sul modello dei fogli informativi e da
aggiornare nel corso dello svolgimento del rapporto.
    E',  inoltre,  richiesto l'inserimento di un indicatore sintetico
di  costo (ISC), comprensivo di tutti gli oneri a carico del cliente,
in  analogia  al  TAEG  gia'  adottato  per i contratti di credito al
consumo.  La  scelta  operata  nelle  disposizioni  e'  quella di una
graduale  estensione  dell'ISC,  tenuto conto della rilevante portata
innovativa  dello  strumento.  Esso  verrebbe  da  subito applicato a
operazioni  che presentano particolari caratteristiche tecniche e che
hanno  ampia  diffusione  presso la clientela retail; in prospettiva,
come  espressamente indicato nelle istruzioni, potra' essere adottato
anche  per  altre fattispecie contrattuali, alla luce dell'esperienza
applicativa delle nuove regole.
    In  tema  di  forma  dei contratti, le nuove disposizioni sono in
parte   ricognitive   delle  previsioni  del  TUB,  incentrate  sulla
richiesta  della  forma  scritta  ad  substantiam.  Al  ricorrere  di
determinate  condizioni,  sono  previste  eccezioni  per  i contratti
effettuati  in  esecuzione  di  contratti  redatti  per iscritto, per
quelli aventi carattere occasionale e per quelli relativi alla moneta
elettronica.
    Sono ridefiniti i presidi informativi cui la clientela ha diritto
durante   lo   svolgimento   del  rapporto.  Le  comunicazioni  delle
variazioni contrattuali sfavorevoli, previste dall'art. 118 TUB, sono
volte  ad assicurare una chiara e tempestiva comunicazione al cliente
delle  variazioni  intervenute; viene precisato che l'efficacia delle
variazioni  decorre  comunque  dalla  comunicazione  al cliente. Come
stabilito   dal   CICR,   e'  confermata  la  possibilita',  prevista
dall'attuale  normativa,  che le variazioni sfavorevoli generalizzate
siano   comunicate  alla  clientela  in  modo  impersonale,  mediante
inserzioni  nella  Gazzetta  Ufficiale; tali variazioni devono essere
comunque  notificate  individualmente al cliente alla prima occasione
utile.
    Per quanto concerne le comunicazioni periodiche, le banche devono
fornire   alla  clientela,  analiticamente,  una  completa  e  chiara
informativa  sullo  svolgimento  del  rapporto e assicurare un quadro
costantemente aggiornato delle condizioni praticate.
    L'entrata  in  vigore  delle  nuove  disposizioni  -  che saranno
pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - e'
fissata, in conformita' alla delibera del CICR del 4 marzo 2003, alla
data  del 1° ottobre p.v. Ai rapporti in essere alla medesima data si
applicano   i   criteri  generali  e  le  previsioni  in  materia  di
comunicazioni alla clientela.
                                                Il Governatore: Fazio