IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto  l'art.  38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119, (legge
finanziaria  1981) e successive modificazioni, in virtu' del quale il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad effettuare
operazioni  di  indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche
attraverso  l'emissione  di  certificati  di  credito del Tesoro, con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
    Visto   l'art.  9  del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  149,
convertito  nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237,  con  cui  si e'
stabilito,  tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e
delle  finanze  sono  determinate  ogni  caratteristica, condizione e
modalita'  di  emissione  e  di  collocamento  dei  titoli del debito
pubblico;
    Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  Titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
    Visto  il  decreto  legislativo  13 aprile  1999, n. 112, recante
riordino  del  servizio  nazionale  della  riscossione, in attuazione
della  delega  prevista  dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in
particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:
      i   concessionari  del  servizio  nazionale  della  riscossione
possono   definire  automaticamente  le  domande  di  rimborso  e  di
discarico  per  inesigibilita' di quote iscritte in ruoli erariali da
essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici
e non ancora esaminate;
      la  somma  da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al
1999 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande
di  rimborso  calcolato  al  netto  degli  sgravi  provvisori  e  dei
provvedimenti  di  dilazione  per  le  quali il concessionario stesso
esercita la facolta' di definizione automatica;
      l'importo  globale  da  corrispondere ai predetti concessionari
non puo' superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi
di lire annue;
      al  fine  di  corrispondere  ai  concessionari in parola quanto
dovuto,  e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo
massimo di lire 4.000 miliardi, cosi' ripartita:
        a) lire  1.000  miliardi  per  l'anno 1999, con godimento dei
titoli dal 1° gennaio 2000;
        b) lire  1.000  miliardi  per  l'anno 2000, con godimento dei
titoli dal 1° gennaio 2001;
        c) lire  1.000  miliardi  per  l'anno 2001, con godimento dei
titoli dal 1° gennaio 2002;
        d) lire  1.000  miliardi  per  l'anno 2002, con godimento dei
titoli dal 1° gennaio 2003;
      con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione   economica  sono  stabilite  le  caratteristiche,  le
modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;
    Vista  la  legge  21 novembre  2000,  n.  342,  recante misure in
materia   fiscale,   e,   in   particolare,   l'art.   79,  con  cui,
nell'estendere  al  30 giugno  1999  la  data  di  riferimento per le
domande  di  rimborso  e  di  discarico per inesigibilita' ammesse ai
benefici  della  normativa  in  parola,  si  e'  ridotto  di lire 600
miliardi  l'importo massimo complessivo dei titoli da assegnare, e di
lire  200 miliardi  ciascuno gli importi di cui alle lettere b), c) e
d) suindicate;
    Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione
del  bilanci o di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003,
ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito
il  limite  massimo  di  emissione  dei  prestiti pubblici per l'anno
stesso,  al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni
debitorie;
    Considerato   che,  con  appositi  decreti  ministeriali,  si  e'
provveduto   all'emissione  e  all'assegnazione  dei  certificati  di
credito  del  Tesoro  relativi  alla  prima e alla seconda annualita'
previste  dalla  citata  normativa  e che con decreto ministeriale n.
19783  dell'8 gennaio  2003,  come  risulta  modificato  dal  decreto
ministeriale  n. 6705 del 27 gennaio 2003, si e' disposta l'emissione
e  l'assegnazione  dei  certificati di credito del Tesoro relativi ad
una  prima  quota  della  terza  annualita',  per  l'importo  di euro
320.630.000;
    Vista  la  lettera  n. 2003/109121 del 7 luglio 2003 con la quale
l'Agenzia  delle  entrate  ha  trasmesso,  fra  gli  altri, un elenco
riguardante  i  nominativi degli aventi diritto alla assegnazione dei
suddetti titoli di Stato, ai sensi dell'art. 79 della citata legge n.
342   del   2000,   per  complessivi  8.494.000  euro,  tenuto  conto
dell'importo  di  2.033,81  euro  derivante  dagli  arrotondamenti da
effettuare;
    Ritenuto   che  occorre  disporre,  per  le  predette  finalita',
l'emissione di una ulteriore quota relativa alla terza annualita' dei
certificati  di  credito  del  Tesoro con godimento 1° gennaio 2002 e
scadenza   luglio  2009,  per  l'ammontare  nominale  di  complessivi
8.494.000  euro,  da versare all'entrata del bilancio statale con due
separate  quietanze,  la prima di euro 8.491.966,19 (pari all'importo
del  credito  da estinguere) e la seconda di euro 2.033,81 (derivante
dagli arrotondamenti di cui sopra);
    Visto  il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
    Visto  il  decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    Ai  sensi  dell'art.  38  della  legge  30 marzo  1981, n. 119, e
successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 79 della
legge  21 novembre 2000, n. 342, e' disposta l'emissione di una terza
quota,  relativa  alla terza delle annualita' previste dalla predetta
normativa,  di  certificati  di  credito del Tesoro al portatore, per
l'importo di nominali Euro 8.494.000, da assegnare ai soggetti aventi
diritto  alla  restituzione  delle  quote iscritte in ruoli erariali,
indicati  nell'elenco  allegato  al  presente  decreto, alle seguenti
condizioni:
      godimento: 1° gennaio 2002;
      scadenza: 1° luglio 2009;
      prezzo d'emissione: alla pari;
      rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2009;
      tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le
modalita'  di  cui all'art. 1 del decreto ministeriale dell'8 gennaio
2003, citato nelle premesse.
    All'atto   dell'assegnazione  verranno  corrisposti  agli  aventi
diritto gli interessi relativi alle semestralita' scadute.