IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto   l'art.   38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad effettuare
operazioni  di  indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche
attraverso  l'emissione  di  certificati  di  credito del Tesoro, con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, tra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 aprile  1999,  n.  112, recante
riordino  del  servizio  nazionale  della  riscossione, in attuazione
della  delega  prevista  dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in
particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:
    i  concessionari del servizio nazionale della riscossione possono
definire  automaticamente  le  domande di rimborso e di discarico per
inesigibilita' di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate
fino  al  31 dicembre  1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora
esaminate;
    la  somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99
per  cento  dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di
rimborso   calcolato   al   netto   degli  sgravi  provvisori  e  dei
provvedimenti  di  dilazione  per  le  quali il concessionario stesso
esercita la facolta' di definizione automatica;
    l'importo  globale da corrispondere ai predetti concessionari non
puo'  superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di
lire annue;
    al  fine  di  corrispondere  ai  concessionari  in  parola quanto
dovuto,  e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo
massimo di lire 4.000 miliardi, cosi' ripartita:
      a) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  1999,  con godimento dei
titoli dal 1° gennaio 2000;
      b) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  2000,  con godimento dei
titoli dal 1° gennaio 2001;
      c) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  2001,  con godimento dei
titoli dal 1° gennaio 2002;
      d) lire  1.000  miliardi  per  l'anno  2002,  con godimento dei
titoli dal 1° gennaio 2003,
con   decreto   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica  sono  stabilite  le  caratteristiche,  le
modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;
  Vista  la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia
fiscale,  e,  in  particolare,  l'art. 79, con cui, nell'estendere al
30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di
discarico  per  inesigibilita' ammesse ai benefici della normativa in
parola,  si  e'  ridotto  di  lire  600  miliardi  l'importo  massimo
complessivo  dei titoli da assegnare, e di lire 200 miliardi ciascuno
gli importi di cui alle lettere b), c) e d) suindicate;
  Visto l'art. 60-bis del citato decreto legislativo n. 112 del 1999,
introdotto dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, con cui si
stabilisce   che   ai  concessionari  del  servizio  nazionale  della
riscossione  spetta  il  rimborso  del 99 per cento della meta' delle
spese  delle  procedure  esecutive infruttuose di cui all'art. 61 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, e che detto
rimborso  e'  erogato  in  titoli  di  Stato, nel rispetto dei limiti
fissati  dall'art.  60  del  ripetuto  decreto legislativo n. 112 del
1999, come modificato dall'art. 79 della legge n. 342 del 2000;
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del
bilancio  di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed,
in  particolare,  il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito
il  limite  massimo  di  emissione  dei  prestiti pubblici per l'anno
stesso,  al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni
debitorie;
  Considerato   che,   con   appositi  decreti  ministeriali,  si  e'
provveduto   all'emissione  e  all'assegnazione  dei  certificati  di
credito  del  Tesoro  relativi  alla  prima e alla seconda annualita'
previste  dalla  citata  normativa  e che con decreto ministeriale n.
19783  dell'8 gennaio  2003,  come  risulta  modificato  dal  decreto
ministeriale  n. 6705 del 27 gennaio 2003, si e' disposta l'emissione
e  l'assegnazione  dei  certificati di credito del Tesoro relativi ad
una  prima  quota  della  terza  annualita',  per  l'importo  di euro
320.630.000;
  Vista  la  lettera  n.  2003/109121  del 7 luglio 2003 con la quale
l'Agenzia  delle  entrate  ha  trasmesso,  fra  gli  altri, un elenco
riguardante  i  nominativi degli aventi diritto alla assegnazione dei
suddetti  titoli  di  Stato,  ai  sensi  dell'art.  60-bis del citato
decreto legislativo n. 112 del 1999, per complessivi 43.839.000 euro,
tenuto   conto   dell'importo   di  50.556,81  euro  derivante  dagli
arrotondamenti   da  effettuare,  e  tenuto  conto,  altresi',  della
sospensione  dell'assegnazione  dei titoli medesimi alla SEAL S.p.a.,
nei  confronti  della  quale e' tuttora in essere un provvedimento di
fermo  amministrativo  emanato dall'ufficio di Viterbo della medesima
Agenzia;
  Ritenuto   che   occorre   disporre,  per  le  predette  finalita',
l'emissione  di un ulteriore quota relativa alla terza annualita' dei
certificati  di  credito  del  Tesoro con godimento 1° gennaio 2002 e
scadenza  1° luglio  2009,  per  l'ammontare  nominale di complessivi
43.839.000  euro, da versare all'entrata del bilancio statale con due
separate  quietanze,  la  prima  di  euro  43.788.443,19 e la seconda
(derivante dagli arrotondamenti di cui sopra) di euro 50.556,81;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119, e
successive  modificazioni,  e per le finalita' di cui all'art. 60-bis
del  decreto  legislativo  n.  112  del  1999, introdotto dal decreto
legislativo  n.  193  del 2001, e' disposta l'emissione di una quarta
quota,  relativa alla terza delle annualita' previste dalla normativa
citata  nelle  premesse,  di  certificati  di  credito  del Tesoro al
portatore, per l'importo di nominali 43.839.000 euro, da assegnare ai
soggetti  indicati  nell'elenco  allegato  al  presente decreto, alle
seguenti condizioni:
    godimento: 1° gennaio 2002;
    scadenza: 1° luglio 2009;
    prezzo d'emissione: alla pari;
    rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2009;
    tasso  d'interesse  semestrale: variabile, da determinarsi con le
modalita'  di  cui all'art. 1 del decreto ministeriale dell'8 gennaio
2003, citato nelle premesse.
  All'atto   dell'assegnazione   verranno  corrisposti,  agli  aventi
diritto gli interessi relativi alle semestralita' scadute.