IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Visto  l'art.  2544  del  codice civile che prevede lo scioglimento
d'ufficio delle societa' cooperative e dei loro consorzi;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
  Visto  l'art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n.
318,  nel  testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 6;
  Tenuto  conto  della  circolare  del  Ministero  del lavoro e della
previdenza  sociale  n.  30/81  con la quale, tra l'altro, sono state
impartite  istruzioni  in  materia  di scioglimento d'ufficio ex art.
2544  del  codice  civile  con particolare riferimento all'inutilita'
della  nomina  del  commissario  liquidatore in presenza di un attivo
modesto  che  non  consenta  nemmeno  la  copertura  delle  spese  di
procedura;
  Ritenuto   che   tale   concetto,   in  ossequio  al  principio  di
economicita'   dell'azione  amministrativa,  possa  essere  utilmente
ampliato  alle  procedure  il cui ultimo bilancio depositato risale a
piu' di cinque anni;
  Considerato che, laddove l'ultimo bilancio depositato comprenda fra
le  poste  attive  solamente  reliquati  patrimoniali  mobiliari,  in
considerazione del lasso di tempo intercorso, si puo' ragionevolmente
ritenere   ormai   prescritto,   decaduto   o  comunque  inazionabile
qualsivoglia diritto o pretesa economica ad esse connessa;
  Ravvisata   la   necessita'   di   procedere   ad   una   ulteriore
semplificazione  degli  atti  amministrativi inerenti i provvedimenti
sanzionatori  nei  confronti  delle  societa'  cooperative e dei loro
consorzi;
  Riconosciuta  quindi  l'opportunita'  di fissare i nuovi criteri di
cui alle premesse;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dalla  data del presente decreto, non si procede alla
nomina  del  commissario  liquidatore nelle procedure di scioglimento
d'ufficio ex art. 2544 del codice civile delle societa' cooperative e
dei  loro  consorzi  laddove  l'ultimo  bilancio  depositato annoveri
solamente poste attive di natura mobiliare e risalga a piu' di cinque
anni dalla data dell'ultima revisione o mancata revisione.