Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta «Aglio bianco di Monticelli», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'organizzazione di produttori AINPO con sede in Parma, strada dei Mercati, 17, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato. Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari. PROPOSTA DI DISCIPLINARE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA AGLIO BIANCO DI MONTICELLI (regolamento CEE 2081/92) Art. 1. Nome del prodotto La denominazione di origine protetta «Aglio bianco di Monticelli» e' riservata al prodotto di cui alla specie Allium sativum L. rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92, e riportati nel presente disciplinare di produzione.