Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali esaminata
l'istanza  intesa  ad  ottenere  la protezione della denominazione di
origine   protetta   «Aglio  bianco  di  Monticelli»,  ai  sensi  del
regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  presentata  dall'organizzazione  di
produttori  AINPO  con sede in Parma, strada dei Mercati, 17, esprime
parere  favorevole  sulla  stessa e sulla proposta di disciplinare di
produzione nel testo in appresso indicato.
    Le   eventuali  osservazioni  relative  alla  presente  proposta,
adeguatamente  motivate,  dovranno  essere  presentate  dai  soggetti
interessati,  nel  rispetto  della disciplina fissata dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 642, «Disciplina
dell'imposta  di  bollo»  e  successive  modifiche al Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  -  Dipartimento della qualita' dei
prodotti  agroalimentari  e  dei  servizi - Direzione generale per la
qualita'  dei  prodotti  agroalimentari e la tutela del consumatore -
QTC  III  -  via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente proposta.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni e
dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
            PROPOSTA DI DISCIPLINARE DELLA DENOMINAZIONE
           DI ORIGINE PROTETTA AGLIO BIANCO DI MONTICELLI
                      (regolamento CEE 2081/92)
                               Art. 1.
                          Nome del prodotto
    La denominazione di origine protetta «Aglio bianco di Monticelli»
e'  riservata  al  prodotto  di  cui  alla  specie  Allium sativum L.
rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento
CEE n. 2081/92, e riportati nel presente disciplinare di produzione.