IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
                 PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
dicembre  2001  con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato
di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  -  delegato per la
protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243
del  29 settembre  2002  con  la quale sono stati conferiti ulteriori
poteri al commissario governativo;
  Atteso che il comune di Bosa con nota prot. 7782 del 17 giugno 2003
ha rappresentato quanto segue:
    a) per  l'anno  2002 e' stata emessa l'ordinanza commissariale n.
280  per  l'approvvigionamento  idropotabile del comune di Bosa dalla
diga  di  Monteleone Roccadoria mediante il rilascio di 500.000 metri
cubi di risorsa per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto,
    b) il rilascio di tale quantitativo di risorsa idrica ha permesso
di  migliorare l'erogazione dell'acqua sia i termini quantitativi che
qualitativi;
    c) anche  per  l'anno in corso si rende assolutamente necessario,
al  fine  di  garantire  analoga  distribuzione  dell'acqua  per  uso
potabile,   il  rilascio  dalla  diga  di  Monteleone  Roccadoria  un
quantitativo  di  risorsa  idrica pari almeno a quella rilasciata nel
2002;
  Atteso che, la soluzione avanzata dal comune di Bosa appare l'unica
compatibile   con   l'urgenza   di   garantire   l'approvvigionamento
idropotabile della comunita' interessata nei mesi estivi del corrente
anno;
  Riconosciuta   la   necessita'  di  garantire  l'approvvigionamento
idropotabile del comune di Bosa;
                              Ordina:
  1.  Per  le finalita' di approvvigionamento idropotabile del comune
di Bosa, il consorzio di bonifica della Nurra provvedera' al rilascio
in  alveo,  dal  15 luglio al 31 agosto, su indicazione del comune di
Bosa  medesimo,  dalla  diga di Monteleone Roccadoria sul Temo, di un
quantitativo di risorsa idrica non superiore a 500.000 m3.
  2. Le modalita' del rilascio ed il corrispettivo relativo al volume
di  risorsa  effettivamente  rilasciato  in alveo verranno concordati
d'intesa tra il consorzio ed il comune predetti.
  3.  Sono  vietati,  nel  periodo  indicato al precedente punto 1, i
prelievi  in  alveo,  salvo  quelli gia' autorizzati ad esclusivo uso
potabile.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
la presente ordinanza.
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi
dell'art.  5  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino
ufficiale della regione Sardegna, parte II.
    Cagliari, 21 luglio 2003
                                     Il commissario governativo: Pili