Premessa.
  Conformemente  a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  si  comunicano  le  modalita'  secondo  le  quali il
Ministero   delle   attivita'   produttive  (di  seguito:  Ministero)
concedera' i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi
multiregionali  per il commercio estero costituiti da piccole e medie
imprese.
  In  particolare,  la  circolare stabilisce le modalita' riguardanti
l'approvazione dei programmi da realizzare nel 2004 e la liquidazione
dei contributi per i programmi realizzati nel 2003.
  Considerato  che  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha
attribuito  alle  regioni  la  gestione  dei  contributi destinati ai
consorzi  monoregionali  e  che  con  il  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  26 maggio  2000  sono  state  trasferite le
risorse  alle  regioni  a  statuto  ordinario,  la presente circolare
riguarda  esclusivamente  la  gestione  dei  contributi  destinati ai
consorzi multiregionali.
  Atteso  inoltre  che il trasferimento delle competenze non e' stato
ancora perfezionato per le regioni a statuto speciale Sicilia e Valle
D'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere
anche i consorzi monoregionali con sede in tali regioni fino a quando
non  sara'  completato  l'iter  di trasferimento delle competenze. La
liquidazione  del contributo e' subordinata alla messa a disposizione
di  questa  amministrazione  da  parte del Ministero del tesoro delle
relative risorse, attualmente accantonate nel fondo unico.
  La  presente  circolare  potra'  subire modifiche in relazione agli
ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle regioni.
                              Sezione I
Scopo della concessione dei contributi.
  1. Secondo  quanto  previsto  dall'art.  22,  comma  1, del decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n.  143  (Disposizioni  in  materia  di
commercio  con  l'estero),  i  contributi concessi dal Ministero sono
finalizzati  ad  incentivare  lo  svolgimento di specifiche attivita'
promozionali   e  la  realizzazione  di  progetti  volti  a  favorire
l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
  2. In  applicazione  della  disciplina comunitaria che, per evitare
distorsioni  della  libera  concorrenza, vieta gli aiuti diretti alle
singole  imprese,  il  contributo  e'  destinato unicamente agli enti
associativi  per favorire il processo di internazionalizzazione della
generalita'  delle associate. Pertanto, il contributo non puo' essere
impiegato  per  coprire  i  costi  di iniziative (personalizzate) cui
abbiano partecipato un numero di associati inferiore alla meta'.
  3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle
azioni  promozionali.  I  programmi  proposti, pertanto, non dovranno
contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.
Definizione di consorzio multiregionale.
  4. Sono  considerati multiregionali i consorzi di cui almeno il 25%
delle  imprese associate abbiano la sede legale in una o piu' regioni
diverse  da quella delle restanti imprese. Per i consorzi che abbiano
piu'  di  60  imprese associate, il requisito minimo e' fissato in 15
imprese aventi sede legale in una o piu' regioni diverse da quelle in
cui hanno sede le restanti imprese.
  5. Tale   requisito  minimo  deve  essere  posseduto  dai  consorzi
ininterrottamente dalla domanda di approvazione del programma sino al
31 dicembre dell'anno cui si riferisce il programma stesso.
Destinatari dei contributi.
  6. Possono  accedere  ai contributi per le attivita' promozionali i
consorzi  e  le  societa'  consortili  multiregionali, anche in forma
cooperativa,    aventi    come   scopi   sociali   esclusivi,   anche
disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate
e  l'attivita' promozionale necessaria per realizzarla. Nello statuto
deve essere specificato il divieto di distribuzione degli utili anche
in  caso  di  scioglimento.  I contributi possono essere riconosciuti
esclusivamente sulle spese relative all'attivita' promozionale.
  7. Il  consorzio deve essere costituito da un numero di imprese non
inferiore a otto; tale limite puo' essere ridotto a cinque qualora le
imprese   abbiano  sede  nelle  regioni  dell'obiettivo 1  (Campania,
Puglia,  Calabria,  Basilicata,  Sicilia  e  Sardegna) o rientrino in
settori  merceologici specializzati, oppure sia costituito da imprese
artigiane  (art.  2, comma 3, della legge n. 83/1989). Le consorziate
devono  avere la natura di PMI come definite dai decreti ministeriali
del  18 settembre  1997  (Gazzetta  Ufficiale  n.  229 del 1° ottobre
1997), del 27 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre
1997)   e   del   23 dicembre   1997   (Gazzetta   Ufficiale   n.  34
dell'11 febbraio  1998).  Le suddette condizioni minime devono essere
possedute   dai   consorzi   ininterrottamente   dalla   domanda   di
approvazione  del  programma  sino  al  31 dicembre  dell'anno cui si
riferisce la domanda.
  8. Per accedere ai contributi, il consorzio deve essere composto da
imprese  che svolgono attivita' artigiane, industriali, commerciali e
di  trasporto,  ovvero  attivita' ausiliarie delle precedenti.(art. 1
della legge n. 83/1989).
  9. Dal  momento della presentazione del programma promozionale sino
al  31 dicembre  dell'anno  di  riferimento  del programma stesso, il
fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto e formato da
singole  quote  di partecipazione non inferiori a Euro 1.291,14 e non
superiori al 20% del fondo stesso.
                             Sezione II
Presentazione delle domande.
  10. Le  domande  devono  essere  redatte  in  bollo  e inoltrate al
Ministero  delle  attivita'  produttive,  Direzione  generale  per la
promozione  degli  scambi - Divisione III, viale Boston n. 25 - 00144
Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere
entro  e non oltre le date in seguito specificate. Le domande spedite
successivamente  non  saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta
fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere
fa  fede  la  data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di
ricezione apposta sulla busta dal Ministero.
  11. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere
redatte  utilizzando  i  modelli allegati alla presente circolare. Il
non  utilizzo  dei  moduli  o  la  loro incompleta presentazione puo'
determinare la mancanza delle informazioni necessarie alla conduzione
dell'istruttoria  ed  il  conseguente  diniego  dell'approvazione del
programma.
  12. Ai   sensi  dell'art.  38  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, le domande, le dichiarazioni e
le  schede  progetto  devono essere firmate dal legale rappresentante
del  consorzio,  il  quale, con la propria firma, attesta di essere a
conoscenza  delle  conseguenze  penali  previste per le dichiarazioni
mendaci.
  13. Le  scadenze  per  la  presentazione  delle  domande sono cosi'
stabilite:
    domanda di approvazione del programma 2004: 30 ottobre 2003;
    domanda  di  liquidazione  del  contributo  sul  rendiconto 2003:
15 aprile 2004.
  14. Nelle   domande   deve   essere   specificato   il   nominativo
dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante
legale di intrattenere rapporti con il Ministero.
                             Sezione III
Presentazione   della   domanda   di   approvazione   del   programma
promozionale 2004.
  15. I consorzi che intendono accedere al contributo sulle attivita'
promozionali da realizzare nel 2004 devono presentare il programma al
Ministero  per l'approvazione. La domanda di approvazione deve essere
redatta  secondo  il  modello  A allegato ed inviata al Ministero. Il
programma  si  articola  in  progetti  redatti in schede contenenti i
seguenti elementi (modello B):
    scelta   del   mercato   estero  con  l'indicazione  del  settore
merceologico interessato;
    obiettivo di ciascun progetto;
    predeterminazione dei relativi indicatori e standard da applicare
a consuntivo per la misurazione dei risultati;
    azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione
delle fasi, dei modi, dei tempi, dei luoghi e dei costi);
    interventi finanziari di eventuali partner pubblici e privati;
    costo di ciascuna azione al netto di I.V.A.;
    costo totale del progetto al netto di I.V.A.
  Ad  ogni  scheda  il  consorzio  deve  allegare  le  fotocopie  dei
preventivi di spesa firmati dall'erogatore dei servizi e/o prestatore
d'opera.  I  preventivi  sono  destinati unicamente a quantificare un
preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo a far eseguire le
azioni  dai medesimi soggetti. Ove per giustificati motivi che devono
essere indicati, non siano disponibili alcuni preventivi di spesa, il
costo  del  progetto  deve essere basato su una realistica previsione
firmata dal legale rappresentante.
  16. Il  programma deve riportare il piano finanziario, sottoscritto
anch'esso  dal  legale  rappresentante,  con  indicazione dei costi e
della  loro copertura, distinta in risorse proprie, contributo atteso
del Ministero, altri contributi pubblici e ricavi vari, come segue:


===================================================================
             |                     Copertura
             |-----------------------------------------------------
Costo totale | Risorse proprie (*).......       | Euro .......
    del      | Contributo atteso del Ministero. | Euro .......
 programma   | Altri contributi pubblici....... | Euro .......
Euro ....... | Ricavi vari e sponsorizzazioni   |
               private......................... | Euro .......

    (*)  per  risorse  proprie  si  intendono:  le  riserve, le quote
associative   ordinarie   e  straordinarie  gia'  versate  dai  soci.
  17. L'attivita'  promozionale  deve  essere  programmata in modo da
apportare benefici generalizzati per i soci e pertanto i progetti che
registrano  una partecipazione inferiore alla meta' dei soci non sono
ammessi   a   contributo.   Per   i   consorzi   multisettoriali,  la
partecipazione agli eventi sara' valutata caso per caso.
Progetti preferenziali.
  18. Al  fine  di  favorire  la collaborazione sinergica tra diversi
organismi  finalizzata  alla  promozione  di  un  insieme organico di
iniziative a favore di un settore merceologico o di una filiera in un
determinato Paese estero, una preferenza e' accordata a quei progetti
che  prevedano la realizzazione di diverse iniziative in sinergia con
le regioni o con le camere italiane all'estero ex legge n. 518/1970.
  19. Compatibilmente    con    la   disponibilita'   delle   risorse
finanziarie,  agli  stessi progetti e' assicurato un contributo nella
misura  fissata dall'art. 5 della legge n. 83/1989 e dagli articoli 3
e 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1992, nonche' la corresponsione
di un anticipo nella misura massima del 25%.
  20. I  progetti  preferenziali  dovranno  essere  corredati  da una
dichiarazione    di    conferma   della   collaborazione   rilasciata
dall'organismo partner.
Scelta degli indicatori e degli standard.
  21. Ogni  progetto dovra' specificare gli indicatori e gli standard
da  utilizzare per verificare il raggiungimento dei risultati attesi.
Nel presente contesto si intende:
    a) per   indicatore   una   variabile  quantitativa  o  parametro
qualitativo  in  grado  di  rappresentare  l'efficacia  di  un'azione
promozionale misurandone i risultati conseguiti:
      esempio  di variabile quantitativa: la registrazione degli atti
che  manifestano  un  apprezzamento,  quali, ad esempio, la frequenza
degli  accessi  al  sito  WEB,  l'afflusso di visitatori ad uno stand
fieristico, ecc.;
      esempio  di  variabile  qualitativa:  la  raccolta  di  giudizi
espressi   secondo   scale   ordinali   (da  «0»  a  «10»  ovvero  da
«insufficiente»  a  «ottimo»),  quali,  ad esempio, le risposte ad un
questionario appositamente predisposto;
    b) per  standard  il  valore  atteso  di  un certo indicatore (ad
esempio: numero atteso di accessi al sito WEB, posizione attesa sulla
scala di valori del questionario, ecc.).
  Con   la   presentazione   del   programma,   si  dovra'  precisare
l'obiettivita'  dei  metodi di rilevazione, specificando, ad esempio,
l'ampiezza  del  campione degli intervistati, indicando il metodo che
sara'  utilizzato  per  la  loro selezione, fornendo il facsimile del
questionario di intervista ecc. La documentazione relativa ai sistemi
di  misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste ecc. dovra'
essere  conservata  per  consentire  al  Ministero  di  effettuare le
proprie verifiche.
Documentazione a corredo della domanda.
  22.  Alla  domanda  deve essere allegata la seguente documentazione
dalla   quale   risulti  l'idoneita'  del  consorzio  a  chiedere  il
contributo:
    fotocopia  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto  vigente  al
momento  della  domanda; qualora gli stessi siano stati presentati in
passato al Ministero, e' sufficiente l'invio di copia delle eventuali
modifiche intervenute;
    certificato  camerale  del  consorzio,  rilasciato  in  data  non
anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione al Ministero,
attestante  che  il  consorzio  risulta  svolgere  attivita' e non e'
soggetto  a  procedure  concorsuali;  tale certificazione puo' essere
sostituita  da una dichiarazione resa dal legale rappresentante sotto
la propria responsabilita';
    approvazione  del programma da parte degli organi statutariamente
competenti;
    elenco  delle  imprese  consorziate redatto utilizzando lo schema
sottoindicato:

=====================================================================
              |       |              |               | Tipologia di
              |       |              |               |   attivita'
              |       |              |               | (industriale,
Denominazione,|       |              |               | commerciale,
sede legale e |       |n. iscrizione |    Settore    |artigianale, di
   telefono   |Regione|    CCIAA     | merceologico  |   servizi)
=====================================================================
.......       |.......|.......       |.......        |.......
---------------------------------------------------------------------
.......       |.......|.......       |.......        |.......
---------------------------------------------------------------------
.......       |.......|.......       |.......        |.......

  23.   Conformemente   al  principio  dell'annualita'  del  bilancio
statale,  sono  ammessi  soltanto i progetti che hanno esecuzione nel
2004.  I progetti di durata pluriennale dovranno essere articolati in
sotto-progetti  annuali  per  consentire il finanziamento della quota
parte di spese corrispondente.
  24.  La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno
della  sua  esecuzione;  l'eventuale  rinuncia deve essere motivata e
comunicata immediatamente al Ministero.
Ammissibilita' dei progetti.
  25.   Sono   ammissibili   unicamente   i   progetti   strettamente
promozionali.  A  titolo  esemplificativo  si indicano qui di seguito
alcune tipologie di progetti:
    a) partecipazione a fiere estere;
    b) partecipazione  a  fiere  in  Italia  (le  spese relative alle
manifestazioni  che  si svolgono in Italia devono riguardare eventi a
carattere  internazionale,  secondo  il riconoscimento effettuato dal
Ministero).
    c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori,
depliant, materiale informatico, ecc., redatti in lingua estera;
    d) pubblicita'   effettuata   all'estero   su  giornali,  riviste
specializzate, radio e televisione ;
    e) workshop,  conferenze  e  incontri  promozionali con operatori
esteri;
    f) missioni di operatori italiani all'estero ed esteri in Italia;
    g) azioni dimostrative, degustazioni;
    h) ricerche di mercato;
    i) corsi professionali ed educationals per operatori esteri;
    j) apertura  e  aggiornamento siti internet predisposti in lingua
estera.
  26.  Le  spese  del  personale di supporto alle manifestazioni sono
riconosciute  solo  se  sostenute  da  dipendenti  del consorzio o da
persone   da   esso   specificamente   incaricate.  Sono  ammissibili
unicamente  le  spese  di  viaggio effettuate con mezzi pubblici e le
spese di vitto e alloggio.
  27.  Oltre  alle  spese direttamente sostenute per i progetti sopra
descritti,  possono  essere  finanziate  anche  le  spese generali di
gestione  e  di  personale effettivamente imputabili alle iniziative,
limitatamente  alla misura massima del 20% delle spese totali di ogni
progetto.  Le spese generali devono riferirsi all'attivita' svolta in
sede  per  la  preparazione  iniziale  e per le attivita' conseguenti
successive  alle  manifestazioni.  Non sono ammesse spese imputate in
modo generico.
  28. Le spese di gestione delle sedi estere sono riconosciute per la
parte  relativa  alla  realizzazione  delle  azioni  promozionali. Le
stesse sono calcolate in proporzione alla durata delle iniziative.
  29. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette
a sostenere le vendite o la rete di distribuzione e in generale tutte
le  spese concernenti azioni dirette a mantenere rapporti commerciali
con  la  clientela  gia'  acquisita.  Sono  altresi' escluse le spese
relative  ad  azioni  residuali  di progetti finanziati da altri enti
pubblici.
Approvazione del programma.
  30.  Il  programma  promozionale  si  intende approvato se entro il
30 gennaio  2004  non siano state formulate osservazioni da parte del
Ministero.
  31.  Il  programma  gia'  presentato  potra' essere successivamente
integrato  con  nuovi  progetti  solo  se  sussistono giustificazioni
sostanziali  ed  obiettive; i nuovi progetti devono essere presentati
almeno  sessanta  giorni  prima della loro esecuzione ed in ogni caso
non  oltre  il  30 giugno  2004. Le integrazioni presentate dopo tale
data non saranno prese in considerazione.
  32. Il Ministero valuta l'ammissibilita' del programma promozionale
presentato tenendo conto:
    della conformita' ai criteri definiti nella presente circolare;
    della  validita'  tecnico-economica  dei  progetti  in termini di
promozione delle esportazioni;
    della   coerenza   con   le  linee  di  indirizzo  dell'attivita'
promozionale 2004;
    dalla completezza delle informazioni fornite.
                             Sezione IV
Presentazione  della  domanda  di  liquidazione  del  contributo  sul
programma 2003.
  33.  Il  consorzio  che  nel  corso  del  2003  abbia realizzato il
programma  promozionale  approvato da questo Ministero puo' inoltrare
la   richiesta   di   liquidazione   del   contributo   sulle   spese
effettivamente sostenute utilizzando il modello C.
  34.  Il  legale  rappresentante del consorzio dovra' rilasciare una
dichiarazione  attestante  il  possesso dei requisiti richiesti dalla
legge   per   l'accesso   ai   contributi   e  la  regolarita'  della
documentazione  presentata.  La dichiarazione deve contenere altresi'
l'impegno   a   restituire   i  finanziamenti  ricevuti  in  caso  di
inadempienza  degli  obblighi  previsti  dalla normativa o di mancata
esecuzione, nei tempi e nei modi previsti, delle attivita' ammesse al
finanziamento (modello D).
  35. La rendicontazione dovra' essere redatta seguendo l'ordine gia'
impostato  in  sede  di  presentazione  del  programma,  utilizzando,
quindi,  in  primo  luogo,  la  stessa  numerazione  dei  progetti  e
giustificando   accuratamente   gli   eventuali  scostamenti  che  si
dovessero  verificare  tra  gli  importi  dei preventivi e quelli dei
consuntivi.
  36.  Al  fine  di  rispettare  il  divieto di cumulo dei contributi
pubblici,  il  rendiconto  dovra'  specificare  la relativa copertura
finanziaria, con l'indicazione, oltre che delle risorse proprie e del
contributo  atteso  dal ministero, delle risorse messe a disposizione
da  parte  di  altri  enti  pubblici  o  privati; il prospetto dovra'
altresi' specificare gli introiti derivanti da pubblicita' od altro.
Documentazione a corredo della domanda.
  37. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
    certificato camerale come descritto al punto 21;
    elenco  delle  imprese  consorziate  come  descritto al punto 21;
dichiarazione del legale rappresentante redatta come da modello D;
    fotocopia  del  bilancio  relativo all'esercizio consortile 2003,
comprensivo  dello  stato  patrimoniale,  del conto economico e della
nota  integrativa,  depositato  presso  la C.C.I.A.A. e della nota di
deposito da cui risultino gli estremi del deposito stesso;
    relazione  sull'esecuzione  del  programma 2003, suddivisa in una
parte descrittiva generale e in schede concernenti i singoli progetti
realizzati;  le  schede  sono  redatte  secondo il Modello E e devono
contenere tutti gli elementi ivi indicati;
    distinta  delle voci di spesa, redatta al netto di I.V.A. o tassa
corrispondente,  a  fronte delle quali viene richiesto il contributo,
corredata  degli  estremi  delle relative fatture, firmata dal legale
rappresentante  che  ne  autocertifica la veridicita' (modello F); le
fatture  devono  essere  intestate  all'ente destinatario e da questo
quietanzate.  Sono  ammesse  le  spese fatturate dall'ICE per servizi
resi  dallo  stesso,  tranne  le spese relative ad eventi organizzati
direttamente dall'Istituto con i fondi pubblici;
    ai  fini  del  riconoscimento  del requisito preferenziale di cui
all'art.  3  del  decreto  ministeriale 25 marzo 1992, nella distinta
delle   spese   vanno   dettagliate   quelle  riferite  ad  attivita'
promozionali  svolte  all'estero,  qualora  siano  di  importo pari o
superiore al 30% del totale delle spese sostenute;
    prospetto  finanziario di copertura della spesa, sottoscritto dal
legale rappresentante, distinto in risorse proprie, risorse acquisite
da soggetti privati, ricavi ed eventuali finanziamenti pubblici;
    certificazione rilasciata da societa' di revisione, relativa alle
spese  ammissibili  a  contributo,  se  il totale delle stesse supera
Euro 154.937,07;
    ai  fini del riconoscimento della struttura stabile in Italia, di
cui  all'art.  3, lettera e), del decreto ministeriale 25 marzo 1992,
fotocopia  del  documento  attestante  la  disponibilita'  della sede
(proprieta',  contratto di affitto, comodato, contratti di erogazione
di  servizi)  nella  quale opera personale dipendente del consorzio o
personale  messo  a  disposizione  dalla regione, provincia autonoma,
associazione  imprenditoriale,  camera  di  commercio  o  societa' di
servizi emanazione dei predetti enti (dichiarazioni dell'ente e della
societa' di servizi);
    ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Paesi extra
comunitari,   fotocopia   del   documento   attestante  la  effettiva
disponibilita'   della   sede   (contratto   di   affitto,  personale
dipendente,  contratti  di erogazione dei servizi) ed il suo utilizzo
per  la  promozione  dei  prodotti  delle  imprese  consorziate; tale
utilizzo   deve   essere   descritto  in  dettaglio,  quantificato  e
documentato;  le  sedi  previste  dai  contratti di rappresentanza in
esclusiva  sono  equiparate  a  strutture  stabili, la sede non viene
presa  in considerazione se svolge unicamente attivita' commerciale o
di deposito.
Conservazione della documentazione di spesa.
  38.  La  documentazione  di  spesa deve essere trattenuta presso la
sede  del consorzio per essere messa a disposizione del Ministero per
eventuali controlli. Le spese devono essere documentate dalle fatture
originali  quietanzate,  intestate  al  consorzio  e ricevute fiscali
conformi alla normativa vigente in materia fiscale.
Criteri di liquidazione del contributo.
  39.  Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da
altri  enti  pubblici,  nella  determinazione  del contributo saranno
computati  anche  i  predetti  finanziamenti, affinche' il contributo
complessivo  non  superi  il  70%  del totale delle spese ammesse; il
consorzio  e' tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad
inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.
  40.  La  misura  effettiva  del contributo dipendera' dalle risorse
finanziarie  assegnate e sara' calcolata secondo i limiti percentuali
stabiliti   dall'art.   5   della  legge  n.  83/1989  ed  i  criteri
preferenziali  fissati  dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale
25 marzo 1992:
    40%  delle  spese promozionali per i consorzi che alla data della
domanda di liquidazione risultino costituiti da piu' di 5 anni;
    60%  delle  spese promozionali per i consorzi le cui imprese sono
ubicate  per  almeno  i  4/5  nei  territori  delle regioni Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
    70%  delle spese promozionali per i consorzi che al momento della
domanda  di  liquidazione  risultino costituiti da non piu' di cinque
anni;  in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese
che  in  precedenza  non  siano state associate ad altri consorzi che
abbiano usufruito di contributi del Ministero.
  41. Il  contributo  non  puo' superare il limite massimo annuale di
Euro 77.468,53   per   i   consorzi   aventi   fino  a  24  soci,  di
Euro 103.291,38   per   i  consorzi  aventi  fino  a  74  soci  e  di
Euro 154.937,07 per i consorzi composti da almeno 75 soci.
  42. Per  la  liquidazione  del  contributo  il  Ministero valuta la
conformita'  dell'attivita'  svolta  rispetto al programma approvato,
esamina   i  risultati  conseguiti  attraverso  l'applicazione  degli
indicatori  e  degli  standard a suo tempo predeterminati da parte di
ciascun  consorzio  nella  domanda  di  approvazione  del  programma,
esclude  le  eventuali  spese  non aventi natura promozionale e tiene
conto  dei  limiti  della dotazione finanziaria complessiva assegnata
all'amministrazione.
Ispezioni e verifiche.
  43. Ai   sensi   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia di documentazione amministrativa) e nei
limiti  previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da
autocertificazioni.
  44. Il  Ministero  si  riserva  di  disporre  in  qualsiasi momento
controlli  e  verifiche  sulla esecuzione del programma promozionale,
sulla  veridicita'  delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita'
all'originale  delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del
bilancio  depositato,  sulla  corrispondenza dell'elenco fatture agli
originali  e sulla esistenza dei requisiti di idoneita' a ricevere il
contributo.
  45. In  caso  di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle
sanzioni  penali  previste,  cosi'  come  richiamato dall'art. 76 del
menzionato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000.
Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione
del  contributo,  questa  amministrazione  si  riserva la facolta' di
revocare  il  finanziamento  concesso  e di non accogliere successive
domande di contributo.
Come contattare il Ministero.
  46  L'ufficio  incaricato  dell'istruttoria  e' disponibile per gli
eventuali  ulteriori  chiarimenti  che  si  rendessero necessari. Gli
operatori  possono  ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i
contatti  telefonici  e,  previo  appuntamento,  mediante  i colloqui
diretti.  In  particolare,  gli  operatori  che vogliono conoscere lo
stato  dell'istruttoria possono riferirsi ai funzionari incaricati il
cui nome e' riportato in ogni comunicazione scritta.
  Indirizzo:   Ministero   delle  attivita'  produttive  -  Direzione
generale  per  la  promozione  degli  scambi  - Divisione III - viale
Boston n. 25 - 00144 Roma.
  Dirigente:  dott.  Claudio  Borghese, tel. 06/59647548-06/59932460,
fax 06-59932454, e-mail: promo3@ mincomes.it
  Coordinatore: dott.ssa Gabriella Tedone, tel. 06/59932420.
  Incaricati dell'istruttoria: sig.ra Giovanna Ono, tel. 06/59932629;
sig.ra   Paola  Pellegrini,  tel. 06/59932462;  sig.ra  Ivana  Faina,
tel. 06/59932521.
  Per  ulteriori  particolareggiate  informazioni sulla redazione dei
progetti   si   invita  a  consultare  il  sito  web  del  Ministero:
http://www.mincomes.it
                        Il direttore generale
                   per la promozione degli scambi
                              Caprioli