L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione del consiglio del 23 luglio 2003;
  Vista  la  legge  31  luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione
dell'autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare
gli  articoli  1,  comma 6, lettera c), n. 13, e 3, commi 2, 18, 19 e
21;
  Vista  la  legge  6 agosto  1990,  n.  223, recante «disciplina del
sistema  radiotelevisivo  pubblico  e  privato» ed in particolare gli
articoli 13, comma 1, e 17, comma 19.
  Vista  la  legge  10 ottobre  1990,  n.  287, recante «Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
255, recante «Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n.
223,   sulla   disciplina  del  sistema  radiotelevisivo  pubblico  e
privato»;
  Visto  il  decreto-legge  19  ottobre 1992, n. 407, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, recante «proroga
dei  termini  in  materia  di  impianti  di  radiodiffusione»,  ed in
particolare l'art. 2;
  Visto  il  decreto-legge  23 ottobre  1996, n. 545, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  23 dicembre  1996,  n.  650,  recante
«disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva.
Interventi per il riordino della Rai S.p.a. nel settore dell'editoria
e  dello  spettacolo,  per  l'emittenza televisiva e sonora in ambito
locale  nonche'  per le trasmissioni televisive in forma codificata»,
ed in particolare l'art. 1, commi 13 e 14;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita» ed in particolare l'art. 2;
  Vista  la  legge  30 aprile  1998, n. 122, recante «Differimento di
termini  previsti  dalla  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  relativi
all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in
materia   di   programmazione   e   di   interruzioni   pubblicitarie
televisive», ed in particolare l'art. 1, comma 7;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  455,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa» ed in
particolare gli articoli 46 e 47;
  Visto  il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni
urgenti  per  il  differimento  di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive  analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti  radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, ed in particolare l'art. 2-bis, comma 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 gennaio  2003,  n.  6,  recante
«Riforma  organica  della  disciplina  delle  societa'  di capitali e
societa'  cooperative,  in  attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.
366;
  Vista  la  propria  delibera  n.  17/98 del 16 giugno 1998, recante
«Approvazione  dei  regolamenti  concernenti  l'organizzazione  ed il
funzionamento,  la  gestione  amministrativa  e  la  contabilita', il
trattamento  giuridico  ed economico del personale dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;
  Vista  la  propria  delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, recante
«Approvazione  del  regolamento per il rilascio delle concessioni per
la   radiodiffusione  televisiva  privata  su  frequenze  terrestri»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288
del 10 dicembre 1998;
  Vista  la  propria  delibera  n.  26/99  del 23 marzo 1999, recante
«Approvazione   del   regolamento   in   materia  di  costituzione  e
mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119
del 24 maggio 1999;
  Vista la propria delibera n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante
«approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite
di programmi televisivi» e successive modificazioni, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 86 del 12 aprile
2000;
  Vista  la  propria  delibera  n.  236/01/CONS  del  30 maggio 2001,
recante  «Regolamento  per  l'organizzazione e la tenuta del registro
degli   operatori   di   comunicazione»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  150 del 30 giugno 2001, e
successive modificazioni;
  Vista la propria delibera n. 289/01/CONS del 5 luglio 2001, recante
«Disposizioni  concernenti  il rilascio di autorizzazioni via cavo ai
sensi  della  legge  n.  66  del  2001»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2001;
  Vista  la  propria  delibera  n.  435/01/CONS del 15 novembre 2001,
recante  «Approvazione  del regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre  in  tecnica digitale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001;
  Considerato   che   nel  procedimento  autorizzatorio  relativo  ai
trasferimenti  di  proprieta'  di  societa'  radiotelevisive ai sensi
dell'art.  1, comma 6, lettera c), n. 13, della legge 31 luglio 1997,
n.  249,  occorre  verificare  la  sussistenza, ai sensi dell'art. 3,
comma  21, della medesima legge, delle condizioni e degli elementi di
cui al comma 2 dell'art. 3 della legge n. 249/1997;
  Considerato  che,  al  fine  di  soddisfare le esigenze di certezza
degli  operatori del mercato, occorre disciplinare il procedimento di
autorizzazione   ai   trasferimenti   di   proprieta'   di   societa'
radiotelevisive  ai  sensi  dell'art.  1, comma 6, lettera c), n. 13,
della   legge  31  luglio  1997,  n.  249,  fissando  il  termine  di
conclusione  del  procedimento e semplificando i relativi adempimenti
procedurali;
  Considerato  che  il  rilascio  o  la  conferma della concessione e
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva su
frequenze  terrestri  o  via  cavo e per la ripetizione dei programmi
esteri  o  il  subentro nella concessione da parte di nuovi soggetti,
l'assenso  alla  prosecuzione  dell'attivita'  radiofonica, cosi come
l'autorizzazione alle modificazioni tecniche e trasmissive della rete
di   radiodiffusione,   sono   di   competenza  del  Ministero  delle
comunicazioni;
  Viste  le  risultanze  emerse  nel  corso  delle  audizioni  con le
associazioni  di  categoria  del  settore  radiotelevisivo  e  con la
concessionaria pubblica radiotelevisiva;
  Udita  la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore
ai   sensi   dell'art.  32,  comma  1,  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.   L'Autorita'   adotta,   per  la  disciplina  del  procedimento
autorizzatorio  di  cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 13, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento.
  2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma e' riportato
nell'allegato  A  alla  presente  delibera  e  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale.
  3.  La  presente  delibera  entra  in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  nel  bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e'
resa disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it
    Roma, 23 luglio 2003
                                                 Il presidente: Cheli