Alle Imprese interessate Alle Banche concessionarie All'A.B.I. All'ASS.I.LEA. Alla CONFINDUSTRIA Alla CONFAPI Alla CONFCOMMERCIO Alla CONFESERCENTI All'ANCE Alle confederazioni artigiane Il Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) "Sviluppo imprenditoriale locale", approvato dalla Commissione della U.E. con decisione C(2000)2342 dell'8.8.2000, ha previsto, nell'ambito della misura 1.1 ed a valere sulla legge n. 488/92 (regime di aiuto rispondente agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale), l'attivazione di una graduatoria finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo di miglioramento della sostenibilita' ambientale delle unita' produttive ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1. La scelta di definire, nell'ambito degli interventi ordinariamente previsti dalla legge 488/92, una graduatoria dedicata, diretta a perseguire una finalita' di sviluppo sostenibile del tessuto produttivo delle regioni dell'obiettivo 1 (secondo le previsioni dell'art. 5 delle direttive per la concessione e erogazione delle agevolazioni della legge 488/92, di cui al T.U. approvato con D.M. 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni), nasce dalla necessita' di stimolare la realizzazione di programmi di investimento da parte delle imprese diretti alla mitigazione degli impatti ambientali alle stesse riconducibili in un territorio nel quale si ritiene necessario riportare alla dovuta centralita' temi ambientali quali i rifiuti, la risorsa idrica, i consumi energetici e le relative emissioni in atmosfera. Al fine, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si tratta, nel rispetto dei termini, delle procedure e delle modalita' fissati dalle citate direttive e dal regolamento (D.M. n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni), si forniscono le seguenti indicazioni nonche', in allegato, il facsimile dello specifico modulo di domanda, l'elenco della documentazione e gli schemi delle principali dichiarazioni necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, precisando che, per quanto non disciplinato dalla presente circolare, si applica, per quanto compatibile, quanto indicato nella circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 (S.O. n. 122 della G.U.R.I. n. 175 del 28.7.2000) e successive modifiche e integrazioni. I contenuti e le modalita' della presente circolare sono stati definiti dal Ministero delle attivita' produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 1 - PREMESSE DI CARATTERE GENERALE 1.1 Il sistema agevolativo, finalizzato al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, e' applicato, attraverso una procedura a bando, in favore delle sole imprese che svolgono attivita' estrattive, manifatturiere, di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e di servizi. Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di un contributo in c/impianti alle imprese che ne abbiano fatto domanda per il relativo bando, nei termini fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, a fronte di programmi realizzati nell'ambito di proprie unita' produttive ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), concernenti investimenti, con spese ammissibili non inferiori a 300.000,00 euro e non superiori a 25.822.844,95 euro, finalizzati al conseguimento di miglioramenti ambientali riguardanti uno dei seguenti quattro temi: a) Rifiuti (riduzione della produzione e/o del conferimento a terzi di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi), b) Risorsa idrica (riduzione del consumo di acqua ed eventuale miglioramento della qualita' dei reflui), c) Energia (riduzione del consumo totale di energia e/o aumento del ricorso ad energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione ed eventuale miglioramento della qualita' delle emissioni in atmosfera), d) Multisettore (interventi concernenti almeno due dei precedenti temi). La domanda di agevolazione deve riguardare solo uno dei temi di cui alle lettere a), b),o c); qualora il programma di investimenti per il quale si intendono richiedere le agevolazioni riguardi piu' di uno di tali temi, deve essere presentata una sola domanda riferita al tema "Multisettore" di cui alla lettera d). 1.2 Per l'attuazione del predetto sistema agevolativo e' prevista l'attivazione di un bando con specifiche graduatorie di merito. Ciascuna graduatoria, relativa a tutte e sei le regioni interessate, si riferisce ad uno dei temi o sottotemi di cui nel seguito. Le risorse finanziarie disponibili per il bando sono pari a 309.874.139,45 euro e sono cosi' ripartite: a) Rifiuti: a1) Rifiuti pericolosi: 30.987.413,95 a2) Rifiuti non pericolosi: 20.658.275,96 b) Risorsa idrica: 51.645.689,91 c) Energia: 51.645.689,91 d) Multisettore: 154.937.069,72 La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi nella graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuno dei suddetti temi o sottotemi in cui si articola l'intervento. Per l'istruttoria dei programmi, il Ministero si avvale delle "banche concessionarie" convenzionate con il Ministero stesso per le domande relative alla legge n. 488/92. La posizione del programma nella graduatoria di merito e' determinata dal valore che per lo stesso assume l'indicatore degli effetti ecologico-ambientali derivanti dal programma medesimo, di cui al successivo punto 6.2, e, in caso di ex-equo, dall'avvenuta acquisizione, entro il termine ultimo di presentazione delle domande, della certificazione ambientale EMAS o ISO 14001. I programmi di investimento per i quali il punteggio dell'indicatore ambientale e' pari a zero non sono considerati ammissibili alle agevolazioni. 1.3 Le graduatorie sono formate entro il trentesimo giorno successivo al termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie al Ministero. Contestualmente il Ministero stesso provvede alla emissione dei decreti di concessione provvisoria in favore dei programmi il cui fabbisogno puo' essere soddisfatto con le risorse disponibili per ciascuno dei suddetti temi o sottotemi. Nel caso in cui dovessero rimanere risorse non assegnate in una delle due graduatorie relative ai sottotemi "Rifiuti" per esaurimento dei relativi programmi agevolabili, le stesse sono attribuite all'altra graduatoria. Le eventuali risorse di un determinato tema che dovessero ugualmente rimanere non assegnate vengono ripartite tra gli altri temi in proporzione al fabbisogno dei relativi programmi non agevolati o agevolati parzialmente ed assegnati a questi ultimi secondo l'ordine della graduatoria. Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili in due quote annuali di pari importo alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle graduatorie. I programmi agevolati devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese che svolgono attivita' estrattive, manifatturiere, di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e di servizi (queste ultime costituite sotto forma di societa' regolari), secondo i limiti e i criteri previsti per la legge 488/92, che intendono promuovere programmi di investimento nell'ambito di proprie unita' produttive ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). 2.2 Poiche' per la concessione delle agevolazioni vengono utilizzati fondi cofinanziati dal F.E.S.R. (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), non possono accedere alle agevolazioni medesime le imprese operanti nei settori agroindustriali individuati dai seguenti codici di attivita' della "Classificazione ISTAT '91": 15.10 - 15.20 - 15.30 - 15.40 - 15.51 - 15.60 - 15.70 - 15.83 - 15.89.3 - 15.91 - 15.92 - 15.93 - 15.94 - 15.95 - 15.97 e 16.00, limitatamente ai prodotti inclusi nell'Allegato I al Trattato di Roma. Al fine di consentire il pieno rispetto delle scadenze fissate dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, i termini ordinari stabiliti dalle norme di attuazione della legge n. 488/92 per l'ultimazione dei programmi agevolati e la presentazione della documentazione finale di spesa, potrebbero subire modifiche che, comunque, saranno tempestivamente rese note. 2.3 Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti che, tenuto conto delle caratteristiche dei programmi di investimento ammissibili (si veda il successivo punto 3.1) e' pari all'80% delle intensita' massime approvate dalla Commissione europea per l'attuazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 488/92, articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unita' produttiva. 2.4 Per beneficiare delle agevolazioni in argomento, l'apporto dell'impresa destinato al predetto programma di investimenti deve garantire, insieme al contributo in c/impianti di cui alla presente normativa, la copertura finanziaria del programma stesso; tale apporto deve risultare in ogni caso, come previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, non inferiore al 25% dell'investimento totale ammissibile alle agevolazioni. Il predetto apporto dell'impresa e' rappresentato dalle fonti di copertura finanziaria dell'investimento - ivi inclusi i finanziamenti bancari ed il capitale proprio come definito al punto 6.2 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 e successive modifiche e integrazioni - esenti da qualsiasi elemento di aiuto pubblico. Tale obbligo del 25% deve essere comunque soddisfatto a prescindere dall'ammontare del contributo ottenibile. L'importo dei mezzi finanziari apportati dall'impresa e quello dell'investimento ammissibile alle agevolazioni sono considerati entrambi in valore nominale. Le fonti finanziarie da considerare a tal fine sono quelle rientranti nelle disponibilita' dell'impresa in tempi coerenti con la realizzazione del programma di investimenti. 3 - PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI - IL BUSINESS PLAN E LA PERIZIA TECNICA GIURATA 3.1 I programmi di investimenti da agevolare devono essere esclusivamente e specificatamente finalizzati a miglioramenti ambientali tramite l'adozione di tecnologie di processo eventualmente associate a tecniche di abbattimento e devono essere realizzati in unita' produttive ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). Tenuto conto delle dette particolari finalita', sono esclusi i programmi di "nuovo impianto" e di "ampliamento" mentre sono inclusi quelli di "trasferimento", di cui alla circolare n. 900315 del 14.7.2000 e successive modifiche e integrazioni, questi ultimi esclusivamente nel caso in cui il cambiamento della localizzazione dell'unita' produttiva sia imposto da decisioni e/o ordinanze emanate, prima dell'apertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione, dall'amministrazione pubblica centrale o locale in riferimento a finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale. I programmi di investimenti devono riguardare uno dei seguenti temi o sottotemi: a)Rifiuti: a1) Rifiuti pericolosi (riduzione della produzione di rifiuti speciali pericolosi e/o realizzazione, all'interno dell'unita' produttiva interessata dal programma, di impianti di recupero e/o autosmaltimento con termovalorizzazione dei rifiuti speciali pericolosi che determinano una riduzione del quantitativo dei rifiuti pericolosi conferiti a terzi) a2) Rifiuti non pericolosi (riduzione della produzione di rifiuti speciali non pericolosi e/o realizzazione, all'interno dell'unita' produttiva interessata dal programma, di impianti di recupero e/o autosmaltimento con termovalorizzazione dei rifiuti speciali non pericolosi che determinano una riduzione del quantitativo dei rifiuti non pericolosi conferiti a terzi), b)Risorsa idrica (riduzione del consumo di acqua ed eventuale miglioramento della qualita' dei reflui), c)Energia (riduzione del consumo totale di energia e/o aumento del ricorso ad energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione ed eventuale miglioramento della qualita' delle relative emissioni in atmosfera), d)Multisettore (interventi concernenti almeno due dei precedenti temi). La domanda di agevolazione deve riguardare solo uno dei temi di cui alle lettere a), b) o c); qualora il programma di investimenti per il quale si intendono richiedere le agevolazioni riguardi piu' di uno di tali temi, deve essere presentata una sola domanda riferita al tema "Multisettore" di cui alla lettera d). I programmi concernenti il tema "Rifiuti", che, come detto in precedenza, si articola nei due sottotemi "Rifiuti pericolosi" e "Rifiuti non pericolosi", riguardano gli investimenti finalizzati ad introdurre modifiche di processo che comportino la riduzione della produzione di rifiuti speciali non pericolosi e/o pericolosi, ovvero finalizzati alla realizzazione, all'interno dell'unita' produttiva interessata dal programma, di impianti di recupero di materia e/o di autosmaltimento con termovalorizzazione dei rifiuti speciali non pericolosi e/o pericolosi che determinano una riduzione del quantitativo di rifiuti conferiti all'esterno. Sono esclusi i programmi concernenti la realizzazione dei soli impianti per lo svolgimento di operazioni preliminari allo smaltimento, quali il deposito preliminare, il raggruppamento e il ricondizionamento; e' inoltre esclusa la realizzazione di impianti di trattamento biologico o chimico-fisico dei rifiuti che diano luogo ad una riduzione della quantita' di rifiuti conferiti a terzi; sono altresi' escluse la realizzazione di impianti di messa in riserva dei rifiuti prodotti finalizzata al recupero dei medesimi, qualora il recupero non avvenga all'interno dell'unita' produttiva, e la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti non pericolosi che comportino un incremento della produzione totale di rifiuti pericolosi. Possono presentare programmi di investimento concernenti tale tema solo le imprese obbligate a tenere il registro di carico e scarico - di cui all'art. 12, D.Lgs. 5.2.97, n. 22 - in relazione alla produzione di rifiuti speciali (rif: D. Lgs. 5.2.97, n. 22 art. 7 - S.O. alla G.U.R.I. n. 237/L del 28/11/97 - ed all. A Direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002 - S.O. alla G.U.R.I. n. 102 del 10 maggio 2002) nell'unita' produttiva interessata dal programma da agevolare. Per quanto concerne il tema "Risorsa idrica", si tratta di programmi di investimento che, attraverso nuove tecnologie di processo eventualmente associate a specifiche tecniche di abbattimento, sono finalizzati alla riduzione della quantita' totale di risorsa idrica prelevata ed eventualmente al miglioramento della qualita' dei reflui attraverso la riduzione degli scarichi di inquinanti nel corpo idrico recettore o in fognatura. Tutti gli interventi relativi alla riduzione dei consumi di risorsa idrica devono comprendere, pena la revoca delle agevolazioni eventualmente concesse, l'installazione di idonei misuratori di portata, opportunamente posizionati, al fine di permettere, in sede di controlli, la verifica delle riduzioni di consumo dichiarate. I programmi concernenti il tema "Energia" riguardano la riduzione dei consumi di energia e/o l'aumento dell'incidenza sui consumi stessi dell'energia autoprodotta da fonti rinnovabili, ed eventualmente, la riduzione degli inquinanti disciplinati dal DPR 203/88 attraverso nuove tecnologie di processo ovvero specifiche tecniche di abbattimento; la riduzione degli inquinanti puo' riguardare solo le imprese i cui impianti di produzione di energia siano soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. n. 203/88, per le sostanze indicate ai punti da C3.4.2.1 a C3.4.2.4 della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.2. Al tema "Multisettore" l'impresa ricorre allorche' intenda intervenire, con le medesime cause di esclusione, su due o tre dei temi fino ad ora trattati. Per tutti i suddetti temi, ivi compreso il "Multisettore", sono ammessi i programmi relativi ad investimenti con spese ammissibili non inferiori a 300.000,00 euro o non superiori a 25.822.844,95 euro. 3.2 Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti che deve riguardare una sola unita' produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioe', a conseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione e nella relativa documentazione allegata. Uno stesso programma non puo' essere suddiviso in piu' domande di agevolazione. Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e l'idoneita' al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa, deve corredare la domanda, pena la non ammissibilita' della domanda stessa, di duplice copia della sola parte descrittiva del business plan, di cui si fornisce in Allegato n. 1 un indice ragionato degli argomenti (la parte numerica non e' richiesta, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti del programma), e di una Perizia Tecnica giurata (i cui dati e le informazioni essenziali sono riportati in Allegato n. 2), predisposta da uno specifico professionista che: - con riferimento all'esercizio "precedente", descriva l'impianto e dichiari che le relative emissioni ed i relativi consumi documentati o dichiarati dall'impresa sono compatibili con il tipo di impianto, con le tecnologie di abbattimento presenti e con lo stato dell'impianto medesimo; - attesti - premettendo un'analitica descrizione tecnica dell'intervento per cui e' richiesta l'agevolazione, nonche' una descrizione dell'impianto relativo all'esercizio a regime - la conoscenza nel dettaglio della o delle tecnologie oggetto dell'intervento e che tramite la realizzazione dell'intervento stesso - tenuto conto delle produzioni realizzate nell'esercizio "precedente" e di quelle previste per l'esercizio "a regime" indicate dall'impresa nella parte descrittiva del business plan di cui nel seguito e riportate nella perizia stessa - e' tecnicamente possibile che l'impianto consegua i miglioramenti ambientali ivi indicati. La suddetta Perizia Tecnica giurata deve essere predisposta da un ingegnere o da un chimico iscritto al relativo albo da almeno cinque anni (per quanto riguarda gli ingegneri: alla "Sezione A", settore "industriale" o settore "civile e ambientale"; per quanto riguarda i chimici: alla "Sezione A"); per gli investimenti al di sotto dei 2,5 milioni di euro, la Perizia stessa puo' essere predisposta anche da un perito industriale chimico, meccanico, termotecnico, elettrotecnico e automazione, fisico (quest'ultimo per le proprie competenze professionali) iscritto all'albo da almeno sette anni. Per la parte relativa all'esercizio "precedente", la Perizia Tecnica deve essere redatta sulla base degli elementi oggettivi, quali certificazioni o altra documentazione, da allegare alla Perizia stessa, o, solo in assenza di questi ultimi, sulla base degli elementi risultanti da apposita analisi tecnica, oggetto di specifica dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, del legale rappresentante dell'impresa istante. Per i temi "Risorsa Idrica" ed "Energia", per quest'ultimo solo se prevista anche la riduzione degli inquinanti in atmosfera, nella Perizia Tecnica devono essere indicati rispettivamente gli estremi dell'autorizzazione degli scarichi idrici per acque reflue industriali e gli estremi delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, le sostanze interessate ed i relativi limiti, il dettaglio dei valori indicati e tutti i parametri utili alla determinazione dei valori indicati. L'impresa dovra' porre particolare attenzione nella predisposizione della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.2, tenuto conto che i miglioramenti ambientali riportati in quest'ultima non devono essere diversi da quelli indicati nella Perizia Tecnica; qualora si dovesse rilevare una difformita' tra i dati indicati dall'impresa e quelli contenuti nella Perizia Tecnica, si operera', ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'indicatore ambientale, nel modo seguente: - nel caso in cui i dati indicati dall'impresa prevedano dei miglioramenti ambientali inferiori a quelli contenuti nella Perizia Tecnica, saranno presi in considerazione quelli indicati dall'impresa; - nel caso in cui i dati indicati dall'impresa prevedano dei miglioramenti ambientali superiori a quelli contenuti nella Perizia Tecnica, saranno presi in considerazione questi ultimi. Il business plan deve adeguatamente approfondire gli argomenti indicati in modo necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica. Particolare attenzione deve essere posta nell'indicare puntualmente i prodotti e le relative quantita' dell'esercizio "precedente" e quelli previsti nell'esercizio "a regime". Deve essere inoltre rappresentata e adeguatamente documentata sia la solidita' finanziaria dell'impresa stessa e, se del caso, anche dei soci, sia la reale capacita' di fare fronte in modo affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti, questi ultimi soprattutto con riferimento ad altri eventuali programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare. Gli eventuali altri programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare, devono essere puntualmente richiamati nel business plan e, per quelli oggetto di domande presentate a valere sulla legge n. 488/92, vi e' l'obbligo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento, di allegare una fotocopia del relativo Modulo e della Scheda Tecnica. Qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'impresa modifichi la/e tecnologia/e oggetto dell'intervento indicata/e nella Perizia Tecnica giurata, la stessa - nel rispetto dell'obbligo sottoscritto con il Modulo di domanda di cui al successivo punto 5.2 in merito alla tempestiva comunicazione delle variazioni del programma - deve darne comunicazione alla banca concessionaria allegando una nuova Perizia Tecnica giurata, predisposta come sopra specificato, che indichi i nuovi dati concernenti i miglioramenti ambientali che e' possibile conseguire con la/e nuova/e tecnologia/e, al fine di verificare che gli obiettivi del programma originariamente formulati siano mantenuti, tenuto anche conto di quanto previsto al successivo punto 6.3. La mancata o incompleta comunicazione puo' determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse. Qualora nel corso dei controlli o delle ispezioni di cui all'art. 11 del regolamento dovesse essere rilevata una modifica della/e tecnologia/e senza che l'impresa ne abbia data completa comunicazione alla banca, ferme restando le eventuali valutazioni da parte del Ministero in merito ai conseguenti adempimenti revocatori, l'impresa stessa e' tenuta ad adempiere in modo puntuale e tempestivo, e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data di notifica della contestazione, ai suddetti obblighi, pena la revoca delle agevolazioni concesse. 3.3 Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2 del regolamento, si riportano nell'Allegato n. 3 le tipologie di spesa ammissibili e i relativi divieti, limitazioni e condizioni, in parte mutuati dalle direttive U.E., che si applicano a tutti i territori interessati dall'intervento agevolativo e con riferimento a tutti i programmi agevolati. Si ricorda che l'ammissibilita' alle agevolazioni delle suddette spese, ivi incluse quelle relative alla Perizia Tecnica giurata di cui al precedente punto 3.2, e' prevista solo ed esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Modulo di domanda di cui al successivo punto 5.2. 3.4 L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 24 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, fatta salva la proroga di cui al punto 3.9 della circolare n. 900315 del 14.07.2000 e successive modificazioni e integrazioni che, comunque, non puo' essere riconosciuta in relazione al solo ritardato ottenimento della certificazione ambientale EMAS o ISO 14001 (si veda l'allegato n. 3, lettera a). 4 - BANCHE CONCESSIONARIE E ISTITUTI COLLABORATORI 4.1 Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonche' la gestione delle relative somme, sono affidati alle banche concessionarie convenzionate con il Ministero delle attivita' produttive per le domande relative alla legge n. 488/92 ed il cui elenco e' stato pubblicato con circolare n. 937820 dell'11 novembre 2002 (G.U.R.I. n. 278 del 27.11.2002) e successive modifiche e integrazioni. 4.2 Nel caso in cui l'impresa intenda realizzare il programma con l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni con il sistema della locazione finanziaria, deve rivolgersi ad uno degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie riportati nel medesimo elenco di cui al precedente punto 4.1. All'istituto collaboratore vengono riservati i medesimi adempimenti previsti dalle norme di attuazione della legge n. 488/92. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIE DELLE BANCHE CONCESSIONARIE 5.1 I termini di presentazione delle domande di agevolazioni sono fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive. Ai fini della presentazione delle domande valgono i medesimi divieti e limitazioni indicati al punto 5.1 della circolare n. 900315 del 14.7.2000. 5.2 La domanda di agevolazione deve essere presentata, entro i termini di cui al precedente punto 5.1, secondo le modalita' ed utilizzando esclusivamente il modello a stampa del Modulo di domanda della legge 488/92. A modifica di quanto riportato nelle istruzioni allegate al Modulo, si precisa che: - laddove viene richiesto di indicare le "produzioni principali realizzate o da realizzare a seguito del programma" deve intendersi che l'indicazione va riferita alle produzioni realizzate nell'unita' produttiva ove verra' svolto il programma di investimento a finalita' ambientale per il quale vengono richieste le agevolazioni; - laddove viene richiesto di indicare la "tipologia del programma", non essendo prevista dalla presente circolare alcuna "tipologia", deve intendersi che l'indicazione va riferita al tema (Rifiuti - Risorsa idrica - Energia - Multisettore) cui e' riferito il programma di investimenti. Si precisa inoltre che le dichiarazioni prestampate sul Modulo a stampa valgono per quanto compatibili con la presente circolare. Il Modulo deve essere corredato, pena l'invalidita' della domanda medesima, di tutta la documentazione di cui all'Allegato n. 4 necessaria per il completamento dell'attivita' istruttoria. Si ribadisce che, indipendentemente dalle caratteristiche dei relativi programmi o dall'ammontare dei relativi investimenti, non e' prevista la formulazione della parte numerica del business plan. Elementi basilari della detta documentazione sono pertanto la Scheda Tecnica (il cui fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione, e' riportato nell'Allegato n. 5), contenente i principali dati e le informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti, e la Perizia Tecnica giurata di cui al precedente punto 3.2. Il Modulo riporta a stampa il numero di progetto pre-assegnato e, pertanto, al fine di eliminare il rischio della duplicazione di tali numeri, e' rigorosamente vietata la presentazione di domande redatte su fotocopie del Modulo a stampa, ancorche' compilate e firmate in originale; qualora, per qualsiasi motivo, il Modulo di domanda venisse presentato in difformita' da quanto sopra specificato, la domanda stessa, per i suddetti motivi, non sara' considerata valida. La Scheda Tecnica deve essere predisposta esclusivamente in conformita' allo schema riportato all'Allegato n. 5 (tramite compilazione a macchina di una copia del detto allegato, ovvero compilazione attraverso personal computer dello specifico schema disponibile sul sito internet del Ministero, www.attivitaproduttive.gov.it), pena l'invalidita' della domanda. Sia le pagine della Scheda Tecnica che quelle del business plan devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali; sull'ultima pagina di ciascuno dei due documenti deve essere apposta la firma del legale rappresentante della societa' o di un suo procuratore speciale con le medesime modalita' previste per il Modulo di domanda. I Moduli originali a stampa e le relative istruzioni sono disponibili anche presso gli Uffici centrali e periferici della Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese del Ministero, presso le banche concessionarie, gli istituti collaboratori e presso gli uffici centrali e periferici dell'Istituto per la Promozione Industriale. A garanzia della volonta' dell'impresa di realizzare il programma agevolato, al Modulo di domanda deve essere allegata, pena l'invalidita' della domanda stessa, la ricevuta del versamento della cauzione ovvero la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa secondo le modalita' valide per le domande ai sensi della legge 488/92. 5.3 Alle domande istruite positivamente dalla banca concessionaria ma non agevolate a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste non si applicano le modalita' dell'inserimento automatico o della riformulazione sul primo bando utile successivo di cui all'art. 6, comma 8 del regolamento e al punto 5.6 della circolare n. 900315 del 14.7.2000. 5.4 La banca concessionaria procede alla istruttoria secondo le modalita' ed i criteri stabiliti per la legge 488/92 e redige la conseguente relazione attenendosi allo schema contenuto nella convenzione con il Ministero. L'accertamento istruttorio non dovra' riguardare i livelli occupazionali, le potenzialita' degli impianti, le quantita' di produzioni conseguibili e le prospettive di mercato. La banca concessionaria, oltre a quanto correntemente previsto dalla circolare n. 900315 del 14.7.2000 e successive modifiche e integrazioni, dovra' verificare attentamente che, in relazione all'indicatore degli effetti ecologico-ambientali, i dati riportati nella Scheda Tecnica trovino riscontro con i dati di dettaglio indicati nella Perizia Tecnica. Contestualmente all'invio delle risultanze istruttorie al Ministero, le banche concessionarie inviano a ciascuna impresa interessata e alle regioni competenti una nota contenente i relativi dati proposti per la formazione della graduatoria secondo lo schema di cui all'Allegato n. 6. 6 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE 6.1 La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi nell'ambito di cinque specifiche graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili. Ciascuna delle cinque graduatorie, unica per tutte e sei le regioni interessate, si riferisce ad uno dei temi o sottotemi indicati al precedente punto 3.1. I suddetti fondi sono pari a 309.874.139,45 euro e sono suddivisi come segue: a)Rifiuti: a1) Rifiuti pericolosi: 30.987.413,95 a2)Rifiuti non pericolosi: 20.658.275,96 b)Risorsa idrica: 51.645.689,91 c)Energia: 51.645.689,91 d)Multisettore: 154.937.069,72 Le graduatorie sono formate dal Ministero entro il trentesimo giorno successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie e viene dallo stesso Ministero pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nelle graduatorie vengono inseriti i programmi i cui esiti istruttori delle banche concessionarie siano positivi, indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari di ciascun programma e delle disponibilita' attribuite a ciascun tema o sottotema, quelli agevolabili per i quali si potra' provvedere alla emanazione dei decreti di concessione provvisoria, dal primo in graduatoria in poi, e quelli che ne restano esclusi per insufficienza delle disponibilita' medesime. Nel caso in cui un programma concernente il tema "Rifiuti" riguardi sia il sottotema "Rifiuti pericolosi" che quello dei "Rifiuti non pericolosi", il programma stesso viene inserito nella graduatoria relativa al sottotema "Rifiuti pericolosi". Ai fini dell'attribuzione delle risorse, si tiene conto, per ciascun tema o sottotema, di una riserva del 70% delle risorse stesse in favore delle piccole e medie imprese; le somme di tale riserva eventualmente non utilizzate dalle piccole e medie imprese vengono assegnate alle grandi imprese del medesimo tema o sottotema. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile di ciascun tema o sottotema dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilita' residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilita' residue, agevolando, comunque, l'intero programma. Nel caso in cui dovessero rimanere risorse non assegnate in una delle due graduatorie relative ai sottotemi "Rifiuti" per esaurimento dei relativi programmi agevolabili, le stesse sono attribuite all'altra graduatoria. Le eventuali risorse di un determinato tema che dovessero ugualmente rimanere non assegnate vengono ripartite tra gli altri temi in proporzione al fabbisogno dei relativi programmi non agevolati o agevolati parzialmente ed assegnati a questi ultimi secondo l'ordine della graduatoria. La posizione di ciascun programma nella specifica graduatoria e' determinata dal cosiddetto "indicatore ambientale" di cui al successivo punto 6.2, il cui valore e' rappresentato dal punteggio complessivo conseguito dal programma in relazione a specifiche prestazioni ambientali; in caso di ex equo, assume una migliore posizione in graduatoria il programma relativo ad un'unita' produttiva per la quale, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di agevolazione, l'impresa abbia ottenuto la certificazione relativa all'adesione al sistema di gestione ambientale conforme al regolamento EMAS (1836/93 e successive modificazioni) ovvero all'adesione a sistemi di gestione ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001 (il sussistere o meno di tale condizione deve essere obbligatoriamente indicato dall'impresa nella Scheda Tecnica e documentato con la relativa certificazione), con priorita' della prima rispetto alla seconda. Qualora permanesse lo stato di ex-equo, si da' priorita' alla data di presentazione della domanda di agevolazione. 6.2 Il punteggio complessivo dell'indicatore ambientale attribuito a ciascun programma in relazione al livello di attenzione dimostrato dall'impresa richiedente nei confronti delle tematiche ambientali e' determinato come segue. Gli elementi necessari per la determinazione del punteggio vengono rilevati dalle informazioni che l'impresa fornisce in sede di domanda di agevolazioni, con riferimento all'intera unita' produttiva interessata dal programma, attraverso la compilazione della Scheda Tecnica, i cui dati, come detto, devono essere adeguatamente supportati dalla prevista Perizia Tecnica giurata e dalla prevista documentazione. L'impresa deve indicare ciascun dato, ivi compreso quello relativo al "valore della produzione", con riferimento all'"esercizio precedente" ed a quello "a regime" del programma da agevolare. Ai fini della determinazione del punteggio, i predetti dati, ad eccezione di quello relativo all'energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione, saranno rapportati al detto "valore della produzione". A tale riguardo si ricorda che quest'ultimo, espresso in migliaia di euro, e' quello di cui al punto "A" del conto economico dell'unita' produttiva redatto secondo le norme del codice civile ovvero, nel caso in cui l'unita' produttiva rappresenti un centro di costo, quello di cui alla sommatoria dei costi di produzione dell'unita' produttiva stessa come evidenziati dalla contabilita' gestionale; l'esercizio "precedente" e' l'ultimo esercizio sociale chiuso prima della data di presentazione del Modulo di domanda; l'esercizio "a regime" e' il primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime. E' previsto uno specifico indicatore ambientale per ciascuno dei quattro temi di cui al punto 1.1, diretto a riflettere i miglioramenti ambientali conseguibili, determinato come segue: 1) Tema "Rifiuti" Per entrambi i due sottotemi del tema "Rifiuti", le modalita' di intervento sulla base delle quali e' attribuito il punteggio sono le seguenti: A)interventi di processo che comportino una riduzione della produzione di rifiuti speciali B)realizzazione, all'interno dell'unita' produttiva interessata dal programma, di impianti di recupero di materia e/o di autosmaltimento con termovalorizzazione dei rifiuti speciali che determinano una riduzione del quantitativo di rifiuti conferiti a terzi. Per ciascuna di dette modalita', il punteggio e' determinato nel modo seguente: - per gli interventi di cui alla lettera A), il punteggio e' pari alla riduzione percentuale, espressa in punti interi e due decimali, tra la produzione di rifiuti speciali rapportata al valore della produzione nell'esercizio "a regime" ed il medesimo rapporto riferito all'esercizio "precedente"; - per gli interventi di cui alla lettera B), il punteggio e' pari alla riduzione percentuale, espressa in punti interi e due decimali, al netto della riduzione della produzione eventualmente realizzata a valere sulla modalita' di intervento di cui alla lettera A), tra la quantita' di rifiuti speciali conferiti a terzi rapportata al valore della produzione nell'esercizio "a regime" ed il medesimo rapporto riferito all'esercizio "precedente". Fermo restando che la riduzione del conferimento a terzi puo' essere ottenuta anche mediante la realizzazione di entrambi gli interventi, nel caso in cui tale riduzione avvenga esclusivamente attraverso interventi di recupero di materia (e non anche di autosmaltimento con termovalorizzazione), il punteggio e' maggiorato del 10%. Nel caso in cui il programma preveda la realizzazione di entrambi gli interventi di cui alle lettere A) e B), il valore dell'indicatore e' pari alla somma dei due suddetti punteggi. Qualora il programma preveda una riduzione sia dei rifiuti pericolosi che di quelli non pericolosi, il programma stesso, come detto, e' inserito nella graduatoria del sottotema "Rifiuti pericolosi", ed il valore dell'indicatore e' pari al punteggio come sopra calcolato sulla base della riduzione dei rifiuti pericolosi, con una maggiorazione pari al 10% del valore del punteggio relativo alla riduzione dei rifiuti non pericolosi. 2) Tema "Risorsa idrica" Per il tema risorsa idrica il valore dell'indicatore e' pari alla riduzione percentuale, espressa in punti interi e due decimali, tra la quantita' totale di risorsa idrica prelevata rapportata al valore della produzione nell'esercizio "a regime" ed il medesimo rapporto riferito all'esercizio "precedente". Il valore dell'indicatore e' incrementato del 5%, 4%, 3% o 2% qualora la riduzione percentuale tra la quantita' di inquinanti negli scarichi idrici rapportata al valore della produzione nell'esercizio "a regime" ed il medesimo rapporto riferito all'esercizio "precedente" sia superiore al 15%, rispettivamente, per almeno quattro, tre, due o un inquinante di cui ai punti da C3.3.2.1 a C3.3.2.8 della Scheda Tecnica. 3) Tema "Energia" Per il tema "Energia", le modalita' di intervento sulla base delle quali e' attribuito il punteggio sono le seguenti: A)riduzione del consumo totale di energia B)aumento dell'incidenza sul totale dei consumi di energia di quella da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione (per fonti rinnovabili si intendono: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali). Per ciascuna di dette modalita', il punteggio e' determinato nel modo seguente: - per gli interventi di cui alla lettera A), il punteggio e' pari alla riduzione percentuale, espressa in punti interi e due decimali, del consumo totale di energia rapportato al valore della produzione nell'esercizio "a regime" ed il medesimo rapporto riferito all'esercizio "precedente"; - per gli interventi di cui alla lettera B), il punteggio e' pari all'incremento percentuale, espresso in punti interi e due decimali, tra il rapporto dell'energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione ed il totale dell'energia consumata nell'esercizio "a regime" ed il medesimo rapporto riferito all'esercizio "precedente"; Nel caso in cui il programma preveda la realizzazione di entrambi gli interventi di cui alle lettere A) e B), il valore dell'indicatore e' pari alla somma dei due suddetti punteggi. Il valore dell'indicatore e' incrementato del 5%, 4%, 3% o 2% qualora la riduzione percentuale tra la quantita' di inquinanti emessi in atmosfera rapportata al valore della produzione nell'esercizio "a regime" ed il medesimo rapporto riferito all'esercizio "precedente" sia superiore al 15%, rispettivamente, per quattro, tre, due o un inquinante di cui ai punti da C3.4.2.1 a C3.4.2.4 della Scheda Tecnica. 4) Tema "Multisettore" Per il tema "Multisettore", che ricorre qualora l'impresa realizzi interventi relativi ad almeno due dei detti temi, il valore dell'indicatore e' pari alla somma algebrica dei punteggi riferiti a ciascun tema o sottotema interessato, come sopra calcolati, normalizzati secondo la formula riportata in Appendice alla presente circolare. Tutti i dati e le informazioni utili per la determinazione del punteggio devono essere comprovati da idonea documentazione che l'impresa deve tenere a disposizione presso l'unita' produttiva interessata dal programma, per i previsti controlli. Ciascun dato e/o informazione non comprovabile sara' considerato, ai fini della determinazione del punteggio dell'indicatore, come non fornito. 6.3 Il Ministero si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il valore del punteggio dell'indicatore ambientale. Per i sottotemi "Rifiuti", e per i temi "Risorsa Idrica" ed "Energia", qualora il valore dell'indicatore subisca uno scostamento in diminuzione superiore a 30 punti percentuali, le agevolazioni concesse sono revocate. Per il tema "Multisettore" si procede alla revoca delle agevolazioni qualora il punteggio riferito a ciascun tema o sottotema interessato subisca uno scostamento in diminuzione superiore a 30 punti percentuali, ovvero la media degli scostamenti in diminuzione di tali punteggi superi i 20 punti percentuali. Ai fini di cui sopra, per ciascun indicatore o punteggio, sia il valore posto a base per la formazione della graduatoria che quello verificato a consuntivo, al fine di valutarne lo scostamento, devono essere incrementati o meno delle eventuali maggiorazioni indicate, per ciascun tema o sottotema, al precedente punto 6.2. 7 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 7.1 Le agevolazioni concesse per ciascun programma vengono rese disponibili dal Ministero in due quote annuali uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella G.U.R.I. delle graduatorie. Ai fini delle erogazioni per stato d'avanzamento, l'impresa o l'istituto collaboratore, fermo restando le previste verifiche in merito al proporzionale versamento del capitale proprio e le eventuali condizioni poste dal decreto di concessione provvisoria, deve avere sostenuto almeno la meta' della spesa approvata di rispettiva competenza per la prima erogazione ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la seconda. 8 - REVOCHE 8.1 Il Ministero procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della banca concessionaria, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalita'. Fermo restando che restano valide tutte le condizioni di revoca previste dalla vigente normativa di attuazione della legge 488/92 per quanto compatibili con la presente circolare, si precisa che: - in relazione a quanto indicato all'art. 8, comma 1, lettera c1) del regolamento, la revoca delle agevolazioni interviene qualora, con riferimento alla data di disponibilita' della seconda quota in cui si articola l'agevolazione, l'impresa e/o, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la societa' di leasing, non siano in condizione di dimostrare di avere sostenuto spese, a fronte del programma approvato, per un importo complessivo, al netto dell'IVA, in misura almeno pari a quella necessaria per poter richiedere la rispettiva prima quota del contributo. Non e' consentita in alcun caso la modifica da due a tre quote annuali del regime di erogazione; - in relazione a quanto indicato all'art. 8, comma 1, lettera d) del regolamento ed al punto 1.3 della presente circolare, qualora il programma non venga ultimato entro 24 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, fatta salva l'eventuale proroga fino ad massimo di sei mesi, la revoca e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente alla detta scadenza, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati; - in relazione all'indicatore ambientale di cui al precedente punto 6.2, la revoca delle agevolazioni interviene nei casi indicati al precedente punto 6.3. 9 - MONITORAGGIO 9.1 Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all'articolo 6, comma 7 del regolamento, provvede ad inviare alla banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade la data di entrata a regime del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale. Tale dichiarazione, predisposta, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 7, utilizzando lo specifico file disponibile nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma e sui dati utili alla determinazione del valore degli indicatori di cui al precedente punto 6.1. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse. La banca concessionaria e' tenuta a riscontrare la corrispondenza e/o la compatibilita' dei dati contenuti nella predetta dichiarazione con quelli in proprio possesso. Roma, 5 agosto 2003 IL MINISTRO: MARZANO