Alle Imprese interessate
                              Alle Banche concessionarie
                              All'A.B.I.
                              All'ASS.I.LEA.
                              Alla CONFINDUSTRIA
                              Alla CONFAPI
                              Alla CONFCOMMERCIO
                              Alla CONFESERCENTI
                              All'ANCE
                              Alle confederazioni artigiane

Il  Programma  Operativo Nazionale (P.O.N.) "Sviluppo imprenditoriale
locale",   approvato  dalla  Commissione  della  U.E.  con  decisione
C(2000)2342  dell'8.8.2000, ha previsto, nell'ambito della misura 1.1
ed  a  valere sulla legge n. 488/92 (regime di aiuto rispondente agli
orientamenti  comunitari  in  materia  di  aiuti di Stato a finalita'
regionale),   l'attivazione   di   una   graduatoria  finalizzata  al
perseguimento  di  uno  specifico  obiettivo  di  miglioramento della
sostenibilita'   ambientale   delle  unita'  produttive  ubicate  nei
territori  ammessi  agli  interventi  dei  fondi strutturali a titolo
dell'obiettivo 1.
La  scelta  di  definire, nell'ambito degli interventi ordinariamente
previsti  dalla  legge  488/92,  una  graduatoria dedicata, diretta a
perseguire   una   finalita'  di  sviluppo  sostenibile  del  tessuto
produttivo  delle  regioni  dell'obiettivo  1  (secondo le previsioni
dell'art.  5  delle  direttive  per la concessione e erogazione delle
agevolazioni  della legge 488/92, di cui al T.U. approvato con D.M. 3
luglio  2000  e  successive  modifiche  e  integrazioni), nasce dalla
necessita' di stimolare la realizzazione di programmi di investimento
da  parte  delle  imprese  diretti  alla  mitigazione  degli  impatti
ambientali  alle  stesse  riconducibili in un territorio nel quale si
ritiene  necessario riportare alla dovuta centralita' temi ambientali
quali  i  rifiuti,  la  risorsa  idrica,  i  consumi  energetici e le
relative emissioni in atmosfera.
Al  fine, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si tratta,
nel  rispetto  dei termini, delle procedure e delle modalita' fissati
dalle  citate direttive e dal regolamento (D.M. n. 527 del 20 ottobre
1995  e  successive  modifiche  e  integrazioni),  si  forniscono  le
seguenti   indicazioni  nonche',  in  allegato,  il  facsimile  dello
specifico  modulo  di  domanda,  l'elenco  della documentazione e gli
schemi delle principali dichiarazioni necessarie per la concessione e
l'erogazione  delle  agevolazioni,  precisando  che,  per  quanto non
disciplinato   dalla  presente  circolare,  si  applica,  per  quanto
compatibile,  quanto indicato nella circolare n. 900315 del 14 luglio
2000  (S.O.  n. 122 della G.U.R.I. n. 175 del 28.7.2000) e successive
modifiche e integrazioni.
I  contenuti  e  le  modalita'  della  presente  circolare sono stati
definiti  dal Ministero delle attivita' produttive di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

1 - PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
1.1   Il   sistema  agevolativo,  finalizzato  al  raggiungimento  di
obiettivi  di  sviluppo  sostenibile,  e'  applicato,  attraverso una
procedura  a  bando,  in  favore  delle  sole  imprese  che  svolgono
attivita' estrattive, manifatturiere, di costruzioni, di produzione e
distribuzione  di  energia  elettrica,  di  vapore e acqua calda e di
servizi.   Esso   prevede,   sulla  base  delle  risorse  finanziarie
disponibili,  la  concessione  di  un  contributo  in c/impianti alle
imprese  che  ne  abbiano  fatto  domanda  per il relativo bando, nei
termini  fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
a  fronte  di  programmi  realizzati  nell'ambito  di  proprie unita'
produttive  ubicate  nei  territori ammessi agli interventi dei fondi
strutturali  a titolo dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria,  Sicilia  e  Sardegna), concernenti investimenti, con spese
ammissibili  non  inferiori  a  300.000,00  euro  e  non  superiori a
25.822.844,95  euro,  finalizzati  al  conseguimento di miglioramenti
ambientali riguardanti uno dei seguenti quattro temi:
a)  Rifiuti  (riduzione della produzione e/o del conferimento a terzi
di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi),
b)  Risorsa  idrica  (riduzione  del  consumo  di  acqua ed eventuale
miglioramento della qualita' dei reflui),
c)  Energia  (riduzione del consumo totale di energia e/o aumento del
ricorso  ad  energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione
ed   eventuale   miglioramento  della  qualita'  delle  emissioni  in
atmosfera),
d)  Multisettore  (interventi  concernenti  almeno due dei precedenti
temi).
La  domanda  di agevolazione deve riguardare solo uno dei temi di cui
alle lettere a), b),o c); qualora il programma di investimenti per il
quale si intendono richiedere le agevolazioni riguardi piu' di uno di
tali  temi,  deve essere presentata una sola domanda riferita al tema
"Multisettore" di cui alla lettera d).
1.2  Per  l'attuazione  del  predetto sistema agevolativo e' prevista
l'attivazione  di  un  bando  con  specifiche  graduatorie di merito.
Ciascuna  graduatoria, relativa a tutte e sei le regioni interessate,
si  riferisce  ad  uno  dei  temi  o sottotemi di cui nel seguito. Le
risorse   finanziarie   disponibili   per   il   bando  sono  pari  a
309.874.139,45 euro e sono cosi' ripartite:
a) Rifiuti:
a1) Rifiuti pericolosi: 30.987.413,95
a2) Rifiuti non pericolosi: 20.658.275,96
b) Risorsa idrica: 51.645.689,91
c) Energia: 51.645.689,91
d) Multisettore: 154.937.069,72
La  concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione
assunta  dai programmi nella graduatoria di merito, seguendo l'ordine
decrescente,  dalla  prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili
per  ciascuno  dei  suddetti  temi  o  sottotemi  in  cui si articola
l'intervento.
Per l'istruttoria dei programmi, il Ministero si avvale delle "banche
concessionarie"  convenzionate con il Ministero stesso per le domande
relative  alla  legge  n.  488/92.  La  posizione del programma nella
graduatoria  di  merito  e'  determinata dal valore che per lo stesso
assume  l'indicatore degli effetti ecologico-ambientali derivanti dal
programma  medesimo,  di  cui  al successivo punto 6.2, e, in caso di
ex-equo,  dall'avvenuta  acquisizione,  entro  il  termine  ultimo di
presentazione  delle  domande, della certificazione ambientale EMAS o
ISO 14001.
I  programmi di investimento per i quali il punteggio dell'indicatore
ambientale  e'  pari  a  zero  non  sono considerati ammissibili alle
agevolazioni.
1.3 Le graduatorie sono formate entro il trentesimo giorno successivo
al  termine  finale  di  trasmissione delle risultanze istruttorie da
parte  delle  banche  concessionarie al Ministero. Contestualmente il
Ministero  stesso  provvede alla emissione dei decreti di concessione
provvisoria  in  favore  dei  programmi il cui fabbisogno puo' essere
soddisfatto con le risorse disponibili per ciascuno dei suddetti temi
o sottotemi. Nel caso in cui dovessero rimanere risorse non assegnate
in  una  delle  due  graduatorie  relative ai sottotemi "Rifiuti" per
esaurimento  dei  relativi  programmi  agevolabili,  le  stesse  sono
attribuite   all'altra   graduatoria.  Le  eventuali  risorse  di  un
determinato  tema  che  dovessero  ugualmente  rimanere non assegnate
vengono ripartite tra gli altri temi in proporzione al fabbisogno dei
relativi   programmi   non  agevolati  o  agevolati  parzialmente  ed
assegnati  a  questi  ultimi  secondo  l'ordine della graduatoria. Le
agevolazioni  concesse  vengono rese disponibili in due quote annuali
di  pari  importo alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali
al  trentunesimo  giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  delle graduatorie. I programmi agevolati
devono  essere  ultimati  entro  24  mesi  dalla  data del decreto di
concessione provvisoria delle agevolazioni.

2 - SOGGETTI BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
2.1  I  soggetti  che  possono beneficiare delle agevolazioni sono le
imprese   che   svolgono  attivita'  estrattive,  manifatturiere,  di
costruzioni,  di  produzione e distribuzione di energia elettrica, di
vapore  e  acqua  calda  e di servizi (queste ultime costituite sotto
forma  di  societa'  regolari), secondo i limiti e i criteri previsti
per   la   legge   488/92,  che  intendono  promuovere  programmi  di
investimento  nell'ambito  di  proprie  unita' produttive ubicate nei
territori  ammessi  agli  interventi  dei  fondi strutturali a titolo
dell'obiettivo  1  (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna).
2.2  Poiche' per la concessione delle agevolazioni vengono utilizzati
fondi   cofinanziati   dal   F.E.S.R.   (Fondo  Europeo  di  Sviluppo
Regionale),  non  possono  accedere  alle  agevolazioni  medesime  le
imprese operanti nei settori agroindustriali individuati dai seguenti
codici  di attivita' della "Classificazione ISTAT '91": 15.10 - 15.20
-  15.30  - 15.40 - 15.51 - 15.60 - 15.70 - 15.83 - 15.89.3 - 15.91 -
15.92  -  15.93  -  15.94  -  15.95 - 15.97 e 16.00, limitatamente ai
prodotti inclusi nell'Allegato I al Trattato di Roma.
Al  fine  di  consentire  il  pieno  rispetto  delle scadenze fissate
dall'Unione  europea  per  gli  impegni di spesa e per l'erogazione a
saldo  dell'agevolazione, i termini ordinari stabiliti dalle norme di
attuazione  della  legge  n.  488/92  per l'ultimazione dei programmi
agevolati  e  la  presentazione della documentazione finale di spesa,
potrebbero  subire  modifiche  che, comunque, saranno tempestivamente
rese note.
2.3  Le  agevolazioni  concedibili  consistono  in  un  contributo in
c/impianti  che,  tenuto conto delle caratteristiche dei programmi di
investimento  ammissibili  (si  veda il successivo punto 3.1) e' pari
all'80%  delle intensita' massime approvate dalla Commissione europea
per  l'attuazione  del  regime  di aiuto di cui alla legge n. 488/92,
articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o
grande) ed ubicazione dell'unita' produttiva.
2.4  Per  beneficiare  delle  agevolazioni  in  argomento,  l'apporto
dell'impresa  destinato  al  predetto  programma di investimenti deve
garantire,  insieme  al contributo in c/impianti di cui alla presente
normativa,  la  copertura  finanziaria  del  programma  stesso;  tale
apporto deve risultare in ogni caso, come previsto dagli orientamenti
comunitari  in  materia  di aiuti di Stato a finalita' regionale, non
inferiore   al   25%   dell'investimento   totale   ammissibile  alle
agevolazioni. Il predetto apporto dell'impresa e' rappresentato dalle
fonti  di  copertura  finanziaria  dell'investimento  - ivi inclusi i
finanziamenti  bancari  ed il capitale proprio come definito al punto
6.2  della circolare n. 900315 del 14.7.2000 e successive modifiche e
integrazioni  -  esenti da qualsiasi elemento di aiuto pubblico. Tale
obbligo  del  25%  deve  essere  comunque  soddisfatto  a prescindere
dall'ammontare   del   contributo  ottenibile.  L'importo  dei  mezzi
finanziari   apportati   dall'impresa   e   quello  dell'investimento
ammissibile  alle  agevolazioni  sono  considerati entrambi in valore
nominale.  Le fonti finanziarie da considerare a tal fine sono quelle
rientranti nelle disponibilita' dell'impresa in tempi coerenti con la
realizzazione del programma di investimenti.

3  -  PROGRAMMI  E  SPESE AMMISSIBILI - IL BUSINESS PLAN E LA PERIZIA
TECNICA GIURATA
3.1   I   programmi   di  investimenti  da  agevolare  devono  essere
esclusivamente   e   specificatamente   finalizzati  a  miglioramenti
ambientali tramite l'adozione di tecnologie di processo eventualmente
associate  a  tecniche  di abbattimento e devono essere realizzati in
unita'  produttive  ubicate nei territori ammessi agli interventi dei
fondi  strutturali  a  titolo  dell'obiettivo  1  (Campania,  Puglia,
Basilicata,  Calabria,  Sicilia e Sardegna). Tenuto conto delle dette
particolari finalita', sono esclusi i programmi di "nuovo impianto" e
di  "ampliamento"  mentre  sono inclusi quelli di "trasferimento", di
cui  alla  circolare n. 900315 del 14.7.2000 e successive modifiche e
integrazioni,  questi  ultimi  esclusivamente  nel  caso  in  cui  il
cambiamento  della  localizzazione dell'unita' produttiva sia imposto
da  decisioni  e/o ordinanze emanate, prima dell'apertura dei termini
di  presentazione delle domande di agevolazione, dall'amministrazione
pubblica  centrale o locale in riferimento a finalita' di risanamento
e  di  valorizzazione  ambientale. I programmi di investimenti devono
riguardare uno dei seguenti temi o sottotemi:
a)Rifiuti:
a1)   Rifiuti  pericolosi  (riduzione  della  produzione  di  rifiuti
speciali   pericolosi   e/o  realizzazione,  all'interno  dell'unita'
produttiva  interessata  dal  programma,  di impianti di recupero e/o
autosmaltimento   con   termovalorizzazione   dei   rifiuti  speciali
pericolosi che determinano una riduzione del quantitativo dei rifiuti
pericolosi conferiti a terzi)
a2)  Rifiuti  non  pericolosi  (riduzione della produzione di rifiuti
speciali  non  pericolosi  e/o realizzazione, all'interno dell'unita'
produttiva  interessata  dal  programma,  di impianti di recupero e/o
autosmaltimento  con  termovalorizzazione  dei  rifiuti  speciali non
pericolosi che determinano una riduzione del quantitativo dei rifiuti
non pericolosi conferiti a terzi),
b)Risorsa  idrica  (riduzione  del  consumo  di  acqua  ed  eventuale
miglioramento della qualita' dei reflui),
c)Energia  (riduzione  del  consumo totale di energia e/o aumento del
ricorso  ad  energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione
ed eventuale miglioramento della qualita' delle relative emissioni in
atmosfera),
d)Multisettore  (interventi  concernenti  almeno  due  dei precedenti
temi).
La  domanda  di agevolazione deve riguardare solo uno dei temi di cui
alle lettere a), b) o c); qualora il programma di investimenti per il
quale si intendono richiedere le agevolazioni riguardi piu' di uno di
tali  temi,  deve essere presentata una sola domanda riferita al tema
"Multisettore" di cui alla lettera d).
I  programmi  concernenti  il  tema  "Rifiuti",  che,  come  detto in
precedenza,  si  articola  nei  due  sottotemi "Rifiuti pericolosi" e
"Rifiuti  non pericolosi", riguardano gli investimenti finalizzati ad
introdurre  modifiche  di  processo che comportino la riduzione della
produzione  di rifiuti speciali non pericolosi e/o pericolosi, ovvero
finalizzati  alla  realizzazione,  all'interno dell'unita' produttiva
interessata  dal programma, di impianti di recupero di materia e/o di
autosmaltimento  con  termovalorizzazione  dei  rifiuti  speciali non
pericolosi   e/o   pericolosi   che  determinano  una  riduzione  del
quantitativo   di  rifiuti  conferiti  all'esterno.  Sono  esclusi  i
programmi  concernenti  la  realizzazione  dei  soli  impianti per lo
svolgimento  di  operazioni  preliminari  allo  smaltimento, quali il
deposito  preliminare,  il  raggruppamento e il ricondizionamento; e'
inoltre esclusa la realizzazione di impianti di trattamento biologico
o  chimico-fisico  dei rifiuti che diano luogo ad una riduzione della
quantita'  di  rifiuti  conferiti  a  terzi; sono altresi' escluse la
realizzazione  di  impianti  di messa in riserva dei rifiuti prodotti
finalizzata al recupero dei medesimi, qualora il recupero non avvenga
all'interno  dell'unita' produttiva, e la realizzazione di interventi
finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti non pericolosi
che  comportino  un  incremento  della  produzione  totale di rifiuti
pericolosi.  Possono presentare programmi di investimento concernenti
tale  tema solo le imprese obbligate a tenere il registro di carico e
scarico  -  di  cui  all'art. 12, D.Lgs. 5.2.97, n. 22 - in relazione
alla  produzione di rifiuti speciali (rif: D. Lgs. 5.2.97, n. 22 art.
7  -  S.O.  alla G.U.R.I. n. 237/L del 28/11/97 - ed all. A Direttiva
del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio del 9
aprile  2002  -  S.O.  alla  G.U.R.I.  n.  102  del  10  maggio 2002)
nell'unita' produttiva interessata dal programma da agevolare.
Per  quanto concerne il tema "Risorsa idrica", si tratta di programmi
di   investimento   che,  attraverso  nuove  tecnologie  di  processo
eventualmente  associate  a specifiche tecniche di abbattimento, sono
finalizzati  alla  riduzione della quantita' totale di risorsa idrica
prelevata ed eventualmente al miglioramento della qualita' dei reflui
attraverso la riduzione degli scarichi di inquinanti nel corpo idrico
recettore   o  in  fognatura.  Tutti  gli  interventi  relativi  alla
riduzione  dei  consumi di risorsa idrica devono comprendere, pena la
revoca  delle agevolazioni eventualmente concesse, l'installazione di
idonei  misuratori di portata, opportunamente posizionati, al fine di
permettere,  in  sede  di  controlli,  la verifica delle riduzioni di
consumo dichiarate.
I programmi concernenti il tema "Energia" riguardano la riduzione dei
consumi  di  energia  e/o l'aumento dell'incidenza sui consumi stessi
dell'energia  autoprodotta da fonti rinnovabili, ed eventualmente, la
riduzione  degli  inquinanti  disciplinati  dal DPR 203/88 attraverso
nuove   tecnologie   di   processo   ovvero  specifiche  tecniche  di
abbattimento;  la  riduzione degli inquinanti puo' riguardare solo le
imprese  i  cui  impianti  di produzione di energia siano soggetti ad
autorizzazione  alle  emissioni  in atmosfera, ai sensi del D.P.R. n.
203/88,  per  le  sostanze  indicate  ai punti da C3.4.2.1 a C3.4.2.4
della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.2.
Al   tema   "Multisettore"   l'impresa   ricorre   allorche'  intenda
intervenire,  con  le  medesime cause di esclusione, su due o tre dei
temi fino ad ora trattati.
Per  tutti  i  suddetti  temi,  ivi  compreso il "Multisettore", sono
ammessi  i  programmi  relativi ad investimenti con spese ammissibili
non inferiori a 300.000,00 euro o non superiori a 25.822.844,95 euro.
3.2  Ciascuna  domanda  di  agevolazioni  deve essere correlata ad un
programma  di  investimenti  che  deve  riguardare  una  sola  unita'
produttiva  e  che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo,
cioe',   a  conseguire  gli  obiettivi  di  miglioramento  ambientale
prefissati  dall'impresa  ed indicati nella domanda di agevolazione e
nella relativa documentazione allegata. Uno stesso programma non puo'
essere  suddiviso  in  piu'  domande  di  agevolazione. Allo scopo di
evidenziare   compiutamente   le   caratteristiche  del  programma  e
l'idoneita'  al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa, deve
corredare  la  domanda,  pena  la  non  ammissibilita'  della domanda
stessa,  di  duplice  copia della sola parte descrittiva del business
plan,  di  cui si fornisce in Allegato n. 1 un indice ragionato degli
argomenti  (la  parte  numerica  non  e' richiesta, indipendentemente
dall'ammontare  degli  investimenti  del programma), e di una Perizia
Tecnica  giurata  (i  cui  dati  e  le  informazioni  essenziali sono
riportati   in   Allegato   n.   2),  predisposta  da  uno  specifico
professionista che:
-  con  riferimento all'esercizio "precedente", descriva l'impianto e
dichiari  che le relative emissioni ed i relativi consumi documentati
o  dichiarati  dall'impresa sono compatibili con il tipo di impianto,
con   le   tecnologie   di  abbattimento  presenti  e  con  lo  stato
dell'impianto medesimo;
-    attesti   -   premettendo   un'analitica   descrizione   tecnica
dell'intervento  per  cui  e'  richiesta  l'agevolazione, nonche' una
descrizione  dell'impianto  relativo  all'esercizio  a  regime  -  la
conoscenza   nel   dettaglio   della   o   delle  tecnologie  oggetto
dell'intervento e che tramite la realizzazione dell'intervento stesso
-   tenuto   conto   delle   produzioni   realizzate   nell'esercizio
"precedente" e di quelle previste per l'esercizio "a regime" indicate
dall'impresa  nella  parte  descrittiva  del business plan di cui nel
seguito  e riportate nella perizia stessa - e' tecnicamente possibile
che l'impianto consegua i miglioramenti ambientali ivi indicati.
La  suddetta  Perizia  Tecnica  giurata deve essere predisposta da un
ingegnere  o da un chimico iscritto al relativo albo da almeno cinque
anni  (per  quanto  riguarda gli ingegneri: alla "Sezione A", settore
"industriale"  o settore "civile e ambientale"; per quanto riguarda i
chimici:  alla "Sezione A"); per gli investimenti al di sotto dei 2,5
milioni  di  euro, la Perizia stessa puo' essere predisposta anche da
un    perito    industriale    chimico,    meccanico,   termotecnico,
elettrotecnico  e  automazione,  fisico  (quest'ultimo per le proprie
competenze professionali) iscritto all'albo da almeno sette anni.
Per  la parte relativa all'esercizio "precedente", la Perizia Tecnica
deve  essere  redatta  sulla  base  degli  elementi  oggettivi, quali
certificazioni  o  altra  documentazione,  da  allegare  alla Perizia
stessa,  o,  solo  in  assenza  di  questi  ultimi,  sulla base degli
elementi risultanti da apposita analisi tecnica, oggetto di specifica
dichiarazione,  resa  ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000,
del  legale  rappresentante dell'impresa istante. Per i temi "Risorsa
Idrica"  ed  "Energia",  per  quest'ultimo  solo se prevista anche la
riduzione degli inquinanti in atmosfera, nella Perizia Tecnica devono
essere indicati rispettivamente gli estremi dell'autorizzazione degli
scarichi  idrici  per  acque  reflue  industriali e gli estremi delle
autorizzazioni  alle  emissioni in atmosfera, le sostanze interessate
ed  i  relativi  limiti,  il  dettaglio dei valori indicati e tutti i
parametri utili alla determinazione dei valori indicati.
L'impresa  dovra'  porre particolare attenzione nella predisposizione
della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.2, tenuto conto che
i  miglioramenti  ambientali  riportati  in  quest'ultima  non devono
essere  diversi  da quelli indicati nella Perizia Tecnica; qualora si
dovesse  rilevare  una difformita' tra i dati indicati dall'impresa e
quelli   contenuti  nella  Perizia  Tecnica,  si  operera',  ai  fini
dell'attribuzione  del  punteggio relativo all'indicatore ambientale,
nel modo seguente:
-  nel  caso  in  cui  i  dati  indicati  dall'impresa  prevedano dei
miglioramenti  ambientali  inferiori a quelli contenuti nella Perizia
Tecnica,    saranno   presi   in   considerazione   quelli   indicati
dall'impresa;
-  nel  caso  in  cui  i  dati  indicati  dall'impresa  prevedano dei
miglioramenti  ambientali  superiori a quelli contenuti nella Perizia
Tecnica, saranno presi in considerazione questi ultimi.
Il  business  plan  deve  adeguatamente  approfondire  gli  argomenti
indicati  in  modo  necessariamente  sintetico  nella Scheda Tecnica.
Particolare attenzione deve essere posta nell'indicare puntualmente i
prodotti e le relative quantita' dell'esercizio "precedente" e quelli
previsti nell'esercizio "a regime". Deve essere inoltre rappresentata
e adeguatamente documentata sia la solidita' finanziaria dell'impresa
stessa e, se del caso, anche dei soci, sia la reale capacita' di fare
fronte  in  modo  affidabile  alle  esigenze tecniche ed agli impegni
finanziari  assunti,  questi  ultimi  soprattutto  con riferimento ad
altri  eventuali  programmi  temporalmente  sovrapposti  a  quello da
agevolare.  Gli eventuali altri programmi temporalmente sovrapposti a
quello  da  agevolare,  devono  essere  puntualmente  richiamati  nel
business  plan  e,  per quelli oggetto di domande presentate a valere
sulla legge n. 488/92, vi e' l'obbligo, ai sensi dell'art. 5, comma 2
del  regolamento,  di  allegare  una  fotocopia del relativo Modulo e
della Scheda Tecnica.
Qualora,  nel  corso  di  realizzazione del programma di investimenti
agevolato,    l'impresa    modifichi    la/e   tecnologia/e   oggetto
dell'intervento indicata/e nella Perizia Tecnica giurata, la stessa -
nel  rispetto  dell'obbligo  sottoscritto con il Modulo di domanda di
cui  al  successivo punto 5.2 in merito alla tempestiva comunicazione
delle  variazioni del programma - deve darne comunicazione alla banca
concessionaria   allegando   una   nuova   Perizia  Tecnica  giurata,
predisposta   come  sopra  specificato,  che  indichi  i  nuovi  dati
concernenti  i  miglioramenti  ambientali che e' possibile conseguire
con  la/e  nuova/e  tecnologia/e,  al  fine  di  verificare  che  gli
obiettivi  del  programma  originariamente formulati siano mantenuti,
tenuto  anche  conto  di  quanto previsto al successivo punto 6.3. La
mancata   o   incompleta   comunicazione   puo'  determinare,  previa
contestazione   all'impresa  inadempiente,  la  revoca  totale  delle
agevolazioni  concesse.  Qualora  nel  corso  dei  controlli  o delle
ispezioni  di cui all'art. 11 del regolamento dovesse essere rilevata
una  modifica  della/e tecnologia/e senza che l'impresa ne abbia data
completa  comunicazione  alla  banca,  ferme  restando  le  eventuali
valutazioni   da   parte  del  Ministero  in  merito  ai  conseguenti
adempimenti  revocatori,  l'impresa  stessa e' tenuta ad adempiere in
modo  puntuale  e  tempestivo, e, comunque, non oltre sessanta giorni
dalla  data  di  notifica  della contestazione, ai suddetti obblighi,
pena la revoca delle agevolazioni concesse.
3.3  Con  riferimento  a quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2 del
regolamento,  si  riportano  nell'Allegato n. 3 le tipologie di spesa
ammissibili  e i relativi divieti, limitazioni e condizioni, in parte
mutuati  dalle  direttive  U.E., che si applicano a tutti i territori
interessati  dall'intervento  agevolativo e con riferimento a tutti i
programmi   agevolati.   Si   ricorda   che   l'ammissibilita'   alle
agevolazioni  delle  suddette spese, ivi incluse quelle relative alla
Perizia  Tecnica  giurata di cui al precedente punto 3.2, e' prevista
solo  ed esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento
avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del
Modulo di domanda di cui al successivo punto 5.2.
3.4 L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 24 mesi dalla
data   del   relativo   decreto   di  concessione  provvisoria  delle
agevolazioni,  fatta  salva  la  proroga  di  cui  al punto 3.9 della
circolare  n.  900315  del  14.07.2000  e  successive modificazioni e
integrazioni che, comunque, non puo' essere riconosciuta in relazione
al  solo ritardato ottenimento della certificazione ambientale EMAS o
ISO 14001 (si veda l'allegato n. 3, lettera a).

4 - BANCHE CONCESSIONARIE E ISTITUTI COLLABORATORI
4.1  Gli  adempimenti  istruttori propedeutici alla concessione delle
agevolazioni   ed  i  riscontri,  gli  accertamenti  e  le  verifiche
necessari  all'erogazione  delle  agevolazioni  stesse fino al saldo,
nonche'  la  gestione delle relative somme, sono affidati alle banche
concessionarie   convenzionate   con  il  Ministero  delle  attivita'
produttive  per  le  domande  relative alla legge n. 488/92 ed il cui
elenco  e'  stato pubblicato con circolare n. 937820 dell'11 novembre
2002  (G.U.R.I.  n.  278  del  27.11.2002)  e  successive modifiche e
integrazioni.
4.2  Nel  caso  in  cui l'impresa intenda realizzare il programma con
l'acquisizione,  in  tutto  o  in parte, di beni con il sistema della
locazione   finanziaria,   deve  rivolgersi  ad  uno  degli  istituti
collaboratori  convenzionati  con  le banche concessionarie riportati
nel  medesimo  elenco  di  cui  al precedente punto 4.1. All'istituto
collaboratore vengono riservati i medesimi adempimenti previsti dalle
norme di attuazione della legge n. 488/92.

5   -   PRESENTAZIONE   DELLE  DOMANDE  E  ISTRUTTORIE  DELLE  BANCHE
CONCESSIONARIE
5.1  I  termini  di  presentazione delle domande di agevolazioni sono
fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
Ai  fini della presentazione delle domande valgono i medesimi divieti
e  limitazioni  indicati  al  punto 5.1 della circolare n. 900315 del
14.7.2000.
5.2  La  domanda  di  agevolazione  deve  essere  presentata, entro i
termini  di  cui  al  precedente  punto  5.1, secondo le modalita' ed
utilizzando  esclusivamente il modello a stampa del Modulo di domanda
della  legge  488/92. A modifica di quanto riportato nelle istruzioni
allegate al Modulo, si precisa che:
-  laddove  viene  richiesto  di  indicare  le "produzioni principali
realizzate  o  da realizzare a seguito del programma" deve intendersi
che  l'indicazione va riferita alle produzioni realizzate nell'unita'
produttiva ove verra' svolto il programma di investimento a finalita'
ambientale per il quale vengono richieste le agevolazioni;
-  laddove  viene richiesto di indicare la "tipologia del programma",
non  essendo  prevista  dalla  presente circolare alcuna "tipologia",
deve  intendersi  che  l'indicazione  va  riferita al tema (Rifiuti -
Risorsa idrica - Energia - Multisettore) cui e' riferito il programma
di investimenti.
Si  precisa  inoltre  che  le  dichiarazioni prestampate sul Modulo a
stampa  valgono  per quanto compatibili con la presente circolare. Il
Modulo  deve  essere  corredato,  pena  l'invalidita'  della  domanda
medesima,  di  tutta  la  documentazione  di  cui  all'Allegato  n. 4
necessaria   per  il  completamento  dell'attivita'  istruttoria.  Si
ribadisce  che,  indipendentemente dalle caratteristiche dei relativi
programmi o dall'ammontare dei relativi investimenti, non e' prevista
la  formulazione  della  parte  numerica  del business plan. Elementi
basilari  della  detta documentazione sono pertanto la Scheda Tecnica
(il  cui  fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione,
e'  riportato  nell'Allegato n. 5), contenente i principali dati e le
informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti,
e  la  Perizia  Tecnica  giurata  di  cui al precedente punto 3.2. Il
Modulo  riporta  a  stampa  il  numero  di  progetto pre-assegnato e,
pertanto,  al fine di eliminare il rischio della duplicazione di tali
numeri,  e' rigorosamente vietata la presentazione di domande redatte
su  fotocopie  del  Modulo a stampa, ancorche' compilate e firmate in
originale;  qualora,  per  qualsiasi  motivo,  il  Modulo  di domanda
venisse  presentato  in  difformita'  da quanto sopra specificato, la
domanda stessa, per i suddetti motivi, non sara' considerata valida.
La   Scheda   Tecnica   deve  essere  predisposta  esclusivamente  in
conformita'   allo   schema  riportato  all'Allegato  n.  5  (tramite
compilazione  a  macchina  di  una  copia  del detto allegato, ovvero
compilazione  attraverso  personal  computer  dello  specifico schema
disponibile      sul      sito      internet      del      Ministero,
www.attivitaproduttive.gov.it), pena l'invalidita' della domanda. Sia
le  pagine  della  Scheda Tecnica che quelle del business plan devono
essere  poste  nella  corretta  sequenza e rese solidali; sull'ultima
pagina di ciascuno dei due documenti deve essere apposta la firma del
legale rappresentante della societa' o di un suo procuratore speciale
con le medesime modalita' previste per il Modulo di domanda. I Moduli
originali  a  stampa  e le relative istruzioni sono disponibili anche
presso  gli Uffici centrali e periferici della Direzione Generale per
il  Coordinamento  degli Incentivi alle Imprese del Ministero, presso
le  banche  concessionarie,  gli  istituti collaboratori e presso gli
uffici   centrali   e  periferici  dell'Istituto  per  la  Promozione
Industriale.
A  garanzia  della  volonta'  dell'impresa di realizzare il programma
agevolato,   al   Modulo   di  domanda  deve  essere  allegata,  pena
l'invalidita'  della domanda stessa, la ricevuta del versamento della
cauzione  ovvero  la  fideiussione bancaria o la polizza assicurativa
secondo  le  modalita'  valide  per  le  domande ai sensi della legge
488/92.
5.3 Alle domande istruite positivamente dalla banca concessionaria ma
non  agevolate  a  causa  delle  disponibilita' finanziarie inferiori
all'importo  delle  agevolazioni  complessivamente  richieste  non si
applicano   le   modalita'   dell'inserimento   automatico   o  della
riformulazione  sul  primo  bando utile successivo di cui all'art. 6,
comma  8 del regolamento e al punto 5.6 della circolare n. 900315 del
14.7.2000.
5.4  La  banca  concessionaria  procede  alla  istruttoria secondo le
modalita'  ed  i  criteri  stabiliti  per la legge 488/92 e redige la
conseguente   relazione   attenendosi  allo  schema  contenuto  nella
convenzione  con  il Ministero. L'accertamento istruttorio non dovra'
riguardare  i livelli occupazionali, le potenzialita' degli impianti,
le quantita' di produzioni conseguibili e le prospettive di mercato.
La  banca concessionaria, oltre a quanto correntemente previsto dalla
circolare   n.   900315   del  14.7.2000  e  successive  modifiche  e
integrazioni,   dovra'  verificare  attentamente  che,  in  relazione
all'indicatore  degli  effetti ecologico-ambientali, i dati riportati
nella  Scheda  Tecnica  trovino  riscontro  con  i  dati di dettaglio
indicati nella Perizia Tecnica.
Contestualmente  all'invio delle risultanze istruttorie al Ministero,
le  banche  concessionarie  inviano  a ciascuna impresa interessata e
alle  regioni competenti una nota contenente i relativi dati proposti
per  la  formazione  della  graduatoria  secondo  lo  schema  di  cui
all'Allegato n. 6.

6 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE
6.1  La  concessione  delle  agevolazioni  avviene  sulla  base della
posizione  assunta  dai  programmi  nell'ambito  di cinque specifiche
graduatorie  di  merito,  seguendo  l'ordine decrescente, dalla prima
fino  all'esaurimento  dei  fondi  disponibili. Ciascuna delle cinque
graduatorie,  unica  per  tutte  e  sei  le  regioni  interessate, si
riferisce  ad  uno  dei temi o sottotemi indicati al precedente punto
3.1.  I  suddetti  fondi  sono  pari  a  309.874.139,45  euro  e sono
suddivisi come segue:
a)Rifiuti:
a1) Rifiuti pericolosi: 30.987.413,95
a2)Rifiuti non pericolosi: 20.658.275,96
b)Risorsa idrica: 51.645.689,91
c)Energia: 51.645.689,91
d)Multisettore: 154.937.069,72
Le  graduatorie sono formate dal Ministero entro il trentesimo giorno
successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da
parte  delle  banche  concessionarie  e  viene dallo stesso Ministero
pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nelle
graduatorie vengono inseriti i programmi i cui esiti istruttori delle
banche  concessionarie  siano  positivi,  indicando,  in relazione ai
fabbisogni  finanziari  di  ciascun  programma e delle disponibilita'
attribuite a ciascun tema o sottotema, quelli agevolabili per i quali
si  potra'  provvedere  alla  emanazione  dei  decreti di concessione
provvisoria, dal primo in graduatoria in poi, e quelli che ne restano
esclusi  per insufficienza delle disponibilita' medesime. Nel caso in
cui  un  programma  concernente  il  tema  "Rifiuti"  riguardi sia il
sottotema   "Rifiuti   pericolosi"   che   quello  dei  "Rifiuti  non
pericolosi",  il  programma  stesso  viene inserito nella graduatoria
relativa al sottotema "Rifiuti pericolosi". Ai fini dell'attribuzione
delle  risorse,  si tiene conto, per ciascun tema o sottotema, di una
riserva  del 70% delle risorse stesse in favore delle piccole e medie
imprese;  le somme di tale riserva eventualmente non utilizzate dalle
piccole  e  medie  imprese  vengono assegnate alle grandi imprese del
medesimo tema o sottotema.
Qualora  il  fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile
di  ciascun  tema  o  sottotema  dovesse essere solo in parte coperto
dalle disponibilita' residue, si procede alla concessione della somma
pari  a  dette disponibilita' residue, agevolando, comunque, l'intero
programma.  Nel  caso in cui dovessero rimanere risorse non assegnate
in  una  delle  due  graduatorie  relative ai sottotemi "Rifiuti" per
esaurimento  dei  relativi  programmi  agevolabili,  le  stesse  sono
attribuite   all'altra   graduatoria.  Le  eventuali  risorse  di  un
determinato  tema  che  dovessero  ugualmente  rimanere non assegnate
vengono ripartite tra gli altri temi in proporzione al fabbisogno dei
relativi   programmi   non  agevolati  o  agevolati  parzialmente  ed
assegnati a questi ultimi secondo l'ordine della graduatoria.
La  posizione  di  ciascun  programma  nella specifica graduatoria e'
determinata   dal   cosiddetto  "indicatore  ambientale"  di  cui  al
successivo  punto  6.2,  il cui valore e' rappresentato dal punteggio
complessivo  conseguito  dal  programma  in  relazione  a  specifiche
prestazioni  ambientali;  in  caso  di  ex  equo, assume una migliore
posizione   in   graduatoria   il  programma  relativo  ad  un'unita'
produttiva  per  la  quale,  entro il termine ultimo di presentazione
delle   domande   di   agevolazione,   l'impresa  abbia  ottenuto  la
certificazione   relativa   all'adesione   al   sistema  di  gestione
ambientale   conforme  al  regolamento  EMAS  (1836/93  e  successive
modificazioni)  ovvero  all'adesione a sistemi di gestione ambientale
conformi  alla  norma  UNI EN ISO 14001 (il sussistere o meno di tale
condizione  deve essere obbligatoriamente indicato dall'impresa nella
Scheda  Tecnica  e  documentato  con la relativa certificazione), con
priorita'  della  prima  rispetto alla seconda. Qualora permanesse lo
stato  di  ex-equo, si da' priorita' alla data di presentazione della
domanda di agevolazione.
6.2  Il punteggio complessivo dell'indicatore ambientale attribuito a
ciascun  programma  in  relazione al livello di attenzione dimostrato
dall'impresa  richiedente nei confronti delle tematiche ambientali e'
determinato come segue.
Gli  elementi  necessari  per la determinazione del punteggio vengono
rilevati dalle informazioni che l'impresa fornisce in sede di domanda
di   agevolazioni,   con  riferimento  all'intera  unita'  produttiva
interessata  dal  programma,  attraverso la compilazione della Scheda
Tecnica,   i  cui  dati,  come  detto,  devono  essere  adeguatamente
supportati  dalla  prevista  Perizia Tecnica giurata e dalla prevista
documentazione.  L'impresa  deve  indicare ciascun dato, ivi compreso
quello   relativo  al  "valore  della  produzione",  con  riferimento
all'"esercizio  precedente"  ed  a quello "a regime" del programma da
agevolare.
Ai  fini  della  determinazione  del  punteggio,  i predetti dati, ad
eccezione   di  quello  relativo  all'energia  da  fonti  rinnovabili
derivante  da  autoproduzione,  saranno  rapportati  al detto "valore
della  produzione".  A  tale  riguardo  si  ricorda che quest'ultimo,
espresso in migliaia di euro, e' quello di cui al punto "A" del conto
economico  dell'unita' produttiva redatto secondo le norme del codice
civile  ovvero,  nel  caso  in cui l'unita' produttiva rappresenti un
centro  di  costo,  quello  di  cui  alla  sommatoria  dei  costi  di
produzione  dell'unita'  produttiva  stessa  come  evidenziati  dalla
contabilita'   gestionale;   l'esercizio   "precedente"  e'  l'ultimo
esercizio sociale chiuso prima della data di presentazione del Modulo
di  domanda;  l'esercizio  "a  regime"  e' il primo esercizio sociale
intero successivo alla data di entrata a regime.
E'  previsto  uno  specifico  indicatore  ambientale per ciascuno dei
quattro   temi   di   cui  al  punto  1.1,  diretto  a  riflettere  i
miglioramenti ambientali conseguibili, determinato come segue:
1) Tema "Rifiuti"
Per  entrambi  i  due  sottotemi  del tema "Rifiuti", le modalita' di
intervento  sulla base delle quali e' attribuito il punteggio sono le
seguenti:
A)interventi   di   processo   che  comportino  una  riduzione  della
produzione di rifiuti speciali
B)realizzazione,  all'interno  dell'unita' produttiva interessata dal
programma,  di impianti di recupero di materia e/o di autosmaltimento
con  termovalorizzazione  dei  rifiuti  speciali  che determinano una
riduzione del quantitativo di rifiuti conferiti a terzi.
Per ciascuna di dette modalita', il punteggio e' determinato nel modo
seguente:
-  per  gli  interventi  di cui alla lettera A), il punteggio e' pari
alla  riduzione percentuale, espressa in punti interi e due decimali,
tra  la  produzione  di  rifiuti  speciali rapportata al valore della
produzione nell'esercizio "a regime" ed il medesimo rapporto riferito
all'esercizio "precedente";
-  per  gli  interventi  di cui alla lettera B), il punteggio e' pari
alla  riduzione percentuale, espressa in punti interi e due decimali,
al  netto della riduzione della produzione eventualmente realizzata a
valere  sulla  modalita' di intervento di cui alla lettera A), tra la
quantita'  di rifiuti speciali conferiti a terzi rapportata al valore
della  produzione  nell'esercizio  "a regime" ed il medesimo rapporto
riferito  all'esercizio "precedente". Fermo restando che la riduzione
del  conferimento  a  terzi  puo'  essere  ottenuta anche mediante la
realizzazione  di  entrambi  gli  interventi,  nel  caso  in cui tale
riduzione avvenga esclusivamente attraverso interventi di recupero di
materia  (e non anche di autosmaltimento con termovalorizzazione), il
punteggio e' maggiorato del 10%.
Nel caso in cui il programma preveda la realizzazione di entrambi gli
interventi  di cui alle lettere A) e B), il valore dell'indicatore e'
pari  alla  somma  dei  due  suddetti  punteggi. Qualora il programma
preveda  una  riduzione  sia dei rifiuti pericolosi che di quelli non
pericolosi,  il  programma  stesso,  come  detto,  e'  inserito nella
graduatoria   del   sottotema  "Rifiuti  pericolosi",  ed  il  valore
dell'indicatore  e' pari al punteggio come sopra calcolato sulla base
della riduzione dei rifiuti pericolosi, con una maggiorazione pari al
10%  del valore del punteggio relativo alla riduzione dei rifiuti non
pericolosi.
2) Tema "Risorsa idrica"
Per  il  tema  risorsa  idrica il valore dell'indicatore e' pari alla
riduzione  percentuale,  espressa in punti interi e due decimali, tra
la  quantita' totale di risorsa idrica prelevata rapportata al valore
della  produzione  nell'esercizio  "a regime" ed il medesimo rapporto
riferito  all'esercizio  "precedente".  Il  valore dell'indicatore e'
incrementato del 5%, 4%, 3% o 2% qualora la riduzione percentuale tra
la quantita' di inquinanti negli scarichi idrici rapportata al valore
della  produzione  nell'esercizio  "a regime" ed il medesimo rapporto
riferito   all'esercizio   "precedente"   sia   superiore   al   15%,
rispettivamente,  per almeno quattro, tre, due o un inquinante di cui
ai punti da C3.3.2.1 a C3.3.2.8 della Scheda Tecnica.
3) Tema "Energia"
Per  il  tema  "Energia", le modalita' di intervento sulla base delle
quali e' attribuito il punteggio sono le seguenti:
A)riduzione del consumo totale di energia
B)aumento  dell'incidenza sul totale dei consumi di energia di quella
da   fonti   rinnovabili   derivante  da  autoproduzione  (per  fonti
rinnovabili  si intendono: il sole, il vento, l'energia idraulica, le
risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei
rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali).
Per ciascuna di dette modalita', il punteggio e' determinato nel modo
seguente:
-  per  gli  interventi  di cui alla lettera A), il punteggio e' pari
alla  riduzione percentuale, espressa in punti interi e due decimali,
del  consumo  totale di energia rapportato al valore della produzione
nell'esercizio   "a   regime"   ed   il  medesimo  rapporto  riferito
all'esercizio "precedente";
-  per  gli  interventi  di cui alla lettera B), il punteggio e' pari
all'incremento  percentuale, espresso in punti interi e due decimali,
tra  il  rapporto  dell'energia  da  fonti  rinnovabili  derivante da
autoproduzione  ed il totale dell'energia consumata nell'esercizio "a
regime" ed il medesimo rapporto riferito all'esercizio "precedente";
Nel caso in cui il programma preveda la realizzazione di entrambi gli
interventi  di cui alle lettere A) e B), il valore dell'indicatore e'
pari alla somma dei due suddetti punteggi.
Il valore dell'indicatore e' incrementato del 5%, 4%, 3% o 2% qualora
la  riduzione  percentuale  tra  la quantita' di inquinanti emessi in
atmosfera  rapportata  al  valore  della produzione nell'esercizio "a
regime"  ed  il medesimo rapporto riferito all'esercizio "precedente"
sia  superiore  al  15%,  rispettivamente, per quattro, tre, due o un
inquinante  di  cui  ai  punti  da  C3.4.2.1  a C3.4.2.4 della Scheda
Tecnica.
4) Tema "Multisettore"
Per  il  tema  "Multisettore", che ricorre qualora l'impresa realizzi
interventi   relativi  ad  almeno  due  dei  detti  temi,  il  valore
dell'indicatore  e' pari alla somma algebrica dei punteggi riferiti a
ciascun   tema   o   sottotema  interessato,  come  sopra  calcolati,
normalizzati  secondo la formula riportata in Appendice alla presente
circolare.
Tutti  i  dati  e  le  informazioni  utili  per la determinazione del
punteggio  devono  essere  comprovati  da  idonea  documentazione che
l'impresa  deve  tenere  a  disposizione  presso  l'unita' produttiva
interessata dal programma, per i previsti controlli. Ciascun dato e/o
informazione  non  comprovabile  sara'  considerato,  ai  fini  della
determinazione del punteggio dell'indicatore, come non fornito.
6.3  Il Ministero si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il
valore del punteggio dell'indicatore ambientale.
Per  i  sottotemi  "Rifiuti",  e  per  i  temi  "Risorsa  Idrica"  ed
"Energia",  qualora il valore dell'indicatore subisca uno scostamento
in  diminuzione  superiore  a  30  punti percentuali, le agevolazioni
concesse sono revocate.
Per  il tema "Multisettore" si procede alla revoca delle agevolazioni
qualora  il punteggio riferito a ciascun tema o sottotema interessato
subisca   uno   scostamento  in  diminuzione  superiore  a  30  punti
percentuali, ovvero la media degli scostamenti in diminuzione di tali
punteggi superi i 20 punti percentuali.
Ai  fini  di  cui  sopra,  per ciascun indicatore o punteggio, sia il
valore  posto  a  base per la formazione della graduatoria che quello
verificato  a consuntivo, al fine di valutarne lo scostamento, devono
essere  incrementati  o  meno delle eventuali maggiorazioni indicate,
per ciascun tema o sottotema, al precedente punto 6.2.

7 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
7.1  Le  agevolazioni  concesse  per  ciascun  programma vengono rese
disponibili  dal  Ministero  in  due quote annuali uguali alla stessa
data  di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla
pubblicazione nella G.U.R.I. delle graduatorie.
Ai  fini  delle  erogazioni  per  stato  d'avanzamento,  l'impresa  o
l'istituto  collaboratore,  fermo  restando  le previste verifiche in
merito   al  proporzionale  versamento  del  capitale  proprio  e  le
eventuali  condizioni  poste  dal decreto di concessione provvisoria,
deve  avere  sostenuto  almeno  la  meta'  della  spesa  approvata di
rispettiva  competenza  per  la  prima  erogazione ed il totale della
stessa,  come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del
programma, per la seconda.

8 - REVOCHE
8.1  Il  Ministero  procede  alla  revoca  parziale  o  totale  delle
agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della
banca  concessionaria,  previo eventuale accertamento ispettivo sulle
inadempienze  da  parte  dell'impresa.  Il  decreto di revoca dispone
l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalita'.
Fermo  restando  che  restano  valide  tutte  le condizioni di revoca
previste dalla vigente normativa di attuazione della legge 488/92 per
quanto compatibili con la presente circolare, si precisa che:
- in relazione a quanto indicato all'art. 8, comma 1, lettera c1) del
regolamento,  la  revoca  delle  agevolazioni interviene qualora, con
riferimento alla data di disponibilita' della seconda quota in cui si
articola  l'agevolazione,  l'impresa  e/o,  per  i  beni acquisiti in
locazione   finanziaria,   la  societa'  di  leasing,  non  siano  in
condizione  di  dimostrare  di  avere  sostenuto  spese, a fronte del
programma  approvato,  per un importo complessivo, al netto dell'IVA,
in  misura  almeno  pari  a quella necessaria per poter richiedere la
rispettiva  prima  quota  del  contributo. Non e' consentita in alcun
caso la modifica da due a tre quote annuali del regime di erogazione;
-  in relazione a quanto indicato all'art. 8, comma 1, lettera d) del
regolamento  ed  al  punto  1.3  della presente circolare, qualora il
programma  non  venga  ultimato entro 24 mesi dalla data del relativo
decreto  di  concessione  provvisoria delle agevolazioni, fatta salva
l'eventuale  proroga  fino  ad  massimo  di  sei  mesi,  la revoca e'
parziale  e  interessa  le  agevolazioni  afferenti i titoli di spesa
datati   successivamente   alla  detta  scadenza,  fatta  salva  ogni
ulteriore  determinazione  conseguente  alle verifiche sull'effettivo
completamento  dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi
prefissati;
-  in  relazione all'indicatore ambientale di cui al precedente punto
6.2,  la  revoca  delle  agevolazioni interviene nei casi indicati al
precedente punto 6.3.

9 - MONITORAGGIO
9.1  Ai  fini  del  monitoraggio  dei  programmi agevolati, l'impresa
beneficiaria,  a  partire  dal ricevimento del decreto di concessione
provvisoria  di cui all'articolo 6, comma 7 del regolamento, provvede
ad  inviare  alla  banca  concessionaria, entro sessanta giorni dalla
chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a
quello  nel  quale  ricade  la data di entrata a regime del programma
agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o
suo procuratore speciale. Tale dichiarazione, predisposta, secondo lo
schema  di  cui  all'Allegato  n.  7,  utilizzando  lo specifico file
disponibile   nel   sito   internet  del  Ministero  delle  attivita'
produttive,   fornisce,  in  particolare,  informazioni  sullo  stato
d'avanzamento  del programma e sui dati utili alla determinazione del
valore  degli  indicatori  di  cui  al  precedente punto 6.1. Il dato
relativo  allo  stato  d'avanzamento  e'  dichiarato  fino alla prima
scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata,
incompleta   o   inesatta   dichiarazione  dei  dati  richiesti  puo'
determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca
totale delle agevolazioni concesse.
La banca concessionaria e' tenuta a riscontrare la corrispondenza e/o
la compatibilita' dei dati contenuti nella predetta dichiarazione con
quelli in proprio possesso.

Roma, 5 agosto 2003
                                                 IL MINISTRO: MARZANO