IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  l'art.  6  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente
l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
  Vista  la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione
ed  esecuzione  del  regolamento sanitario internazionale, adottato a
Boston  il  25 luglio  1969,  modificato  da regolamento addizionale,
adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;
  Visto   il   decreto   ministeriale  24 maggio  1963  e  successive
modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la
vaccinazione  contro  le  malattie  quarantenarie  ed  a rilasciare i
relativi certificati validi per uso internazionale;
  Visto   il  decreto  ministeriale  14 gennaio  1997,  e  successive
integrazioni,  di cui l'ultima rappresentata dal decreto ministeriale
2 aprile  2002,  concernente  l'individuazione  di  ulteriori  uffici
sanitari  autorizzati  a  praticare  la vaccinazione contro la febbre
gialla;
  Viste le istanze presentate dalle regioni Toscana e Veneto;
  Riconosciuta   l'opportunita'   di   estendere  l'autorizzazione  a
praticare  la  vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari,
anche  in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale
vaccinazione,  legato  all'incremento dei viaggi internazionali verso
zone  endemiche  per  febbre  gialla  e  verso  Paesi  che richiedono
obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  concessa  con  il decreto ministeriale 14 gennaio
1997  a  praticare  la  vaccinazione  contro  la  febbre  gialla ed a
rilasciare  i  relativi  certificati validi per uso internazionale e'
estesa ai seguenti uffici sanitari:
    regione  Toscana:  azienda  U.S.L. n. 6 di Livorno, zone di Bassa
Val di Cecina; Elba Portoferraio; Val di Cornia-Piombino;
    regione Veneto: azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo, sede di Rovigo.