IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                                  e
                             IL MINISTRO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22, recante
«Attuazione  della  direttiva  91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
imballaggio», e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  in  particolare  l'art.  41,  comma  6,  del  citato decreto
legislativo   5 febbraio   1997,  n.  22,  che  demanda  al  Ministro
dell'ambiente   e   al   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato l'approvazione dello statuto del consorzio nazionale
imballaggi di cui al citato art. 41;
  Visto  il  decreto  interministeriale  30 ottobre  1997 concernente
«Approvazione  dello  statuto  del  Consorzio  nazionale imballaggi -
(CONAI)»;
  Visto  il  decreto  7 marzo  2001  del  Ministero dell'ambiente, di
concerto   con   il   Ministero   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato,  recante  «Modificazioni allo statuto del Consorzio
nazionale degli imballaggi (CONAI)»;
  Visto l'art. 20, comma 1, dello statuto del Consorzio CONAI in base
al  quale spetta all'assemblea straordinaria deliberare in materia di
modifica dello statuto;
  Considerato che l'art. 20, comma 4, del suddetto statuto demanda al
Ministro  dell'ambiente e al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  l'approvazione delle eventuali proposte di modifica
dello statuto;
  Visto  la  nota  del 17 aprile 2001, a firma del presidente, con le
quali il CONAI richiede l'approvazione di alcune modifiche statutarie
deliberate  dall'assemblea straordinaria del Consorzio stesso in data
11 aprile 2001;
  Visto  la nota del 7 giugno 2001 a firma del direttore generale del
servizio  per  la  gestione dei rifiuti e per le bonifiche (RIBO) del
Ministero dell'ambiente;
  Visto  la  nota  del 28 aprile 2003, a firma del presidente, con le
quali il CONAI richiede l'approvazione di alcune modifiche statutarie
deliberate  dall'assemblea straordinaria del Consorzio stesso in data
15 aprile 2003;
  Visti i verbali delle predette assemblee;
  Viste  le proposte di modifica dell'art. 13, comma 3, dell'art. 15,
comma  4,  dell'art.  23,  comma  2,  lettera  p),  e  la proposta di
inserimento  dell'art.  14,  comma  1-bis,  approvate  dall'assemblea
straordinaria del Consorzio CONAI in data 11 aprile 2001;
  Viste  le  proposte  di modifica dell'art. 4, comma 3, dell'art. 8,
comma  2, dell'art. 14 commi 1-bis, dell'art. 16, dell'art. 17, commi
1  e  3,  dell'art.  19,  comma 1, lett. c), e comma 2, dell'art. 21,
comma  2,  dell'art.  22,  commi  1,  3  e  4, dell'art. 23, comma 2,
lettere b),  e),  g),  i),  l)  e  p),  comma  3, lett. d) e comma 4,
dell'art.  24,  commi  1 e 2, dell'art. 25, commi 1, 4 e 5, dell'art.
26,  commi  1  e  2,  dell'art.  27,  comma 1, dell'art. 28, comma 2,
dell'art.  31,  comma  1,  dell'art.  32 e la proposta di inserimento
dell'art. 14, commi 2 e 3, approvate dall'assemblea straordinaria del
Consorzio CONAI in, data 15 aprile 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  l. Sono approvate le seguenti modifiche dello statuto del Consorzio
nazionale imballaggi - CONAI:
    a) all'art.  4,  comma 3, le parole «Ministro dell'ambiente e del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato»  sono
sostituite con le seguenti «Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Ministro delle attivita' produttive»;
    b) all'art.  8,  comma  2,  dopo  la  parola  «interessato», sono
inserite le seguenti parole «che ne faccia richiesta»;
    c) all'art.  13,  comma  3,  dopo  la  parola «indivisibili» sono
inserite  le  seguenti «ai sensi dell'art. 41 comma 2-bis del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»;
    d) all'art.  14,  dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi
«2.  Il  contributo  ambientale CONAI puo' essere stabilito in misura
ridotta  dal  Consiglio  di  amministrazione  se  e nei limiti in cui
sussistano obiettive ragioni tecniche, risultanti da appositi studi e
indagini  adeguatamente  documentati,  relative alle caratteristiche,
alle  modalita'  di  utilizzazione  ed alle funzioni di una specifica
tipologia  di  imballaggio» e «3. Il contributo ambientale CONAI puo'
inoltre  essere  determinato  in  misura  forfetaria dal Consiglio di
amministrazione  per  le esigenze di semplificazione perseguite dagli
accordi di cui all'art. 23, comma 2, lettera p)»;
    e) all'art.  15,  comma  4,  dopo  la  parola  «esercizio»,  sono
inserite le seguenti «sotto qualsiasi forma,»;
    f) all'art.  16, comma 1, lettera c), dopo la parola «presidente»
sono inserite le seguenti «e due vice presidenti»;
    g) all'art. 17, comma 1, le parole «attribuiti ai sensi dell'art.
18» sono sostituite con le seguenti «spettanti ai sensi dell'art. 18,
comma  1,»  e  le successive parole «a mezzo lettera raccomandata con
ricevuta  di  ritorno»  sono  sostituite con le parole «con mezzi che
garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento»;
    h) all'art. 17, il comma 3 e' cosi' sostituito «3. L'assemblea e'
presieduta  dal  presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o
impedimento,  dal  vice  presidente  piu' anziano di eta'. In caso di
assenza   o   impedimento   anche  di  quest'ultimo,  l'assemblea  e'
presieduta  dall'altro  vice  presidente.  Se  anche  quest'ultimo e'
assente  o  impedito,  l'assemblea  nomina  essa  stessa  il  proprio
presidente»;
    i) all'art.  19,  comma  1,  la  lettera  c) e' sostituita con la
seguente  «c)  determina  il compenso dei revisori ed il compenso dei
consiglieri  di  amministrazione,  anche  prevedendo  un  gettone  di
presenza,  comprensivo  del rimborso forfetario delle spese, identico
per  la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione
e dell'eventuale comitato esecutivo»;
    j) all'art. 19, comma 2, le parole «attribuiti ai sensi dell'art.
18» sono sostituite con le seguenti «spettanti ai sensi dell'art. 18,
comma 1»;
    k) all'art.   21,   il   comma  2  e'  cosi'  sostituito  «2.  La
rappresentanza  puo'  essere  conferita  per  singole  assemblee, con
effetto  anche  per  le convocazioni successive, o, se conferita alle
associazioni  imprenditoriali  di categoria o ai soggetti associativi
costituiti  ai  sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22, ai quali le imprese aderiscono, per tutte le assemblee
senza  limiti  di  tempo  o  per  quelle convocate durante un periodo
espressamente  indicato  dal consorziato nella delega. In mancanza di
indicazioni  la delega si intende conferita a tempo indeterminato. E'
sempre ammessa la revoca della delega, che va comunicata per iscritto
al delegato e al CONAI»;
    l)  all'art.  2, comma 1, il secondo periodo e' sostituito con il
seguente  «Il  ventinovesimo  amministratore e' indicato dal Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e dal Ministro delle
attivita'   produttive   in   rappresentanza   dei   consumatori.  Il
regolamento  previsto dall'art. 31 determina le modalita' e i sistemi
di  voto  per  lista  che  assicurino  il  rispetto  dei  criteri  di
rappresentativita' sopra indicati, la presentazione delle candidature
e  l'autonoma votazione delle liste da parte di ciascuna categoria, o
sua componente, alla quale siano riservati uno o piu' amministratori»
    m) all'art.  22, il comma 3 e' cosi' sostituito «I componenti del
Consiglio  d'amministrazione  durano in carica tre esercizi e scadono
alla  data  dell'assemblea  convocata per l'approvazione del bilancio
relativo  all'ultimo  esercizio  della  loro carica. I componenti del
Consiglio d'amministrazione sono rieleggibili»;
    n) all'art.  22,  comma  4,  le  parole  «un  consigliere  eletto
dall'assemblea»  sono  sostituite  con  le  seguenti «uno degli altri
consiglieri»  e  l'ultimo  periodo  e' sostituito con il seguente «Se
vengono  a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la nomina dei
nuovi  consiglieri  e'  immediatamente  convocata  dal  collegio  dei
revisori.  Se  vengono  a  cessare  anche  tutti i revisori o qualora
questi   non   provvedano,   l'assemblea  per  la  nomina  dei  nuovi
consiglieri  e,  se  del  caso,  dei nuovi revisori e' immediatamente
convocata anche da un solo consorziato»;
    o) all'art.  23,  comma  2, lettera b), dopo la parola «previsto»
sono inserite le seguenti «dall'art. 3, comma 2, lettera c), e)»;
    p) all'art.   23,   comma   2,  lettera  e),  le  parole  da  «le
modificazioni»  fino  a «riguardo» sono sostituite con le seguenti «,
se necessario annualmente, le modificazioni al regolamento relative»;
    q) all'art.   23,  comma  2,  lettera  g),  le  parole  «Ministro
dell'ambiente   e   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato»   sono   sostituite   con   le  seguenti  «Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del Ministro delle
attivita' produttive»;
    r) all'art.  23,  comma  2, la lettera i) e' cosi' sostituita «i)
nominare, nel rispetto delle previsioni dell'art. 25, il presidente e
i vice presidenti stabilendone i compensi ed, eventualmente, indicare
gli altri componenti del comitato esecutivo»:
    s) all'art.   23,  comma  2,  lettera  l),  le  parole  «il  vice
presidente» sono sostituite con le seguenti « i vice presidenti»;
    t) all'art.  23,  comma  2, la lettera p) e' cosi' sostituita «p)
concludere,  con  enti  e  associazioni  a  diffusione  nazionale che
rappresentino  categorie  imprenditoriali o imprese - anche estere -,
accordi   temporanei  volti  a  perseguire  semplificazioni  relative
all'adesione  al  CONAI  e (o) alle modalita' di calcolo e versamento
del  contributo  ambientale,  sempre che sussistano obiettive ragioni
tecniche e nel rispetto dei principi della responsabilita' condivisa,
della  collaborazione  e  della  concorrenza  posti  a fondamento del
sistema di gestione degli imballaggi»;
    u) all'art.   23,  comma  3,  lettera  d)  le  parole  «Ministero
dell'ambiente   e   al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato»   sono   sostituite   con  le  seguenti  «Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e al Ministero delle
attivita' produttive»;
    v) all'art.  23,  il comma 4 e' cosi' sostituito «Il Consiglio di
amministrazione  puo'  delegare  le proprie attribuzioni indicate nel
comma 3, determinando i limiti della delega, a un comitato esecutivo.
In  tal  caso  il  comitato  esecutivo  e'  composto  da  quattordici
amministratori, compresi il presidente e i due vice presidenti che ne
fanno  parte  di  diritto.  I  componenti del comitato esecutivo sono
nominati    scegliendoli    in   modo   che,   tenuto   conto   della
rappresentativita' dei componenti di diritto:
      sette  siano espressione della categoria dei produttori, di cui
uno  per  ciascuna  tipologia di materiale di imballaggi e il settimo
per l'intera categoria dei produttori;
      sette  siano  espressione  della  categoria degli utilizzatori,
suddivisi  tra  le  due  componenti  di  cui  all'art. 29, comma 1 in
maniera che, alternativamente a ogni elezione del comitato esecutivo,
quattro appartengano a una componente e tre all'altra.
  Le  deliberazioni  del  comitato esecutivo sono validamente assunte
con il voto favorevole di almeno nove dei suoi componenti.
  Il   Consiglio   di   amministrazione  puo'  altresi'  delegare  al
presidente  proprie attribuzioni relative alla gestione ordinaria del
Consorzio;  puo' inoltre affidare al presidente, ai vice presidenti e
ad  altri consiglieri specifici incarichi e conferire poteri relativi
alle   operazioni  correnti  al  direttore  generale  secondo  quanto
indicato nel successivo art. 27»;
    w) all'art.  24,  il comma 1 e' sostituito con il seguente «1. La
convocazione   e'   fatta   con   mezzi  che  garantiscano  la  prova
dell'avvenuto  ricevimento  e  contiene l'indicazione del giorno, del
luogo  e  dell'ora  della  riunione nonche' l'elenco delle materie da
trattare. La convocazione e' inoltrata almeno otto giorni prima della
riunione ovvero, in caso di urgenza, tre giorni prima»;
    x) all'art.   24,  comma  2,  le  parole  «dei  due  terzi»  sono
sostituite con le seguenti «di almeno venti dei suoi
    y) all'art.  25,  comma  1,  ultimo  periodo, la parola «anni» e'
sostituita  con  le  seguenti  «esercizi  e  scade insieme agli altri
amministratori  alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica»;
    z) all'art.  25,  il comma 4 e' cosi' sostituito «4. Il Consiglio
di amministrazione elegge due vice presidenti scegliendoli tra i suoi
membri di elezione assembleare secondo i seguenti criteri:
      qualora il presidente appartenga alla categoria dei produttori,
i  due  vice  presidenti  devono essere scelti tra gli amministratori
eletti  nella  quota  riservata  alla  categoria degli utilizzatori e
ognuno di essi deve essere espressione di una delle componenti di cui
all'art. 29, comma 1;
      qualora   il   presidente   appartenga   alla  categoria  degli
utilizzatori,   un   vice  presidente  deve  essere  scelto  tra  gli
amministratori che rappresentano la categoria dei produttori, l'altro
vicepresidente   deve   essere  espressione  della  componente  degli
utilizzatori  di  cui all'art. 29, comma 1, alla quale non appartiene
il presidente;
      aa)  all'art.  25, comma 5, sono aggiunte alla fine le seguenti
parole  «piu' anziano di eta'. In caso di assenza o impedimento anche
di   quest'ultimo,   il  presidente  e'  sostituito  dall'altro  vice
presidente»;
      bb)  all'art.  26,  comma 1, le parole «Ministro dell'ambiente,
uno  dal  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
uno  dal  Ministro  del  tesoro»  sono  sostituite  con  le  seguenti
«Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  uno dal
Ministro  delle attivita' produttive e uno dal Ministro dell'economia
e delle finanze»;
      cc)  l'art. 26, comma 2, e' sostituito dal seguente «i revisori
restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea
convocata   per   l'approvazione  del  bilancio  relativo  all'ultimo
esercizio della carica. I revisori sono rieleggibili»;
      dd)  all'art.  27,  comma l dopo la parola «previdenziali» sono
aggiunte  le  seguenti  «, esercita i poteri relativi alle operazioni
correnti    del    Consorzio    attribuitegli    dal   consiglio   di
amministrazione»;
      ee)  all'art.  28,  il  comma  2 e' cosi' sostituito «2. I vice
presidenti  hanno  la  rappresentanza legale del Consorzio nei limiti
delle  attribuzioni  eventualmente  a  loro  delegate  dal  consiglio
d'amministrazione.   Inoltre,   in  caso  di  grave  impedimento  del
presidente,  la piena rappresentanza legale spetta al vice presidente
piu'  anziano  di  eta'  o, in caso di assenza o impedimento anche di
quest'ultimo, all'altro vice presidente.»;
      ff) all'art. 31, comma 1, le parole ««Ministero dell'ambiente e
al  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono
sostituite  con  le  seguenti «Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e al Ministero delle attivita' produttive»;
      gg) all'art. 32 le parole «Ministro dell'ambiente e il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite con
le  seguenti  «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
il Ministro delle attivita' produttive».