IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti
    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare gli articoli 4 e 6;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2076/2002 della Commissione del
20 novembre  2002, che riporta l'elenco delle sostanze attive che non
sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
    Visto  l'allegato II del citato regolamento, che riporta l'elenco
di  alcune  sostanze  attive  per  le  quali gli Stati membri possono
mantenere   le   autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari  che  le
contengono fino al 30 giugno 2007 per usi considerati essenziali;
    Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento che stabilisce la
non  iscrizione della sostanza attiva eptenofos nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE;
    Visto  l'art. 2, comma 2, dello stesso regolamento che stabilisce
entro il 25 luglio 2003 la revoca delle autorizzazioni all'immissione
in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti eptenofos;
    Visto  il  decreto dirigenziale 16 giugno 2003 con il quale si e'
provveduto  ad  attuare  la prevista revoca dei prodotti fitosanitari
contenenti  la sostanza attiva in questione a decorrere dal 26 luglio
2003;
    Visto   il   successivo   regolamento  (CE)  n.  1336/2003  della
Commissione  del  25 luglio  2003  che  sostituisce l'allegato II del
sopra  citato  regolamento  (CE) n. 2076/2002 al fine di ampliare gli
usi riconosciuti essenziali;
    Considerato  che  il  citato  regolamento  (CE)  2076/2002,  come
modificato  dal regolamento (CE) n. 1336/2003, consente all'Italia di
mantenere  in  vigore  sino  al  30 giugno 2007 le autorizzazioni dei
prodotti  fitosanitari  a  base  di  eptenofos  per  il  controllo di
organismi  nocivi  su  cavoli, fagiolino, lattuga (usi essenziali) in
quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative;
    Considerato   che   i  regolamenti  sopra  citati  consentono  di
riammettere  alla produzione ed al commercio fino al 30 giugno 2007 i
prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva in questione
limitatamente  al  loro  impiego  su  cavoli, fagiolino, lattuga (usi
essenziali);
    Considerato    che    il    periodo    di    moratoria   per   la
commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  giacenze dei prodotti
fitosanitari  riportati in allegato al presente decreto e' fissato al
31 dicembre  2007  ai  sensi  dell'art.  3,  lettera  b),  del citato
regolamento (CE) n. 2076/2002;
    Considerato   altresi'   che  il  periodo  di  moratoria  per  la
commercializzazione  e  l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari che
riportano  in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra
i  quali  figurano  anche  impieghi  diversi  da  quelli ora ritenuti
essenziali,  e'  fissato  al  31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 3,
lettera a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002;
    Visto  l'art.  23  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in
vendita  o  utilizza  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati  e  le
successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  A  parziale  modifica  dell'allegato  al decreto dirigenziale
16 giugno    2003,    sono   riammessi   alla   produzione   e   alla
commercializzazione  fino  al  30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari
contenenti  la  sostanza  attiva  eptenofos  riportati in allegato al
presente decreto, limitatamente al solo impiego su cavoli, fagiolino,
lattuga  (usi  essenziali)  e in conformita' alle nuove condizioni di
impiego  indicate  nelle  rispettive  etichette  allegate al presente
decreto.