IL DIRETTORE GENERALE
                         delle risorse umane
                    e delle professioni sanitarie

  Vista l'istanza con la quale la sig.ra Tomoiaga Leontina, cittadina
rumena,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di odontoiatra
conseguito  in  Romania,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di odontoiatra;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che  nella riunione del 23 luglio 2002 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto  disposto  dall'art.  6,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  il D.D. del 7 maggio 2003 con il quale e' stato disciplinato
lo  svolgimento  della  prova  attitudinale  in  conformita' a quanto
stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 giugno
e  8 luglio  2003,  ai  sensi  dell'art.  8, comma 1, del gia' citato
decreto  legislativo  n.  115/1992,  a  seguito della quale la sig.ra
Tomoiaga Leontina e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di odontoiatra;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  odontoiatra  rilasciato in data 27 ottobre 1995
dall'Universita'  di  medicina e farmacia di Timisoara (Romania) alla
sig.ra Tomoiaga Leontina, nata a Borsa (Romania) il 14 novembre 1970,
e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia
della professione di odontoiatra.
  2.  La  dott.ssa  Tomoiaga Leontina e' autorizzata ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
odontoiatra,  previa  iscrizione  all'ordine  dei  medici chirurghi e
degli  odontoiatri  territorialmente  competente  ed  accertamento da
parte  dell'ordine  stesso  della  conoscenza della lingua italiana e
delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 luglio 2003
                                    Il direttore generale: Mastrocola