IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno
2000,  che  istituisce con regolamento comunitario il controllo delle
esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;
  Visto  il decreto legislativo n. 96 del 9 aprile 2003 di attuazione
di   talune  disposizioni  del  regolamento  (CE)  n.  1994/2000  che
istituisce  un  regime comunitario di controllo delle esportazioni di
prodotti  e tecnologie a duplice uso, nonche' dell'assistenza tecnica
destinata  a fini militari, a norma dell'art. 50 della legge 1° marzo
2002, n. 39;
  Visto, in particolare, l'art. 6, che prevede che l'esportazione dei
beni  a  duplice  uso  elencati  nell'allegato I  e nell'allegato IV,
parte I,  del regolamento puo' aver luogo con autorizzazione generale
nazionale  limitatamente  ai  beni  ed  ai  Paesi di destinazione che
saranno indicati con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Possono  essere  esportati  con  autorizzazione  generale nazionale
tutti  i  prodotti  a  duplice  uso  di  cui una delle voci riportate
nell'allegato I   del   regolamento CE   n.  1334/2000  e  successive
modifiche tranne quelli qui di seguito elencati:
    0C001 - «Uranio  naturale»  o  «uranio  impoverito» o torio sotto
forma  di  metallo, lega, composto chimico o concentrato, e qualsiasi
altra materia contenente una o piu' delle sostanze summenzionate;
    0C002 - «Materiale  fissili  speciali»,  diverse da quelle citate
all'allegato IV;
    0D001 - «Software»  appositamente  progettato o modificato per lo
«sviluppo»,  la  «produzione» o l'utilizzazione» dei beni specificati
nella  categoria 0,  nella misura in cui si riferisce allo 0C001 o ai
prodotti dello 0C002 che sono esclusi dall'allegato IV;
    0E001 - «Tecnologia»  in  conformita'  alla nota sulla tecnologia
nucleare  per  lo «sviluppo», la «produzione» o «l'utilizzazione» dei
beni  specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce
allo   0C001   o   ai   prodotti   dello   0C002   che  sono  esclusi
dall'allegato IV;
    1A102 - Componenti   risaturati   pirolizzati   carbonio-carbonio
progettati  per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004
o in razzi sonda specificati in 9A104;
    1C351 - Agenti patogeni per l'uomo, zoonosi e «tossine»;
    1C352 - Agenti patogeni per gli animali;
    1C353 - Elementi genetici e organismi geneticamente modificati;
    1C354 - Agenti patogeni per le piante;
    7E104 - «Tecnologia»  per  l'integrazione  dei dati di comando di
volo,  di  guida  e di propulsione in un sistema di gestione del volo
per  l'ottimizzazione della traiettoria di un sistema con propulsione
a razzo;
    9A009.a - Sistemi  di propulsione ibridi a razzo con capacita' di
impulso totale superiore a 1,1 MNs;
    9A117 - Meccanismi   di  separazione  di  studio,  meccanismi  di
separazione e loro stadi intermedi, utilizzabili in «missili»;
    tutti i prodotti specificati nell'allegato IV.