IL DIRETTORE GENERALE per la pesca e l'acquacoltura Visto il decreto 19 giugno 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante il Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003, di seguito denominato decreto; Considerata la necessita' di fissare le modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di protezione delle risorse acquatiche elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2369/02, art. 12, comma 6, nonche' dalla comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Decreta: Art. 1. 1. Entro il primo giorno feriale successivo alla data di inizio dell'interruzione temporanea effettuata secondo le disposizioni del decreto devono essere depositati, presso gli uffici marittimi, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unita' che effettua l'interruzione e, per quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile. 2. Entro tre giorni dall'inizio dell'interruzione, per le navi dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'Autorita' marittima, presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione della nave e la data di inizio dell'interruzione temporanea. 3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, di cui al comma 1, la nave non puo' essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2. 4. Al termine del periodo di interruzione, l'autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione stessa, rilascia, per ciascuna nave, un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato A, da cui risulti il periodo di interruzione effettuato.