IL DIRETTORE GENERALE
                    per la pesca e l'acquacoltura
  Visto  il  decreto  19 giugno  2003  del  Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  recante il Piano di protezione delle risorse
acquatiche per l'anno 2003, di seguito denominato decreto;
  Considerata  la  necessita'  di  fissare le modalita' di attuazione
delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o
volante  al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento degli obiettivi
indicati  nel  piano di protezione delle risorse acquatiche elaborato
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
2369/02,   art.  12,  comma  6,  nonche'  dalla  comunicazione  della
Commissione  europea  in  materia di aiuti di stato nel settore della
pesca e dell'acquacoltura;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Entro  il  primo giorno feriale successivo alla data di inizio
dell'interruzione  temporanea  effettuata secondo le disposizioni del
decreto devono essere depositati, presso gli uffici marittimi, a cura
dell'armatore,   i   documenti  di  bordo  dell'unita'  che  effettua
l'interruzione   e,   per  quelle  unita'  per  le  quali  sia  stato
rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo
del combustibile.
  2.  Entro  tre  giorni  dall'inizio  dell'interruzione, per le navi
dislocate  in  un  porto diverso da quello di iscrizione, l'Autorita'
marittima, presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di
bordo,  comunica  all'ufficio  marittimo  d'iscrizione gli estremi di
individuazione  della  nave  e  la  data  di inizio dell'interruzione
temporanea.
  3.  Effettuata  la consegna dei documenti di bordo, di cui al comma
1,  la  nave non puo' essere trasferita in altro porto, ad esclusione
dell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2.
  4.  Al  termine  del periodo di interruzione, l'autorita' marittima
nella  cui  giurisdizione  e' stata effettuata l'interruzione stessa,
rilascia,  per  ciascuna nave, un'attestazione predisposta secondo lo
schema  in  allegato  A,  da  cui  risulti il periodo di interruzione
effettuato.