IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese

  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
concernente  i  criteri  per  la  concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della predetta legge n. 488/1992;
  Visto  il  decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito
denominato «regolamento», concernente le modalita' e le procedure per
la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle
attivita'  produttive  nelle  aree  depresse  del  Paese,  cosi' come
modificato  ed  integrato, da ultimo dal decreto ministeriale 9 marzo
2000, n. 133;
  Viste  le  circolari  esplicative del Ministero dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405
del  16 ottobre  2000,  n. 1054119 del 25 ottobre 2000, n. 900476 del
21 novembre  2000,  n.  930035  del  5 febbraio  2001,  n. 900119 del
23 febbraio 2001 e n. 900012 del 14 gennaio 2002;
  Visti  i  decreti  ministeriali  del  9  e  del  13 novembre 2000 e
successive  rettifiche  con i quali sono stati pubblicati gli elenchi
delle  aree  ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise e delle altre
aree  ammissibili  del  centro-nord  e sono state fissate le relative
misure massime consentite delle agevolazioni di cui alla citata legge
n. 488/1992 per i bandi a partire dal 2000;
  Visti  i  decreti  ministeriali del 21 dicembre 2000 e del 6 giugno
2001  con  i  quali,  sulla  base delle specifiche proposte formulate
dalle  regioni  e dalle province autonome del centro-nord, sono stati
individuati i punteggi relativi alle priorita' di cui all'art. 6-bis,
comma  2  del  regolamento  da  utilizzare  ai  fini  dell'indicatore
regionale  di  cui  all'art.  6,  comma 4, lettera a), numero 4 dello
stesso   regolamento   con  riferimento  alle  domande  del  «settore
industria» rispettivamente per l'anno 2000 e per l'anno 2001;
  Visti  i  propri  decreti del 10 luglio 2001 e del 12 febbraio 2002
concernenti   la   formazione   delle  graduatorie  delle  iniziative
ammissibili  alle  agevolazioni  dei  bandi  «industria» del 2000 (8°
bando)  e  del  2001  (11°  bando)  e,  tra queste, quelle speciali e
ordinarie della regione Marche;
  Visto il completamento di programmazione del Docup Marche 2000-2006
e  in particolare, la misura 1.1 Submisura 1 «Aiuti agli investimenti
produttivi delle PMI industriali» intervento A - legge n. 488/1992;
  Considerato  che  il predetto complemento di programmazione prevede
che  l'intervento  1.1.1A, per le aree obiettivo 2 e phasing out, sia
attuata  attraverso  il  ricorso al finanziamento alle imprese che ne
abbiano  fatto  richiesta  con  l'utilizzo  della  legge n. 488/1992,
realizzando accordi con il Ministero delle attivita' produttive;
  Vista  la  convenzione  tra  la regione Marche e il Ministero delle
attivita' produttive stipulata in data 20 maggio 2003;
  Vista  la  delibera  della  giunta  della regione Marche n. 534 del
16 aprile  2003  con  la  quale si dispone la destinazione di risorse
aggiuntive  a  valere sull'intervento 1.1.1A del Docup 2000-2006, per
un  importo  complessivo di 4.639.100 euro, di cui 3.141.689 euro per
le  zone ob. 2 e 1.497.411 euro per le aree phasing out, da assegnare
alle  iniziative  gia' agevolate (con esclusione di quelle artigiane)
con  risorse nazionali nei bandi del 2000 (8°) e 2001 (11°) secondo i
seguenti criteri:
    per  il  bando  2000 (8°): euro 1.650.608 di cui 1.199.596 per le
aree  ob.  2  ed  euro  451.012  per le aree sostegno transitorio, da
assegnare  alle  iniziative  gia'  agevolate  per le quali siano gia'
state  effettuate erogazioni di quote del contributo totale concesso,
prioritariamente alle iniziative con prevista erogazione in due quote
e successivamente a quelle con prevista erogazione in tre quote;
    per  il bando 2001 (11°): euro 2.988.492, di cui 1.942.093 per le
aree  ob.  2  ed  euro  1.046.399 per le aree sostegno transitorio da
assegnare  alle  iniziative  gia'  agevolate,  prioritariamente  alle
iniziative  con  prevista erogazione in due quote e successivamente a
quelle con prevista erogazione in tre quote;
    le  predette  iniziative  inserite nei bandi succitati (8° e 11°)
devono  essere,  in base alle disponibilita', totalmente agevolabili,
tralasciando   quelle   che  risulteranno  parzialmente  agevolabili,
sostituendo le dette risorse nazionali con quelle regionali;
    le  eventuali risorse eccedenti sono riservate al bando industria
2002 (14° bando);
  Rilevate,   secondo   i  criteri  sopra  descritti,  le  iniziative
compatibili  con il Docup obiettivo 2 Marche 2000-2006 ed agevolabili
con  le  predette  risorse  rese  disponibili  dalla  regione, tenuto
altresi' conto della limitazione nei confronti delle imprese operanti
nel  settore  dei servizi, di cui al punto 2.2, lettera a) del citato
testo  unico  delle  direttive approvato con decreto ministeriale del
3 luglio 2000;
  Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Le  risorse  finanziarie  previste nell'ambito del Docup Marche
2000-2006,  a valere sull'intervento 1.1.1A del Docup medesimo di cui
alle  premesse,  rese  disponibili  dalla  regione per lo scorrimento
delle graduatorie speciale e ordinaria del bando «industria» del 2000
(8°  bando)  della  legge n. 488/1992, sono assegnate alle iniziative
agevolate  per le quali siano state gia' effettuate erogazioni con le
risorse  nazionali  relative  alle  aree  depresse con la contestuale
sostituzione  delle stesse. Le iniziative citate sono quelle indicate
nell'elenco riportato all'allegato 1 al presente decreto.
  2.  Le  risorse  finanziarie  previste nell'ambito del Docup Marche
2000-2006,  a valere sull'intervento 1.1.1A del Docup medesimo di cui
alle  premesse,  rese  disponibili  dalla  regione per lo scorrimento
delle graduatorie speciale e ordinaria del bando «industria» del 2001
(11°  bando)  della legge n. 488/1992, sono assegnate alle iniziative
agevolate con le risorse nazionali relative alle aree depresse con la
contestuale  sostituzione  delle  stesse.  Le  iniziative citate sono
quelle  indicate  nell'elenco  riportato  all'allegato  2 al presente
decreto.
  3.   Le   eventuali   risorse   eccedenti  vengono  destinate  alle
graduatorie della regione Marche del bando industria 2002 (14° bando)
della legge n. 488/1992.
    Roma, 21 maggio 2003
                             Il direttore generale: Pasca di Magliano