IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, cosi' come modificato ed integrato, da ultimo dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133; Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000, n. 900476 del 21 novembre 2000, n. 930035 del 5 febbraio 2001, n. 900119 del 23 febbraio 2001 e n. 900012 del 14 gennaio 2002; Visti i decreti ministeriali del 9 e del 13 novembre 2000 e successive rettifiche con i quali sono stati pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise e delle altre aree ammissibili del centro-nord e sono state fissate le relative misure massime consentite delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 per i bandi a partire dal 2000; Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni con il quale, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome del centro-nord e sono stati individuati i punteggi relativi alle priorita' di cui all'art. 6-bis, comma 2 del regolamento da utilizzare ai fini dell'indicatore regionale di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), numero 4 dello stesso regolamento con riferimento alle domande del «settore industria» per l'anno 2001; Visto il proprio decreto del 12 febbraio 2002 concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni del bando «industria» del 2001 e, tra queste, quella speciale e ordinaria della regione Liguria; Visto il complemento di programmazione del DOCUP Liguria 2000-2006 e in particolare, la sottomisura 1.2 A) - Aiuti alle imprese industriali e di servizi (cofinanziamento legge n. 488/1992); Considerato che il predetto complemento di programmazione prevede che la sottomisura 1.2 A), per le aree Obiettivo 2 e phasing out, sia attuata attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attivita' produttive; Vista la convenzione tra la regione Liguria e il Ministero delle attivita' produttive del 19 marzo 2002; Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 2003 concernente lo scorrimento della graduatoria ordinaria delle iniziative ammissibili della regione Liguria relative al bando 11 del settore industria del 2001; Considerato che per mero errore materiale di natura informatica e' stato determinato un contributo superiore a quello effettivamente spettante ad ogni singola impresa; Considerato pertanto che si rende necessario modificare il citato decreto del 28 gennaio 2003 con la conseguente rideterminazione del contributo spettante; Vista inoltre la nota n. 68103/2298 del 29 aprile 2003 della regione Liguria con la quale si dispone la destinazione di risorse aggiuntive, rispetto a quelle che hanno consentito lo scorrimento con il predetto decreto del 28 gennaio 2003, a valere sulla sottomisura 1.2 A) del Docup 2000-2006, per un importo complessivo di 17.494.198,36 euro, di cui 10.814.621,43 euro per le aree ob.2 e 6.679.576,93 euro per le aree sostegno transitorio, da assegnare alle ulteriori iniziative gia' agevolate in sede di formazione delle graduatorie speciale e ordinaria relativa al bando «industria» 2001, operando in tal modo la sostituzione delle risorse nazionali gia' assegnate; Rilevate, secondo il criterio sopra descritto, le iniziative compatibili con il DOCUP Obiettivo 2 Liguria 2000-2006 ed agevolabili con le predette risorse rese disponibili dalla regione; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni richiamate in premessa, l'allegato 1 al presente decreto modifica ed integra l'allegato di cui al decreto ministeriale del 28 gennaio 2003 che, pertanto deve intendersi annullato.