IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  delle  attivita'  produttive la
competenza  in  materia  di  adempimenti tecnici, amministrativi e di
controllo  per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle  attivita'
produttive;
  Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per
la  concessione  ed  erogazione  delle  agevolazioni  in favore delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata
legge n. 488/1992;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della  predetta  legge  n. 488/1992, che prevede, in particolare, una
rilevante   partecipazione  delle  regioni  nella  programmazione  ed
assegnazione   delle   risorse  finanziarie  e  nel  procedimento  di
formazione delle graduatorie;
  Considerato,  in  particolare,  che,  secondo  le  condizioni  ed i
termini  indicati  nelle  predette  direttive,  ciascuna regione puo'
formulare  proprie  proposte  relative  a settori di attivita' o aree
ritenuti  prioritari,  ai  fini  della  formazione di una graduatoria
regionale  speciale, relative a specifiche priorita', con riferimento
a  particolari  aree del territorio, specifici settori merceologici e
tipologie   di   investimento,  sia  in  relazione  alla  graduatoria
ordinaria  che  a  quella  speciale, ai fini della determinazione del
punteggio  relativo  all'indicatore  di cui al punto 5, lettera c5.4)
delle   predette   direttive,   nonche',   limitatamente  al  settore
«turismo»,  proposte  relative  ad  ulteriori  attivita'  ammissibili
rispetto a quelle individuate dalle direttive medesime;
  Considerato   che,  ai  fini  della  formazione  delle  graduatorie
speciali,  le regioni possono destinare alle stesse fino al 50% delle
risorse  finanziarie  disponibili  per  la  regione  stessa  per  gli
interventi della legge n. 488/1992;
  Visto il punto 5, lettera c5.4) del richiamato decreto ministeriale
3 luglio 2000 che prevede, per i soli settori «industria» e «turismo»
la   formazione   di   due   graduatorie   dei  progetti  comportanti
investimenti  complessivamente  ammissibili superiori a 25.822.844,95
euro e di quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli
aiuti   regionali   ai   grandi  progetti  di  investimento  («grandi
progetti»),  stabilendo che alla copertura delle stesse sia destinata
una  quota  delle  risorse  complessivamente disponibili nella misura
fissata   dal  Ministro  delle  attivita'  produttive,  tenuto  conto
dell'ammontare  delle  risorse stesse e, comunque, nel limite massimo
del 30% di queste ultime;
  Ritenuto  di destinare, secondo il medesimo criterio del 2002, alla
copertura  delle  richiamate  graduatorie  dei  «grandi progetti» dei
settori  «industria»  e «turismo» rispettivamente il 14% e l'8% delle
relative risorse finanziarie disponibili;
  Visto  l'art.  14,  comma  1  della  legge 5 marzo 2001, n. 57, che
prevede  modalita' semplificate per l'accesso delle imprese artigiane
alle agevolazioni della legge n. 488/1992;
  Visto  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive d'intesa
con la Conferenza Stato- regioni del 21 novembre 2002, concernente le
suddette modalita' semplificate per le imprese artigiane, che prevede
l'emanazione  di  una  specifica  circolare  per  la  fissazione, tra
l'altro,  di  eventuali  limiti  all'ammissibilita'  delle  spese, la
definizione   della   modulistica   e  della  documentazione  per  la
presentazione delle domande e dei criteri per la determinazione degli
indicatori utili per la formazione delle graduatorie;
  Visto l'art. 52, comma 77 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che
ha  esteso  le  agevolazioni  del  «settore commercio» della legge n.
488/1992 a nuovi soggetti e tipologie di intervento, le cui modalita'
di  attuazione  sono in corso di definizione con specifiche direttive
del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e saranno oggetto di una
successiva circolare esplicativa;
  Ritenuto  necessario,  onde  consentire una rapida attuazione degli
interventi  di  cui  si tratta, fissare termini differenziati entro i
quali  le regioni e le province autonome possano formulare le proprie
richiamate  proposte  valide  per  le  domande dei bandi del 2003 dei
settori «industria», «turismo» e «commercio», nonche' di quello delle
imprese  artigiane  di cui all'art. 14, comma 1 della citata legge n.
57/2001, al fine di tenere tempestivamente conto dei differenti tempi
di definizione delle relative richiamate normative;
  Visto  il  proprio  decreto  del 3 luglio 2003 con il quale vengono
individuate  le  risorse  finanziarie  disponibili  per i bandi della
legge n. 488/1992 per il 2003;
  Considerato  che  la  predetta  legge  n.  57/2001 prevede, ai fini
dell'attuazione  delle  modalita'  semplificate  per  l'accesso delle
imprese  artigiane  agli  interventi  della legge n. 488/1992, che il
Ministro  delle  attivita' produttive determini, con proprio decreto,
una  quota  delle risorse annualmente disposte in favore della stessa
legge n. 488/1992;
  Vista  la delibera del C.I.P.E. del 9 maggio 2003 con la quale sono
stati  fissati  i criteri di riparto su base regionale delle suddette
risorse finanziarie;
  Ritenuto  opportuno  rappresentare,  alle  regioni ed alle province
autonome  di  Trento  e Bolzano, il riparto delle risorse finanziarie
tra i settori «industria», «turismo» e «commercio» e, nell'ambito del
settore  «industria», quello relativo al bando riservato alle imprese
artigiane,  al  fine  di  consentire  la  formulazione delle relative
separate proposte;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  In  relazione  ai  bandi  del  2003  dei  settori  «industria»,
«turismo»  e «commercio» in materia di agevolazioni di cui alla legge
n.  488/1992,  il  termine  ultimo  per  l'indicazione da parte delle
regioni  e  delle province autonome di Trento e Bolzano delle proprie
proposte  concernenti  la  formazione delle graduatorie speciali e le
relative  risorse,  le  specifiche  priorita' ed i relativi punteggi,
nonche',  per  il  solo  settore  «turismo»,  le  ulteriori attivita'
ammissibili,  previste dalle direttive di cui al decreto ministeriale
del 3 luglio 2000, e' fissato come segue:
    a) per  i bandi dei settori «industria» e «turismo»: al ventesimo
giorno  successivo  alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del presente decreto;
    b) per  il  bando  concernente  le  modalita' semplificate per le
imprese  artigiane  di  cui  all'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo
2001,  n. 57: al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana  della  circolare
esplicativa   prevista  dal  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive del 21 novembre 2002;
    c) per  il  bando  del  settore  «commercio»: al ventesimo giorno
successivo   alla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   italiana   della   circolare   esplicativa   concernente
l'estensione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 agli esercizi
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
  Ai  fini del computo dei suddetti periodi, non si tiene conto degli
eventuali giorni del mese di agosto.
  2.   Le   regioni   e  le  province  autonome  di  cui  al  comma 1
provvederanno  ad  individuare le misure percentuali delle risorse da
riservare  alle  graduatorie speciali tenuto anche conto del piano di
riparto  delle  risorse  complessivamente  disponibili  per  il  2003
riportato negli allegati al presente decreto.
  3.  Per  la  determinazione  del  riparto  di cui al com-ma 2, alle
graduatorie  relative  alle  modalita'  semplificate  per  le imprese
artigiane sono destinate risorse finanziarie in misura pari al 10% di
quelle  assegnate al settore «industria» con decreto ministeriale del
3 luglio  2003  ed alle graduatorie dei «grandi progetti» relative ai
settori «industria» e «turismo» sono destinate risorse finanziarie in
misura  pari, rispettivamente, al 14% ed all'8% di quelle individuate
per gli stessi settori con il medesimo citato decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 luglio 2003
                                                 Il Ministro: Marzano