L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 31 luglio 2003,
  Premesso che:
    l'art. 27, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante
misure   per  favorire  l'iniziativa  privata  e  lo  sviluppo  della
concorrenza  (di  seguito: legge n. 273/2002), riconosce ai «soggetti
che  investono  nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione
di  gas  naturale,  di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi
stoccaggi  in  sotterraneo di gas naturale», il «diritto di allocare,
in  regime  di  accesso di cui alla direttiva 98/30/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio, del 22 giugno 1998, una quota pari all'80
per  cento  delle  nuove  capacita' realizzate, per un periodo pari a
venti anni»;
    con  deliberazione  15 maggio  2002,  n.  91/02, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n. 125, del 30 maggio 2002 (di
seguito: deliberazione n. 91/02), l'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita) ha regolato la medesima materia
disciplinata  dal diritto di allocazione di cui al precedente alinea,
disciplinando  l'accesso prioritario di cui all'art. 25, comma 1, del
decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito: decreto
legislativo  n.  164/2000), con riferimento, al solo utilizzatore che
sostenga il costo delle «opere necessarie per la costruzione di nuovi
terminali  di  Gnl e per il loro potenziamento», e limitatamente alla
nuova  capacita' di rigassificazione entrata in servizio non oltre il
31 dicembre 2010, e comunque «fino al raggiungimento di una capacita'
complessiva  nazionale  di  rigassificazione  pari a 25 (venticinque)
miliardi  di metri cubi per anno, misurata alle condizioni standard»;
e  che,  ai  fini  di promuovere la realizzazione di nuova capacita',
garantendo  certezza negli investimenti mediante il rispetto di detti
limiti,   l'art.   4   della   citata   deliberazione  disciplina  un
procedimento  mediante  il  quale  l'Autorita' accerta la titolarita'
dell'accesso prioritario;
    la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo
del  Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale  e  che  abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: direttiva
2003/55/CE),  prevede, all'art. 22, una procedura individuale in base
alla  quale  puo'  essere  concessa  una deroga, da valutare caso per
caso,   alle   disposizioni  generali  in  materia  di  accesso  alle
infrastrutture  di  rete,  nell'ipotesi  di  realizzazione  di  nuovi
terminali  di  Gnl;  e  che il potere di decisione sulla deroga viene
intestato  direttamente  all'autorita',  con la facolta' per lo Stato
membro   di   prevedere   che  l'autorita'  di  regolazione  presenti
«all'organo  competente  dello  Stato  membro,  affinche'  adotti  la
decisione formale» il proprio parere sulla richiesta di deroga;
    il  regime  descritto al precedente alinea, pertanto, non risulta
direttamente  applicabile nell'ordinamento nazionale, fintanto che lo
stesso  art.  22 non venga attuato dal legislatore; e che a tal fine,
allo  stato,  e'  in  fase di discussione in Parlamento un disegno di
legge per l'attuazione della citata direttiva;
  Visti:
    la direttiva 2003/55/CE;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo n. 164/2000;
    la legge n. 273/2002;
  Viste:
    la deliberazione n. 91/02;
    la   deliberazione  dell'Autorita'  30 maggio  2001,  n.  120/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n. 147, del
27 giugno  2001,  recante criteri per la determinazione delle tariffe
di trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo di
terminali di Gnl.
  Considerato che:
    l'art. 27, comma 2, della legge n. 273/2002, prevede che la nuova
capacita'  sia  allocata  in  regime di accesso di cui alla direttiva
98/30/CE,  la  quale  attribuisce  agli  Stati  membri,  in  fase  di
attuazione,  la  facolta'  di  scegliere  se  impostare la disciplina
dell'accesso  alle  infrastrutture di rete sulla base di un regime di
accesso regolato ovvero negoziato;
    detta   scelta   attribuita  dalla  citata  direttiva,  e'  stata
esercitata  dal legislatore nazionale mediante il decreto legislativo
n.  164/2000, con la previsione di un regime di accesso regolato, con
la  conseguenza  che  la  disposizione di cui al precedente alinea fa
salva   la   potesta'   regolatoria  dell'Autorita'  in  merito  alla
definizione delle condizioni di accesso al servizio;
    l'art.   27,   comma   2,  della  legge  n.  273/2002  introduce,
modificando  la  disciplina  posta  dalla  deliberazione n. 91/02, un
diritto di allocazione:
      a) riconosciuto anche a soggetti diversi dagli utilizzatori del
terminale;
      b) riconosciuto   senza   limitazioni   alla   nuova  capacita'
realizzabile;
      c)  che  sorge  con  riferimento  al  momento  delle  attivita'
strumentali  per  la realizzazione dei nuovi terminali, assumendo una
accezione dinamica di realizzazione;
      d) che  non  richiede  l'attivita'  di  accertamento  da  parte
dell'Autorita',  disciplinata  nell'art.  4  della  deliberazione  n.
91/02;
    la   direttiva   2003/55/CE   conferma   le  scelte  operate  dai
legislatori nazionali in sede di attuazione della direttiva 98/30/CE,
risultando   confermata   pertanto,   relativamente   all'ordinamento
italiano,  la  scelta  del  regime  di  accesso  regolato sancita dal
decreto legislativo n. 164/2000;
    solo a seguito dell'attuazione da parte del legislatore nazionale
dell'art.  22,  della  direttiva 2003/55/CE, sara' definito il regime
procedurale  per  il  riconoscimento delle deroghe individuali, fatto
salvo  il potere dell'Autorita' di definire criteri per l'allocazione
della capacita';
    alcuni   operatori   interessati   alla  realizzazione  di  nuovi
terminali  hanno  rappresentato  l'esigenza  che  la disciplina della
decadenza dal diritto di allocazione e dall'accesso prioritario tenga
conto   della   prassi   del   commercio   internazionale   del  Gnl,
caratterizzata da contratti di lungo termine recanti la previsione di
ampi margini di flessibilita' e di clausole che consentono alla parte
acquirente  di  ridurre  i  ritiri di gas in un anno con l'obbligo di
recupero  negli  anni successivi; e che pertanto l'attuale disciplina
della  decadenza risulta incoerente con l'esigenza di assicurare tali
flessibilita';
    da  quanto  sopra  considerato, consegue che, fino all'attuazione
delle  previsione  di  cui  all'art.  22  della direttiva 2003/55/CE,
rimane fermo la disciplina del diritto di allocazione di cui all'art.
27, comma 2, della legge n. 273/2002; e che tale conclusione e' stata
recepita  anche  nel  disegno  di legge attualmente in discussione al
Parlamento, sopra citato;
  Ritenuto che sia opportuno:
    adeguare, al fine di garantire la certezza del quadro regolatorio
attualmente  vigente agli operatori interessati alla realizzazione di
nuova capacita' di rigassificazione, adeguare la disciplina posta con
la  deliberazione  n. 91/02, alle modifiche introdotte con l'art. 27,
comma 2, della legge n. 273/2002;
    modificare  la  disciplina  della decadenza dal diritto contenuta
nell'art.  5  della  deliberazione  n.  91/2002, coerentemente con le
esigenze sopra rappresentate;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1  Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
richiamate   all'art.   1   della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e il gas 15 maggio 2002, n. 91/2002, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale, Serie generale n. 125, del 30 maggio 2002
(di  seguito:  deliberazione  n.  91/02).  Per  legge  n. 273/2002 si
intende inoltre la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.