L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 31 luglio 2003,
  Premesso che:
    con decisione 4 settembre 2002, n. 4448/02 (di seguito: decisione
n.  4448/02),  il  Consiglio  di  Stato ha confermato la sentenza del
Tribunale  amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar
Lombardia)  13 giugno  2001,  n.  6691/01  (di  seguito:  sentenza n.
6691/01),  relativamente al ricorso promosso dal consorzio Consiag di
Prato  (di  seguito:  consorzio  Consiag),  che ha annullato l'art. 4
della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 4 del 5 gennaio 2001 e sue successive modifiche e integrazioni (di
seguito:  deliberazione  n. 237/00) nella parte in cui si prevede che
«nel  caso  di servizio svolto in forma associata l'ambito tariffario
coincide  con l'insieme delle localita' servite, individuando singoli
vincoli per il ricavo distribuzione e per il ricavo vendita dettaglio
riferiti   a   ciascuna   localita'   e   non  all'ambito  tariffario
complessivamente inteso»;
    ai   fini   dell'ottemperanza   della   sopra  citata  decisione,
l'Autorita',  con  delibera  12 dicembre 2002, n. 205/02 (di seguito:
delibera  n.  205/02)  ha avviato un procedimento volto tra l'altro a
verificare,  in  relazione  al  caso  prospettato  della gestione del
servizio  di  distribuzione  nella  forma associata del consorzio tra
comuni,  l'adeguatezza  delle formule di calcolo attualmente previste
dalla  deliberazione n. 237/00, mediante la verifica della congruita'
tra  costi  effettivi  e  ricavi  derivanti  dall'applicazione  delle
medesime formule di calcolo;
    il  Tar  Lombardia,  con  sentenza  19 marzo 2003, n. 2438/03 (di
seguito:  sentenza  n.  2438/03), accogliendo il ricorso promosso dal
consorzio  Consiag  per  l'esecuzione  del  giudicato formatosi sulla
sentenza n. 6691/01, ha ordinato all'Autorita':
      a) di  astenersi,  limitatamente  ai  fini  dell'ottemperanza a
detto  giudicato  promossa  con  la  citata delibera n. 205/02, dallo
svolgere  l'attivita'  di  verifica dell'adeguatezza delle formule di
calcolo  previste  dalla  deliberazione n. 237/00 sopra censurate, al
caso prospettato dalle ricorrenti;
      b) di  individuare,  entro  il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione  in  via  amministrativa  o  dalla  notificazione della
sentenza,  criteri volti all'eliminazione dell'effetto economicamente
penalizzante  che  le  formule di cui alla lettera a), detenninano in
capo ai ricorrenti;
      c) di approvare, in difetto di quanto ordinato alla lettera b),
entro i successivi cinque giorni le tariffe inviate dalle ricorrenti;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  Viste:
    la deliberazione n. 237/00;
    la  delibera  dell'Autorita'  14 settembre  2001,  n.  199/01  di
approvazione  del  protocollo  di  intesa  relativo  ai  rapporti  di
collaborazione tra l'Autorita' e la Guardia di finanza;
    la delibera n. 205/02;
    la sentenza n. 6691/01;
    la decisione n. 4448/02;
    la sentenza n. 2438/03;
  Considerato che:
    con  la sentenza n. 2438/03, il Tar Lombardia ha precisato che il
contenuto  precettivo  della  sentenza  di  primo grado n. 6691/01 e'
costituito  «dall'accertamento che l'esclusione della possibilita' di
conferire  unitaria  rilevanza all'ambito tariffario complessivamente
inteso,  anche  per  la  situazione  territoriale  in  cui  opera  il
consorzio  Consiag,  senza  tener  conto  della  particolarita' della
fattispecie, determini un effetto illegittimo, perche' conseguente ad
una  disparita'  di  trattamento, economicamente penalizzante» per la
medesima;
    con la stessa sentenza, il Tar Lombardia ha censurato la delibera
n.  205/02, sia «perche' volta a verificare nuovamente l'adeguatezza,
nella  fattispecie, di criteri riconosciuti gia' inadeguati all'esito
del  giudicato»,  sia  perche' volta a «conferire una interpretazione
restrittiva  della  pronuncia  alla  sola fattispecie delle localita'
servite  nella  forma  associativa  consortile  [...]  atteso  che le
peculiarita'  della  realizzazione  di  una  rete  distributiva in un
territorio  vasto  con profili altimetrici distinti, [...] sussistono
in    un    sistema    di    tariffe    autoritativamente   regolate,
indipendentemente dalla forma di organizzazione cui pertiene»;
    da  quanto sopra considerato, il Tar Lombardia ha concluso che il
vincolo   che   caratterizza   l'attivita'  dell'Autorita'  nel  caso
concreto,  «si  colloca  entro  un ambito tracciato, da un lato dalla
determinazione  a  favore delle ricorrenti del vincolo dei ricavi per
l'insieme   delle   localita'   servite,  considerate  come  un'unica
localita'  e,  dall'altro,  nella individuazione specifica di criteri
volti all'eliminazione dell'effetto economicamente penalizzante»;
    la  disciplina  di  calcolo  del  vincolo  sui  ricavi  contenuta
nell'art.  4  della  deliberazione  n.  237/00 si basa sulle seguenti
caratteristiche del servizio:
      a) i  costi  sostenuti  dagli  esercenti  per  la  gestione del
servizio  dipendono  dalle  caratteristiche  della  singola localita'
servita  e  sono  crescenti  con  l'aumentare  delle dimensioni della
medesima localita';
      b) la  scelta, operata dagli esercenti o dagli enti concedenti,
di  aggregare piu' localita' in un unico ambito e' effettuata al fine
di    trarre    vantaggio    delle   possibili   sinergie   derivanti
dall'aggregazione di singole localita' servite;
    dalle  osservazioni  sopra riportate consegue che la sopra citata
disciplina potrebbe realizzare un effetto economicamente penalizzante
solo  qualora  il  costo  effettivo per effettuare il servizio in una
forma  associata su piu' localita', in ragione delle peculiarita' che
connotano  la  gestione  della rete di distribuzione in un territorio
vasto  e  con  profili  altimetrici  distinti, risulti maggiore della
somma  dei  costi  deteminabili  per  ogni  singola localita' gestita
separatamente;
    in   alternativa  a  quanto  considerato  al  precedente  alinea,
l'eventuale  effetto  penalizzante  potrebbe  essere  individuato nel
mancato  incremento  di  ricavi  che  l'esercente avrebbe nel caso di
determinazione  del  vincolo  sui  ricavi  con riferimento all'ambito
tariffario    complessivamente   inteso;   e   che   tuttavia,   tale
individuazione  determinerebbe,  qualora  tali  ricavi  non risultino
giustificati  da  costi  effettivi  equiparabili,  un  ingiustificato
arricchimento   a   favore   dell'esercente   medesimo,   in   quanto
comporterebbe  il  riconoscimento  di  una  remunerazione superiore a
quella  assicurata  dalla  deliberazione  n.  237/00 alla generalita'
degli esercenti;
    in  considerazione  della  varieta' delle situazioni territoriali
che  connotano  le diverse gestioni del servizio di distribuzione, il
maggiore  costo  effettivo  di  cui  alla  precedente lettera a), che
potrebbe   indurre   danno   all'esercente,   puo'   assumere  valori
differenti,   fino   a   determinare   costi   effettivi  complessivi
equivalenti  a  quelli  di  un'unica  localita'  virtuale  costituita
dall'aggregazione delle singole localita';
  Ritenuto che sia necessario:
    definire   criteri   che   consentano  di  eliminare  l'eventuale
realizzazione dell'effetto penalizzante sopra descritto, considerando
tutte  le  peculiarita'  in relazione alle quali l'applicazione della
disciplina  di  calcolo  potrebbe  determinare  detto  effetto, senza
tuttavia   determinare  ingiustificati  arricchimenti  in  capo  agli
esercenti;
    che  il  costo  riconosciuto  sulla  base  dei  criteri di cui al
precedente alinea assuma valori differenti, fino ad un massimo pari a
quello  che  sarebbe  il  costo  riconosciuto dall'applicazione della
formula,  qualora  le  diverse localita' fossero considerate un'unica
localita' virtuale;
    procedere   individualmente  caso  per  caso,  riconoscendo  agli
esercenti la facolta' di:
      a) dimostrare  l'effetto  economicamente penalizzante patito in
ragione  delle  peculiarita'  che connotano la gestione della propria
rete  di distribuzione in forma associata estesa su piu' localita' in
un territorio vasto e con profili altimetrici distinti;
      b) nel  caso  sia  dimostrato  quanto indicato alla lettera a),
determinare  il  vincolo  dei  ricavi,  considerando i maggiori costi
derivanti da tale gestione;
    consentire,  al fine di assicurare una rapida e certa definizione
del  quadro  tariffario  coerentemente  con le scadenze imposte dalla
sentenza  n.  2438/03  e  relativamente agli anni termici 2001-2002 e
2002-2003,  agli  esercenti che intendano avvalersi della facolta' di
cui  al  precedente  alinea,  di  applicare  direttamente  le opzioni
tariffarie al fine dei conguagli per i medesimi anni termici;
    prevedere  controlli e ispezioni, anche nel quadro del protocollo
di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorita' e la
Guardia di finanza, volti ad accertare la congruenza e la correttezza
dei dati e delle dichiarazioni presentate ai fini di cui alla lettera
a) del terzo alinea;
    prevedere  sin d'ora i conseguenti provvedimenti sanzionatori che
verranno adottati dall'Autorita' nel caso dell'eventuale accertamento
di  dichiarazioni  non  corrispondenti al vero ovvero nel caso in cui
dalla verifica non risulti la prova dei maggiori costi;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
richiamate e riportate nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre
2000,  n.  237/00,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 2 alla
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 4 del 5 gennaio 2001, e
successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n.
237/00).