L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 31 luglio 2003, Premesso che: con decisione 4 settembre 2002, n. 4448/02 (di seguito: decisione n. 4448/02), il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 13 giugno 2001, n. 6691/01 (di seguito: sentenza n. 6691/01), relativamente al ricorso promosso dal consorzio Consiag di Prato (di seguito: consorzio Consiag), che ha annullato l'art. 4 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00) nella parte in cui si prevede che «nel caso di servizio svolto in forma associata l'ambito tariffario coincide con l'insieme delle localita' servite, individuando singoli vincoli per il ricavo distribuzione e per il ricavo vendita dettaglio riferiti a ciascuna localita' e non all'ambito tariffario complessivamente inteso»; ai fini dell'ottemperanza della sopra citata decisione, l'Autorita', con delibera 12 dicembre 2002, n. 205/02 (di seguito: delibera n. 205/02) ha avviato un procedimento volto tra l'altro a verificare, in relazione al caso prospettato della gestione del servizio di distribuzione nella forma associata del consorzio tra comuni, l'adeguatezza delle formule di calcolo attualmente previste dalla deliberazione n. 237/00, mediante la verifica della congruita' tra costi effettivi e ricavi derivanti dall'applicazione delle medesime formule di calcolo; il Tar Lombardia, con sentenza 19 marzo 2003, n. 2438/03 (di seguito: sentenza n. 2438/03), accogliendo il ricorso promosso dal consorzio Consiag per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6691/01, ha ordinato all'Autorita': a) di astenersi, limitatamente ai fini dell'ottemperanza a detto giudicato promossa con la citata delibera n. 205/02, dallo svolgere l'attivita' di verifica dell'adeguatezza delle formule di calcolo previste dalla deliberazione n. 237/00 sopra censurate, al caso prospettato dalle ricorrenti; b) di individuare, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, criteri volti all'eliminazione dell'effetto economicamente penalizzante che le formule di cui alla lettera a), detenninano in capo ai ricorrenti; c) di approvare, in difetto di quanto ordinato alla lettera b), entro i successivi cinque giorni le tariffe inviate dalle ricorrenti; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Viste: la deliberazione n. 237/00; la delibera dell'Autorita' 14 settembre 2001, n. 199/01 di approvazione del protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorita' e la Guardia di finanza; la delibera n. 205/02; la sentenza n. 6691/01; la decisione n. 4448/02; la sentenza n. 2438/03; Considerato che: con la sentenza n. 2438/03, il Tar Lombardia ha precisato che il contenuto precettivo della sentenza di primo grado n. 6691/01 e' costituito «dall'accertamento che l'esclusione della possibilita' di conferire unitaria rilevanza all'ambito tariffario complessivamente inteso, anche per la situazione territoriale in cui opera il consorzio Consiag, senza tener conto della particolarita' della fattispecie, determini un effetto illegittimo, perche' conseguente ad una disparita' di trattamento, economicamente penalizzante» per la medesima; con la stessa sentenza, il Tar Lombardia ha censurato la delibera n. 205/02, sia «perche' volta a verificare nuovamente l'adeguatezza, nella fattispecie, di criteri riconosciuti gia' inadeguati all'esito del giudicato», sia perche' volta a «conferire una interpretazione restrittiva della pronuncia alla sola fattispecie delle localita' servite nella forma associativa consortile [...] atteso che le peculiarita' della realizzazione di una rete distributiva in un territorio vasto con profili altimetrici distinti, [...] sussistono in un sistema di tariffe autoritativamente regolate, indipendentemente dalla forma di organizzazione cui pertiene»; da quanto sopra considerato, il Tar Lombardia ha concluso che il vincolo che caratterizza l'attivita' dell'Autorita' nel caso concreto, «si colloca entro un ambito tracciato, da un lato dalla determinazione a favore delle ricorrenti del vincolo dei ricavi per l'insieme delle localita' servite, considerate come un'unica localita' e, dall'altro, nella individuazione specifica di criteri volti all'eliminazione dell'effetto economicamente penalizzante»; la disciplina di calcolo del vincolo sui ricavi contenuta nell'art. 4 della deliberazione n. 237/00 si basa sulle seguenti caratteristiche del servizio: a) i costi sostenuti dagli esercenti per la gestione del servizio dipendono dalle caratteristiche della singola localita' servita e sono crescenti con l'aumentare delle dimensioni della medesima localita'; b) la scelta, operata dagli esercenti o dagli enti concedenti, di aggregare piu' localita' in un unico ambito e' effettuata al fine di trarre vantaggio delle possibili sinergie derivanti dall'aggregazione di singole localita' servite; dalle osservazioni sopra riportate consegue che la sopra citata disciplina potrebbe realizzare un effetto economicamente penalizzante solo qualora il costo effettivo per effettuare il servizio in una forma associata su piu' localita', in ragione delle peculiarita' che connotano la gestione della rete di distribuzione in un territorio vasto e con profili altimetrici distinti, risulti maggiore della somma dei costi deteminabili per ogni singola localita' gestita separatamente; in alternativa a quanto considerato al precedente alinea, l'eventuale effetto penalizzante potrebbe essere individuato nel mancato incremento di ricavi che l'esercente avrebbe nel caso di determinazione del vincolo sui ricavi con riferimento all'ambito tariffario complessivamente inteso; e che tuttavia, tale individuazione determinerebbe, qualora tali ricavi non risultino giustificati da costi effettivi equiparabili, un ingiustificato arricchimento a favore dell'esercente medesimo, in quanto comporterebbe il riconoscimento di una remunerazione superiore a quella assicurata dalla deliberazione n. 237/00 alla generalita' degli esercenti; in considerazione della varieta' delle situazioni territoriali che connotano le diverse gestioni del servizio di distribuzione, il maggiore costo effettivo di cui alla precedente lettera a), che potrebbe indurre danno all'esercente, puo' assumere valori differenti, fino a determinare costi effettivi complessivi equivalenti a quelli di un'unica localita' virtuale costituita dall'aggregazione delle singole localita'; Ritenuto che sia necessario: definire criteri che consentano di eliminare l'eventuale realizzazione dell'effetto penalizzante sopra descritto, considerando tutte le peculiarita' in relazione alle quali l'applicazione della disciplina di calcolo potrebbe determinare detto effetto, senza tuttavia determinare ingiustificati arricchimenti in capo agli esercenti; che il costo riconosciuto sulla base dei criteri di cui al precedente alinea assuma valori differenti, fino ad un massimo pari a quello che sarebbe il costo riconosciuto dall'applicazione della formula, qualora le diverse localita' fossero considerate un'unica localita' virtuale; procedere individualmente caso per caso, riconoscendo agli esercenti la facolta' di: a) dimostrare l'effetto economicamente penalizzante patito in ragione delle peculiarita' che connotano la gestione della propria rete di distribuzione in forma associata estesa su piu' localita' in un territorio vasto e con profili altimetrici distinti; b) nel caso sia dimostrato quanto indicato alla lettera a), determinare il vincolo dei ricavi, considerando i maggiori costi derivanti da tale gestione; consentire, al fine di assicurare una rapida e certa definizione del quadro tariffario coerentemente con le scadenze imposte dalla sentenza n. 2438/03 e relativamente agli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, agli esercenti che intendano avvalersi della facolta' di cui al precedente alinea, di applicare direttamente le opzioni tariffarie al fine dei conguagli per i medesimi anni termici; prevedere controlli e ispezioni, anche nel quadro del protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorita' e la Guardia di finanza, volti ad accertare la congruenza e la correttezza dei dati e delle dichiarazioni presentate ai fini di cui alla lettera a) del terzo alinea; prevedere sin d'ora i conseguenti provvedimenti sanzionatori che verranno adottati dall'Autorita' nel caso dell'eventuale accertamento di dichiarazioni non corrispondenti al vero ovvero nel caso in cui dalla verifica non risulti la prova dei maggiori costi; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00).