IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6;
  Visto   il   regolamento   (CEE)   n.   3600/92  della  Commissione
dell'11 dicembre  1992,  relativo  alle disposizioni per l'attuazione
della  prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della
direttiva  91/414/CEE,  modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n.
2266/2000,  con  il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive
dei  prodotti  fitosanitari  da valutare ai fini della loro eventuale
inclusione nell'allegato I della direttiva;
  Vista  la direttiva 2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002,
concernente    l'iscrizione   della   sostanza   attiva   etofumesate
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2002/37/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
etofumesate  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo del 17 marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2002/37/CE si
deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva
nel   relativo  rapporto  di  riesame,  messo  a  disposizione  degli
interessati;
  Considerato,   inoltre,   che   nelle   fasi   di   valutazione  ed
autorizzazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza
attiva  etofumesate  si devono applicare i principi uniformi previsti
dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato  che  deve  essere  concesso  un  adeguato  periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto:
  Ritenuto  che  tale  periodo  non debba essere superiore a diciotto
mesi dalla data di adozione della direttiva 2002/37/CE, conformemente
a quanto disposto nel caso di decisioni comunitarie di non iscrizione
di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La sostanza attiva etofumesate e' iscritta, fino al 28 febbraio
2013,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.