IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione Vista la nota in data 11 giugno 2003 con la quale la societa' Santafiora S.r.l., titolare della concessione mineraria Santafiora sita nel comune di Monte San Savino (Arezzo), ha segnalato che nei decreti ministeriali 30 settembre 1970, n. 1117 e n. 1118 di autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale «Perla», ubicata nella sopra citata concessione, viene erroneamente indicato che detta acqua minerale sgorga della sorgente «Santafiora»; Preso atto della nota datata 18 luglio 2003 con la quale la societa' Santafiora ha dichiarato che la sorgente dell'acqua minerale naturale «Perla» e' stata sempre identificata con la denominazione di sorgente «Perla»; Vista la documentazione agli atti dell'ufficio; Ritenuto necessario dover correggere l'errore materiale contenuto nei sopra citati decreti ministeriali; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il proprio decreto 30 maggio 2002; Decreta: Art. 1. La dizione «sorgente Santafiora» di cui ai decreti ministeriali 30 settembre 1970, n. 1117 e n. 1118 di autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale «Perla», deve intendersi «sorgente omonima».