IL DIRETTORE GENERALE
                          della prevenzione
  Vista  la  nota  in  data  11 giugno  2003 con la quale la societa'
Santafiora  S.r.l.,  titolare  della concessione mineraria Santafiora
sita  nel  comune  di Monte San Savino (Arezzo), ha segnalato che nei
decreti  ministeriali  30 settembre  1970,  n.  1117  e  n.  1118  di
autorizzazione  alla  vendita  dell'acqua  minerale naturale «Perla»,
ubicata  nella  sopra citata concessione, viene erroneamente indicato
che detta acqua minerale sgorga della sorgente «Santafiora»;
  Preso  atto  della  nota  datata  18 luglio  2003  con  la quale la
societa' Santafiora ha dichiarato che la sorgente dell'acqua minerale
naturale «Perla» e' stata sempre identificata con la denominazione di
sorgente «Perla»;
  Vista la documentazione agli atti dell'ufficio;
  Ritenuto  necessario  dover correggere l'errore materiale contenuto
nei sopra citati decreti ministeriali;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  dizione  «sorgente  Santafiora»  di cui ai decreti ministeriali
30 settembre  1970,  n. 1117 e n. 1118 di autorizzazione alla vendita
dell'acqua  minerale  naturale  «Perla»,  deve  intendersi  «sorgente
omonima».