IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
che  prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti
di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. De Conti Livio, nato il 3 novembre 1939 a
Fregona  (Treviso), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «ingeniero en
construcciones   mecanicas»   conseguito   presso   la   «Universidad
tecnologica  nacional»  di Buenos Aires (Argentina) in data 8 gennaio
1965 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di
ingegnere;
  Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo
profesional  de  ingenieria  mecanica y electricista» dal 7 settembre
1965;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 15 maggio 2003;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale,  richiesta  in Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  De  Conti  Livio,  nato  il  3 novembre  1939  a  Fregona
(Treviso),    cittadino   italiano,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  -  sezione  A  -  settore  industriale  e
l'esercizio della professione in Italia.