IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la  direttiva CEE dcl Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio
2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali:
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  n.  91/683/CEE  del
19 dicembre   1991   concernente   le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio  1996,  pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  41 del
19 febbraio   1996,   concernente  le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana  degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 marzo  1996,  che  recepisce le
direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre
1995,   concernente   le  modificazioni  agli  allegati  del  decreto
ministeriale  31 gennaio  1996  relativo  alle  misure  di protezione
contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la
direttiva   della   Commissione  n.  96/78/CE  del  6 dicembre  1996,
concernente  le  modificazioni agli allegati del decreto ministeriale
31   gennaio   1996   relativo   alle  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le
direttive  della  Commissione  n.  96/14/CE  del  12  marzo  1996, n.
96/15/CE  del  14  marzo  1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n.
97/14/CE  del  21 marzo  1997  che  modificano  alcuni allegati della
direttiva   n.  77/93/CEE  del  Consiglio  nonche'  la  direttiva  n.
92/76/CEE  relativa  al  riconoscimento  di  zone  protette esposte a
particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la
direttiva  della  Commissione  n.  97/46/CE  del  25 luglio  1997 che
modifica  la  direttiva  95/44/CE  che  stabilisce le condizioni alle
quali  taluni  organismi  nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri
prodotti  elencati  negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva
n.  77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da
un  luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per
prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9 luglio  1998  che  recepisce le
direttive  della  Commissione  n. 98/l/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio
1998  che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del
Consiglio,  concernente le misure di protezione contro l'introduzione
e  la  diffusione  nella  Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e
prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 ottobre  1998 che recepisce la
direttiva della Commissione n. 98/22/CEE del 15 aprile 1998 che fissa
le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella
Comunita',  presso  posti di ispezione diversi da quelli del luogo di
destinazione,  per  vegetali,  prodotti  vegetali  ed  altre  voci in
provenienza da Paesi terzi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 luglio  1999  che  recepisce la
direttiva  n.  1999/53/CE  della  Commissione  del 26 maggio 1999 che
modifica  l'allegato  III  della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio
concernente  le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 agosto  2001 che modifica degli
allegati  al  decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure
di  protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nel territorio
della  Repubblica  italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai
prodotti  vegetali:  recepimento delle direttive della Commissione n.
2001/32/CE  e  n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni
allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;
  Viste  le direttive della Commissione n. 2002/29/CE e n. 2002/28/CE
del  19 marzo  2002  che  modificano,  rispettivamente,  la direttiva
2001/32/CE  per  quanto  riguarda  alcune  zone  protette  esposte  a
particolari  rischi  in  campo fitosanitario nella Comunita' e taluni
allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;
  Viste  le direttive della Commissione n. 2003/21/CE e n. 2003/22/CE
del  24 marzo  2003  che  modificano,  rispettivamente,  la direttiva
2001/32/CE  per  quanto  riguarda  alcune  zone  protette  esposte  a
particolari  rischi  in  campo fitosanitario nella Comunita' e taluni
allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;
  Considerata   la   necessita'   di   recepire  le  direttive  della
Commissione   2003/21/CE   e   n.   2003/22/CE   del   24 marzo  2003
sopramenzionate;
  A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli   allegati   del  decreto  ministeriale  31 gennaio  1996  sono
modificati come segue:
    1)  nell'allegato  I, parte B, alla lettera b), punto 1, il testo
della colonna di destra e' sostituito dal seguente:
      «DK, F (Bretagna), IRL, P (Azzorre), FIN, S (ad eccezione delle
zone   dei   distretti   amministrativi   di   Bromlla.   Hässleholm,
Kristianstad  e  stra  Ginge nella contea di Ska³ne), UK (Irlanda del
Nord)»;
    2)  nell'allegato II, parte B, alla lettera b), punto 2, il testo
della colonna di destra e' sostituito dal seguente:
      «E,   F  (Corsica),  IRL,  I  (Abruzzo;  Basilicata;  Calabria;
Campania; Emilia-Romagna: province di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e
Rimini;  Friuli-Venezia  Giulia;  Lazio;  Liguria; Lombardia; Marche;
Molise;  Piemonte;  Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto
Adige:  province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta;
Veneto:  ad  eccezione,  nella  provincia  di  Rovigo,  dei comuni di
Rovigo,  Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia
Polesine,  Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua' Polesine,
Costa  di  Rovigo,  Occhiobello,  Lendinara,  Canda, Ficarolo, Guarda
Veneta,   Frassinelle   Polesine,   Villanova   del   Ghebbo,  Fiesso
Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella,
Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; ad eccezione.
nella  provincia  di  Padova,  dei  comuni  di  Castelbaldo, Barbona,
Piacenza  d'Adige,  Vescovana,  S.  Urbano,  Boara  Pisani,  Masi; ad
eccezione,   nella   provincia   di  Verona,  dei  comuni  di  Palu',
Roverchiara,  Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea,
Oppeano,  Terrazzo,  Isola  Rizza,  Angiari),  nonche' A [Burgenland,
Carinzia,  Austria  inferiore,  Tirolo  (distretto  amministrativo di
Lienz), Stiria, Vienna], P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e
isole Normanne)»;
    3) nell'allegato III, parte B, al punto 1, il testo della colonna
di destra e' sostituito dal seguente:
      «E,   F  (Corsica),  IRL,  I  (Abruzzo;  Basilicata;  Calabria;
Campania; Emilia-Romagna: province di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e
Rimini;  Friuli-Venezia  Giulia;  Lazio;  Liguria; Lombardia; Marche;
Molise;  Piemonte;  Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto
Adige:  province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta;
Veneto:  ad  eccezione,  nella  provincia  di  Rovigo,  dei comuni di
Rovigo,  Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia
Polesine,  Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua' Polesine,
Costa  di  Rovigo,  Occhiobello,  Lendinara,  Canda, Ficarolo, Guarda
Veneta,   Frassinelle   Polesine,   Villanova   del   Ghebbo,  Fiesso
Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella,
Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara: ad eccezione.
nella  provincia  di  Padova,  dei  comuni  di  Castelbaldo, Barbona,
Piacenza  d'Adige,  Vescovana,  S.  Urbano,  Boara  Pisani,  Masi: ad
eccezione,   nella   provincia   di  Verona,  dei  comuni  di  Palu',
Roverchiara,  Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea,
Oppeano,  Terrazzo,  Isola  Rizza,  Angiari)  nonche'  A [Burgenland,
Carinzia,  Austria  inferiore,  Tirolo  (distretto  amministrativo di
Lienz), Stiria, Vienna], P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e
isole Normanne).»;
    4)  nell'allegato  IV.  parte B, ai punti 20.1, 20.2, 22, 23, 25,
26,  27.1,  27.2 e 30, il testo della colonna di destra e' sostituito
dal seguente:
      «DK, F (Bretagna), IRL, P (Azzorre), FIN, S (ad eccezione delle
zone   dei   distretti   amministrativi   di   Bromlla,   Hässleholm,
Kristianstad  e  stra  Ginge nella contea di Ska³ne), UK (Irlanda del
Nord)»;
    5) nell'allegato IV, parte B, al punto 21:
      a) il   testo   della  colonna  centrale  alla  lettera  a)  e'
sostituito dal seguente:
        «a)  le  piante  hanno  origine  nelle  zone protette di E, F
(Corsica),   IRL,   I   (Abruzzo:   Basilicata;  Calabria;  Campania;
Emilia-Romagna:  province  di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini;
Friuli-Venezia  Giulia;  Lazio;  Liguria;  Lombardia; Marche; Molise;
Piemonte;  Puglia;  Sardegna;  Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige;
province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto:
ad  eccezione,  nella  provincia  di  Rovigo,  dei  comuni di Rovigo,
Polesella,   Villamarzana,   Fratta   Polesine,  San  Bellino,  Badia
Polesine,  Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua' Polesine,
Costa  di  Rovigo,  Occhiobello,  Lendinara,  Canda, Ficarolo, Guarda
Veneta,   Frassinelle   Polesine,   Villanova   del   Ghebbo,  Fiesso
Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella,
Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; ad eccezione,
nella  provincia di Padova, dei comuni Castelbaldo, Barbona, Piacenza
d'Adige,  Vescovana,  S.  Urbano,  Boara  Pisani, Masi; ad eccezione,
nella provincia di Verona, dei comuni di Palu', Roverchiara, Legnago,
Castagnaro,  Ronco  all'Adige,  Villa  Bartolomea, Oppeano, Terrazzo,
Isola  Rizza,  Angiari),  nonche'  A  [Burgenland,  Carinzia, Austria
inferiore,   Tirolo  (distretto  amministrativo  di  Lienz),  Stiria,
Vienna],  P,  FIN,  UK  (Irlanda  del  Nord,  Isola  di  Man  e isole
Normanne)»;
      b) il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente:
        «E,  F  (Corsica),  IRL,  I  (Abruzzi:  Basilicata; Calabria;
Campania; Emilia-Romagna: province di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e
Rimini;  Friuli-Venezia  Giulia;  Lazio;  Liguria; Lombardia; Marche;
Molise;  Piemonte;  Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto
Adige;  province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta;
Veneto:  ad  eccezione,  nella  provincia  di  Rovigo,  dei comuni di
Rovigo,  Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia
Polesine,  Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua' Polesine,
Costa  di  Rovigo,  Occhiobello,  Lendinara,  Canda, Ficarolo, Guarda
Veneta,   Frassinelle   Polesine,   Villanova   del   Ghebbo,  Fiesso
Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella,
Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; ad eccezione,
nella  provincia  di  Padova,  dei  comuni  di  Castelbaldo, Barbona,
Piacenza  d'Adige,  Vescovana,  S.  Urbano,  Boara  Pisani,  Masi; ad
eccezione,   nella   provincia   di  Verona,  dei  comuni  di  Palu',
Roverchiara,  Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea,
Oppeano,  Terrazzo,  Isola  Rizza,  Angiari),  nonche' A [Burgenland,
Carinzia,  Austria  inferiore,  Tirolo  (distretto  amministrativo di
Lienz), Stiria, Vienna], P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e
isole Normanne»;
    6)  nell'allegato  V,  parte  B, alla lettera I, punti 1 e 8, nel
testo viene inserito «, Sudafrica» dopo «Pakistan»;
    7) nell'allegato VI, alla lettera a):
      i) al  punto  7, il testo della colonna di destra e' sostituito
dal testo seguente: «Portogallo (Azzorre)»;
      ii)  dopo  il punto 13, e' inserito il punto 14 qui di seguito:
«14.  Liriomyza  bryoniae  (Kaltenbach) Irlanda, Regno Unito (Irlanda
del Nord)»;
    8)  nell'allegato  VI,  alla  lettera b), punto 2, il testo nella
colonna di destra e' sostituito dal testo seguente:
      «Spagna,  Francia  (Corsica), Irlanda, Italia (Abruzzo: Puglia;
Basilicata;   Calabria;   Campania;   Emilia-Romagna:   province   di
Forli-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio;
Liguria;  Lombardia;  Marche;  Molise;  Piemonte;  Sardegna; Sicilia;
Toscana;  Trentino-Alto Adige: province autonome di Trento e Bolzano;
Umbria;  Valle  d'Aosta;  Veneto;  ad  eccezione  di: in provincia di
Rovigo, i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine,
San   Bellino,   Badia   Polesine,  Trecenta,  Ceneselli,  Pontecchio
Polesine,  Arqua'  Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara,
Canda,  Ficarolo,  Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del
Ghebbo,  Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano
con  Baruchella,  Bosaro,  Canaro,  Lusia,  Pincara,  Stienta, Gaiba,
Salara;  in  provincia  di  Padova, i comuni di Castelbaldo, Barbona,
Piacenza  d'Adige,  Vescovana,  S.  Urbano,  Boara  Pisani,  Masi; in
provincia  di  Verona,  i  comuni  di  Palu',  Roverchiara,  Legnago,
Castagnaro,  Ronco  all'Adige,  Villa  Bartolomea, Oppeano, Terrazzo,
Isola   Rizza,  Angiari),  e  per  l'Austria  [Burgenland,  Carinzia,
Niedersterreich,   Tirol   (distretto   amministrativo   di   Lienz),
Steiermark,  Wien],  Portogallo,  Finlandia, Regno Unito (Irlanda del
Nord, Isola di Man e isole della Manica).»;
    9)  nell'allegato  VI,  alla  lettera d), punto 1, il testo della
colonna di destra e' sostituito dal testo seguente:
      «Danimarca,  Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre),
Finlandia,  Svezia  (ad  eccezione  dei  distretti  amministrativi di
Bromlla,  Hässleholm,  Kristianstad  e  stra  Ginge  nella  contea di
Ska³ne), Regno Unito (Irlanda del Nord).».