IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica,  attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla
legge  13 novembre  2002,  n.  256,  che  modifica  ed integra alcune
disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
  Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi
calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione nei territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:
    gelate dal 7 aprile 2003 al 9 aprile 2003 nelle province di Roma,
Latina, Frosinone, Viterbo;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in
cui  possono  trovare  applicazione  le specificate provvidenze della
legge   14 febbraio   1992,   n.   185,   nel  testo  modificato  dal
decreto-legge  13  settembre  2002,  n.  200,  convertito dalla legge
13 novembre 2002, n. 256:
    Frosinone:
      gelate dell'8 aprile 2003, del 9 aprile 2003;
      provvidenze  di  cui  all'art.  3, comma 2, lettere a), b), nel
territorio del comune di Paliano;
    Latina:
      gelate del 7 aprile 2003, dell'8 aprile 2003;
      provvidenze  di  cui  all'art.  3, comma 2, lettere a), b), nel
territorio  dei  comuni  di Aprilia, Castelforte, Cisterna di Latina,
Cori, Fondi, Latina, Monte San Biagio, Pontinia, Sabaudia, San Felice
Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Terracina;
    Roma:
      gelate  del  7 aprile  2003,  dell'8 aprile  2003, del 9 aprile
2003;
      provvidenze  di  cui  all'art.  3, comma 2, lettere a), b), nel
territorio  dei  comuni di Ariccia, Artena, Colonna, Genzano di Roma,
Guidonia    Montecelio,    Lanuvio,    Lariano,    Marino,   Mentana,
Montelibretti,   Monterotondo,  Montorio  Romano,  Moricone,  Nerola,
Nettuno, Palestrina, Palombara Sabina, Roma, San Cesareo, Sant'Angelo
Romano, Velletri, Zagarolo;
    Viterbo:
      gelate  del  7 aprile  2003,  dell'8 aprile  2003, del 9 aprile
2003;
      provvidenze  di  cui  all'art.  3, comma 2, lettere a), b), nel
territorio  dei  comuni  di Bagnoregio, Bolsena, Carbognano, Celleno,
Civita  Castellana,  Corchiano,  Fabrica  di  Roma, Gallese, Gradoli,
Grotte  di  Castro,  Montefiascone,  Tarquinia,  Tuscania, Valentano,
Vallerano, Vasanello, Vetralla, Vignanello, Viterbo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° settembre 2003
                                                Il Ministro: Alemanno