IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali
  Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2003,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003,  n.  212, il quale ha disposto, tra l'altro, che i contribuenti
che  non  hanno  effettuato,  anteriormente  alla  data in entrata in
vigore  del  medesimo  decreto,  versamenti  utili per la definizione
degli  adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7,
8,  9,  9-bis,  11,  comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  come modificata dall'art. 5-bis del decreto-legge 24
dicembre  2002,  n.  282,  convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, nonche' di cui agli articoli 5 e 5-quinquies
del  citato  decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro
il 16 ottobre 2003;
  Visto  il  quarto  periodo del medesimo art. 1, comma 2, del citato
decreto-legge n. 143 del 2003, il quale prevede, tra l'altro, che gli
ulteriori  termini  connessi,  contenuti  nelle predette disposizioni
sono  rideterminati  con  decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze;
  Ritenuto  che  occorre, pertanto, disporre una rideterminazione dei
connessi  termini  previsti  dalla  legge  n.  289  del  2002  e  dal
decreto-legge n. 282 del 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono  rideterminati al 17 ottobre 2003, i termini di decorrenza
degli  interessi  legali  relativi ai versamenti rateali, di cui agli
articoli 7,  comma  5, ottavo periodo, 8, comma 3, quinto periodo, 9,
commi 12, primo periodo, e 17, terzo periodo, 9-bis, comma 1, secondo
periodo,  e  15,  comma  5,  secondo periodo, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  come modificata dall'art. 5-bis del decreto-legge 24
dicembre  2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27.
  2.  Per  i  contribuenti  che provvedono, in base alle disposizioni
dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  24 giugno 2003, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, ad
effettuare,  entro  il  16 ottobre  2003,  versamenti  utili  per  la
definizione  degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli
articoli 7,  8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27
dicembre   2002,   n.   289,  come  modificata  dall'art.  5-bis  del
decreto-legge   24   dicembre   2002,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21 febbraio  2003, n. 27, gli ulteriori
termini   connessi,   contenuti  nelle  medesime  disposizioni,  sono
rideterminati al:
    a) 23  ottobre  2003, il termine per il riversamento da parte dei
soggetti  convenzionati  di  quanto dovuto in base alla dichiarazione
integrativa riservata, di cui all'art. 8, comma 4, secondo periodo;
    b) 17  novembre 2003, i termini per la comunicazione, da parte di
societa' di persone e associazioni, alle persone fisiche titolari dei
redditi  prodotti  in  forma associata, dell'avvenuta definizione, di
cui,  rispettivamente, agli articoli 7, comma 10, primo periodo, e 8,
comma 11, primo periodo;
    c) 16  gennaio  2004,  il  termine  per  il perfezionamento della
definizione  da  parte  delle  persone  fisiche  titolari  di redditi
prodotti  in  forma  associata,  di  cui  agli  articoli 7, comma 10,
secondo  periodo,  e  8,  comma  11,  secondo periodo; per i medesimi
soggetti, sono altresi' rideterminati al 1° marzo 2004 e al 30 giugno
2004,  i termini per il versamento delle due rate di pari importo, di
cui  agli  articoli 7,  comma 5, ottavo periodo, e 8, comma 3, quinto
periodo,  e i relativi importi sono maggiorati degli interessi legali
a decorrere dal 17 gennaio 2004;
    d) 21 ottobre 2003, il termine per la presentazione della domanda
di definizione delle liti fiscali, di cui all'art. 16, comma 4.
  3.  Per  i  contribuenti  che provvedono, in base alle disposizioni
dell'art.  1,  comma  2,  primo  periodo, del decreto-legge 24 giugno
2003,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003,  n.  212,  ad  effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti
utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari
di  cui  all'art.  5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27,  il  termine  per  il  pagamento  al  concessionario  della tassa
automobilistica   erariale   in  caso  di  notifica  di  cartella  di
pagamento,  di cui al comma 2 del medesimo articolo, e' rideterminato
al 27 ottobre 2003.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 settembre 2003
                                   Il Capo del Dipartimento: Manzitti