IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera e);
  Visto   il  regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia
didattica  degli  Atenei,  di  cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Vista  la  nota  in  data  10 luglio  2003  con la quale il rettore
dell'Universita' degli studi di Torino chiede la programmazione degli
accessi  al  corso  di  laurea  in  scienze strategiche (per civili),
afferente  alla  classe  DS/1  ed ai corsi di laurea specialistica in
biotecnologie  agrarie  e  vegetali,  afferente  alla  classe 7/S, in
manager  delle  attivita'  fisiche e sportive, afferente alla classe;
53/S, in scienze e tecniche dello sport e dell'allenamento, afferente
alla  classe  75/S  e  in  scienze e tecniche delle attivita' fisiche
adattate,   afferente   alla  classe  76/S  sulla  base  dell'offerta
potenziale  formativa  deliberata  dal senato accademico nelle sedute
del 9 giugno e 7 luglio 2003;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  ed, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, ed, in particolare, l'art. 46;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Viste  le  disposizioni  ministeriali  in  data  8 maggio  2003 che
regolano  le  immatricolazioni  degli  studenti  stranieri  ai  corsi
universitari  per  l'anno  accademico  2003/2004  ed, in particolare,
l'allegato   relativo   al  contingente  ad  essi  riservato  che  ne
costituisce parte integrante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili
per    le    immatricolazioni    ai   seguenti   corsi   universitari
dell'Universita' degli studi di Torino e' cosi' determinato:
    corso  di  laurea  in scienze strategiche (per civili), afferente
alla  classe  DS/1:  quaranta  per  gli  studenti  comunitari  e  non
comunitari  residenti  in  Italia  di  cui all'art. 26 della legge n.
189/2002  citata  in  premesse  e  due  per  gli  studenti  stranieri
residenti all'estero;
    corso   di   laurea  specialistica  in  biotecnologie  agrarie  e
vegetali,   afferente   alla  classe  7/S:  venti  per  gli  studenti
comunitari  e  non  comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26
della legge n. 189/2002 citata in premesse;
    corso  di laurea specialistica in manager delle attivita' fisiche
e  sportive,  afferente  alla  classe  53/S: ottanta per gli studenti
comunitari  e  non  comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26
della  legge  n.  189/2002  citata in premesse e due per gli studenti
stranieri residenti all'estero;
    corso  di laurea specialistica in scienze e tecniche dello sport,
afferente alla classe 75/S: ottanta per gli studenti comunitari e non
comunitari  residenti  in  Italia  di  cui all'art. 26 della legge n.
189/2002  citata  in  premesse  e  uno  per  gli  studenti  stranieri
residenti all'estero;
    corso  di  laurea  specialistica  in  scienze  e  tecniche  delle
attivita'  fisiche  adattate, afferente alla classe 76/S: ottanta per
gli  studenti  comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui
all'art.  26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e uno per gli
studenti stranieri residenti all'estero.
  2.  L'ammissione  degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  della  legge n. 264/1999
pubblicizzate nel relativo bando.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 agosto 2003
                                                 Il Ministro: Moratti