Al  Ministero  delle politiche agricole e
                            forestali   -  Direzione  generale  delle
                            politiche  comunitarie e internazionali -
                            Uff. cereali
                            Agli Assessorati regionali agricoltura
                            Agli  Assessorati prov. autonome Trento e
                            Bolzano
                            Agli  O.P.R.:  AGREA  -  ARTEA  - AVEPA -
                            Organismo pagatore regione Lombardia
                            All'Ente nazionale Risi
                            Alle     Organizzazioni     professionali
                            agricole:  Coldiretti - Confagricoltura -
                            C.I.A.   -   Copagri   -   E.N.P.T.A.   -
                            Eurocoltivatori  -  A.L.P.A. - Fe.Na.Pi -
                            F.Agr.I. - ANPA - ASSITOL
                            Ai C.A.A. riconosciuti
  Con  riferimento  al Reg. CE 2461/99, art. 9, paragrafo 2 e decreto
Mi.P.A.F.  del  4 aprile 2000, si rendono note le rese aggiornate, da
applicare  solo  nelle  zone  omogenee  interessate  alla stipula dei
contratti di seme di girasole presentati nella campagna 2003/2004.
  Ai  fini  della  loro  determinazione,  sono  stati  confrontati ed
elaborati  i  dati delle rese preventive di produzione campagna 2003,
con le rese aggiornate ottenute da rilevazioni effettuate tra la fine
di  luglio  e  la prima decade di agosto dell'anno di coltivazione in
corso,  per  zona omogenea ed opportunamente valutate come di seguito
specificato:
    1) analisi dei dati alimentari;
    2)   determinazione   dell'intervallo   di  resa  non  alimentare
accettabile  mediante  somma  e sottrazione della deviazione standard
(media -&greco;s media +&greco;s);
    3)  attribuzione dell'85% delle rese alimentari per l'ottenimento
delle  rese  no-food  nelle  zone di pianura purche' morfologicamente
omogenee;
    4)  attribuzione  del 70% delle rese alimentari per l'ottenimento
delle  rese no-food nelle zone di collina e montagna, considerando la
disomogeneita' del territorio collinare e montano;
    5)  applicazione delle variazioni di resa con modulazione in base
all'affidabilita'  delle  rese  aggiornate,  valutata  sul  numero di
campioni disponibili per zona omogenea:
      nelle  zone con nessuna rilevazione, applicazione del 33% della
variazione;
      nelle  zone  con  una  rilevazione,  applicazione del 50% della
variazione;
      nelle zone con due o piu' rilevazioni, applicazione dell'intera
variazione;
    6)  determinazione  di  una  perdita  durante  le  operazioni  di
raccolta dei semi di girasole pari al 7% (cfr. bibliografia tecnica).
  A  seguito  delle  elaborazioni  effettuate  come sopra descritto e
tenuto  conto  della  particolare  situazione  climatica rilevata sul
territorio nazionale, nel corso della campagna di commercializzazione
corrente,  ne  deriva  che  gli aggiornamenti sono risultati tutti in
diminuzione.
  Si  precisa  inoltre  che  nel rispetto della normativa vigente, il
coltivatore  non  appena  ultimata  la  fase  di raccolta e' tenuto a
consegnare,  la  quantita' totale di materia prima ottenuta, al primo
trasformatore  o  acquirente collettore sottoscrivendo congiuntamente
l'apposito modello di dichiarazione di raccolta e di consegna (All. F
del decreto Mi.P.A.F. del 4 aprile 2000) che dovra' essere presentato
all'AGEA entro il 31 dicembre della campagna in corso, in originale.
  Qualora,  per  causa  di forza maggiore, si verifichi una qualsiasi
riduzione  della  quantita'  raccolta  e  conseguentemente della resa
individuale,  rispetto  a  quella riportata nel contratto iniziale, i
contraenti  devono  provvedere  a presentare unitamente al modello di
variazione  (All.  C  del  decreto  Mi.P.A.F.  del  4 aprile 2000) in
originale,  una  documentazione  giustificativa  rilasciata da organi
competenti,  quali  ispettori regionali, comuni, o perizie asseverate
rilasciate  da  agronomi  iscritti  all'albo  in  duplice  copia  (un
originale ed una copia conforme).
  La  documentazione giustificativa sopraddetta allegata al modello C
puo'  essere  trasmessa  in fotocopia, corredata da una dichiarazione
sostitutiva  di atto notorio attestante la conformita' all'originale,
con firma del produttore e fotocopia di un documento valido.
    Roma, 3 settembre 2003
                                               Il titolare: Gulinelli